CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 33719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza 3 ottobre 2023, confermava quella del Tribunale di Larino, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di bancarotta societaria patrimoniale fraudolenta di tipo distrattivo. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 23- bis d.l. 137 del 2020 e 178, lett. c), cod. proc. pen., lamentando la ricorrente la nullità della sentenza sia per l'omesso avviso a uno dei due difensori dell'imputata, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del dispositivo della sentenza (rectius: ordinanza) del 4 luglio 2023, sia anche per l'omessa notifica allo stesso delle conclusioni del Procuratore generale distrettuale. 4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 5. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto nel contraddittorio cartolare il secondo difensore era stato posto in grado di interloquire, mentre il primo aveva già presentato le sue conclusioni scritte; quanto all'omessa comunicazione della conclusioni del Procuratore generale, il ricorso ometterebbe di confrontarsi con il persuasivo orientamento di legittimità per cui la nullità andava eccepita con la presentazione delle proprie conclusioni, il che non è avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092).3. Ebbene, dall'esame degli atti emerge che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica della citazione a giudizio del 6 aprile 2023, a mezzo notifica telematica in data 7 aprile 2023, per l'udienza del 4 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] riceveva, altresì, le conclusioni della Procura generale distrettuale a mezzo notifica telematica in data 7 giugno 2023: successivamente eccepiva — con le proprie conclusioni notificate a mezzo pec in data 20 giugno 2023 — la mancata notifica della citazione al codifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello in udienza prendeva atto dell'omessa citazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e differiva l'udienza al 3 ottobre 2023, disponendo la rinnovazione della notifica a quest'ultimo. In vista di tale ultima udienza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in data 28 settembre 2023, depositava conclusioni, lamentando che il co-difensore [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto notizia della fissazione della nuova udienza e, comunque, in subordine, rassegnava le conclusioni chiedendo l'assoluzione dell'imputata. 4. Tanto premesso, deve rilevarsi come l'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, regoli il giudizio di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e preveda la trattazione cartolare, in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo richiesta di discussione orale o richiesta dell'imputato di voler comparire. Tale disciplina è stata prorogata dall'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2020, relazione a tutte le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, quindi anche per il caso in esame. 5. Quanto al primo profilo di doglianza, relativo alla omessa notifica del 'dispositivo' dell'udienza di rinvio del 4 luglio 2023, deve rappresentarsi come l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse già ricevuto regolare notifica della citazione a giudizio e delle conclusioni della Procura generale distrettuale e, quindi, avesse anche esercitato il proprio diritto di concludere nelle forme del 'contraddittorio cartolare': ne consegue che alcun rilievo ha la circostanza che lo stesso non abbia ricevuto un nuovo avviso per conoscere la data dell'udienza successiva, che doveva essere tenuta senza la partecipazione delle parti, avendo per altro il difensore già esercitato le proprie prerogative per la precedente udienza ed essendo stato il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] edotto della nuova udienza, tanto da rassegnare le proprie conclusioni.A ben vedere, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato tutte le prerogative previste e alcun danno — che per altro il ricorrente non deduce — è conseguito all'omessa conoscenza della seconda udienza. Quanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], edotto della seconda udienza, la circostanza che lo stesso non abbia ricevuto la comunicazione delle conclusioni della Procura generale distrettuale integra una nullità a regime intermedio che andava eccepita dal difensore nel primo atto utile, nel caso di specie nelle conclusioni effettivamente depositate il 28 settembre 2023, che a riguardo nulla deducono. Difatti, come osserva correttamente la Procura generale di questa Corte, Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 - 01, da ultimo, ha confermato l'orientamento condivisibile, per cui nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (conf. N. 27880 del 2023 Rv. 284898 - 01, N. 10216 del 2022 Rv. 283048 - 02, N. 1107 del 2023 Rv. 284164 - 01). 6. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali della ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e