Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10597/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11181-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già titolare dell'omonima ditta individuale), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1239/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/01/2022 R.G.N. 791/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] danni R.G.N.11181/2022 Cron.

Rep.

Ud.20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere la condanna della società, in relazione alla gestione di un punto vendita carburanti, al pagamento delle seguenti somme: “€ 407.892,90 per la mancata vendita del carburante, € 60.000,00 per la perdita dell’indotto, € 17.706,15 per il danno derivante dai reiterati furti, € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine, € 18.500,00 a titolo di rimborso delle spese di miglioria della struttura”; la decisione di primo grado è stata confermata anche nella parte in cui, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società, aveva condannato parte ricorrente al pagamento della somma pari ad euro 44.073,00;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Montedoro con un unico motivo; ha resistito con controricorso la società; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.il motivo di impugnazione è così rubricato: “violazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. – motivazione apparente –carenza motivazionale – erronea ed illogica valutazione sotto svariati profili delle risultanze probatorie sia orali che documentali –violazione ed erronea interpretazione delle norme speciali e degli accordi collettivi in subiecta materia (d. lgs. n. 32/1998, accordo sindacale 29.7.1997, l. n. 192/1998, l. n. 27/2012)”; si criticano diffusamente le decisioni assunte dalla Corte territoriale: “A) Sull’inadempimento all’obbligo della manutenzione da parte della Q8”; “B) Sulla politica dei prezzi e sulla situazione di sostanziale dipendenza economica del ricorrente”; “C) Sulla chiusura prolungata dell’impianto causata da lavori di ristrutturazione e sul risarcimento del danno da reiterati furti e da effettuate migliorie”; “D) In ordine alla domanda riconvenzionale”;

2. il motivo, per come è formulato, risulta radicalmente inammissibile; nonostante sia prospettato evocando il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., nella sostanza il motivo contesta apprezzamenti di merito dei giudici ai quali il merito è riservato, tanto da lamentare apertamente la “erronea ed illogica valutazione sotto svariati profili delle risultanze probatorie sia orali che documentali”, valutazione che, come noto, esorbita dal controllo di questa Corte di legittimità; non può trascurarsi, poi, che, in presenza di una cd.

“doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), ogni censura che pretenda di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti così come operato dai giudici di primo e secondo grado è precluso; inappropriato, ancora, sia il riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.(cfr. Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020), sia la denuncia di carenze motivazionali, rispetto ad una decisione il cui impianto argomentativo soddisfa ampiamente il cd. minimumcostituzionale;infine, la pretesa violazione di leggi speciali non rispetta il canone in base al quale il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); infatti il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata che, invece, nella controversia all’attenzione del Collegio non è affatto tale;3. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza come da dispositivo; occorre, altresì, dare atto della sussistenza per il ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11181-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già titolare dell'omonima ditta individuale), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1239/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/01/2022 R.G.N. 791/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] danni R.G.N.11181/2022 Cron. Rep. Ud.20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere la condanna della società, in relazione alla gestione di un punto vendita carburanti, al pagamento delle seguenti somme: “€ 407.892,90 per la mancata vendita del carburante, € 60.000,00 per la perdita dell’indotto, € 17.706,15 per il danno derivante dai reiterati furti, € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine, € 18.500,00 a titolo di rimborso delle spese di miglioria della struttura”; la decisione di primo grado è stata confermata anche nella parte in cui, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società, aveva condannato parte ricorrente al pagamento della somma pari ad euro 44.073,00; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Montedoro con un unico motivo; ha resistito con controricorso la società; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.il motivo di impugnazione è così rubricato: “violazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. – motivazione apparente –carenza motivazionale – erronea ed illogica valutazione sotto svariati profili delle risultanze probatorie sia orali che documentali –violazione ed erronea interpretazione delle norme speciali e degli accordi collettivi in subiecta materia (d. lgs. n. 32/1998, accordo sindacale 29.7.1997, l. n. 192/1998, l. n. 27/2012)”; si criticano diffusamente le decisioni assunte dalla Corte territoriale: “A) Sull’inadempimento all’obbligo della manutenzione da parte della Q8”; “B) Sulla politica dei prezzi e sulla situazione di sostanziale dipendenza economica del ricorrente”; “C) Sulla chiusura prolungata dell’impianto causata da lavori di ristrutturazione e sul risarcimento del danno da reiterati furti e da effettuate migliorie”; “D) In ordine alla domanda riconvenzionale”; 2. il motivo, per come è formulato, risulta radicalmente inammissibile; nonostante sia prospettato evocando il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., nella sostanza il motivo contesta apprezzamenti di merito dei giudici ai quali il merito è riservato, tanto da lamentare apertamente la “erronea ed illogica valutazione sotto svariati profili delle risultanze probatorie sia orali che documentali”, valutazione che, come noto, esorbita dal controllo di questa Corte di legittimità; non può trascurarsi, poi, che, in presenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), ogni censura che pretenda di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti così come operato dai giudici di primo e secondo grado è precluso; inappropriato, ancora, sia il riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.(cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), sia la denuncia di carenze motivazionali, rispetto ad una decisione il cui impianto argomentativo soddisfa ampiamente il cd. minimumcostituzionale;infine, la pretesa violazione di leggi speciali non rispetta il canone in base al quale il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); infatti il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata che, invece, nella controversia all’attenzione del Collegio non è affatto tale;3. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza come da dispositivo; occorre, altresì, dare atto della sussistenza per il ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a
Sentenza Cassazione n. 10597/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris