CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello di Catanzaro confermava l'accertamento di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di ricettazione Rilevato che tale sentenza veniva impugnata dal difensore, che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine(it mancata rinnovazione dibattimentale, che in ordine alla tenuta logica della motivazione relativa alla conferma dell'accertamento di responsabilità, con argomenti che venivano ribaditi con successiva memoria; ritenuto che il primo di motivo di ricorso è inammissibile in quanto - contrariamente a quanto dedotto - la Corte d'appello ha valutato la richiesta di rinnovazione ritenendola generica, in quanto,ricorrente non aveva chiarito le ragioni per le quali l'acquisizione della querela sporta dal ricorrente e le sommarie informazioni del 22 Marzo 2012 fossero "decisive" per l'accertamento di responsabilità: si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede in quanto chiarisce la superfluità dell'integrazione per carenza di dimostrata decisività della stessa; ritenuto che è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che insiste - invero genericamente- per una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, ovvero un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Sul punto il collegio ribadisce che la Corte dii legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Peraltro, nel caso in esame, le ragioni della conferma della responsabilità venivano esposte con motivazione accurata ed esaustiva, che valorizzava l'attendibilità delle dichiarazioni di Esposito e Fumarolo, credibili anche nella misura in cui si riscontravano in maniera reciproca (pag. 2 della sentenza impugnata)/ rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.