CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43135/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando: violazione dell'art. 62, n 5 cod. pen. per il mancato riconoscimento della attenuante; violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. per il mancato giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza, violazione dell'art. 582 cod. pen. per il mancato contenimento della pena nel minimo edittale. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente reitera i medesimi motivi che avevano già formato oggetto di gravame, senza alcun confronto critico con le specifiche risposte ottenute dalla Corte di appello. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore I