CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo, che contesta l'erronea applicazione della legge e la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché diretto a proporre una ricostruzione alternativa del fatto, senza confrontarsi con la motivazione resa per giustificare la sussistenza del dolo (pag. 4); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità perché meramente reiterativo di un motivo disatteso in sentenza con congrua e completa motivazione, che attribuisce rilievo alla pluralità di precedenti penali, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio richiesto (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere ,stensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA] DEPOSì• A , I