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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45453/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04EICHQ ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della disciplina processuale emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Padova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3,

I. n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, detenendolo all'interno dell'abitacolo del veicolo Mercedes C220, un coltello a serramanico con lama lunga cm. 8, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, fatto commesso in Padova il 21 gennaio 2018.

Il Tribunale ha riconosciuto l'ipotesi lieve ed escluso le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali e l'assenza di elementi da cui trarre le ragioni per l'attenuazione della pena.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante la difesa in sede di conclusioni ne avesse fatto richiesta.

Né può dirsi che la motivazione sia implicita nelle affermazioni in ordine al diniego delle attenuanti generiche e in quelle di riconoscimento dell'ipotesi lieve.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Come si rileva dalla sentenza impugnata ne'la parte dedicata all'indicazione delle conclusioni delle parti, la difesa dell'imputato aveva fatto richiesta, in subordine a quella di assoluzione, di riconoscimento della causa di non punibilità.

Sul punto il giudice non si è per nulla soffermato, argomentando soltanto sulla sussistenza del fatto e della ipotesi lieve oltre che sul diniego delle attenuanti generiche, motivato esclusivamente in ragione dei precedenti penali.

3. Non vi sono allora le condizioni per ritenere che, spiegando le ragioni del non riconoscimento delle attenuanti generiche, abbia implicitamente motivato anche sulla insussistenza della particolare tenuità del fatto, in quanto, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, "il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire implicita motivazione del mancato accoglirnento della richiesta 3 dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono h prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo - Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Rv. 268307; v., anche, Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278095 -.

4. L'omessa risposta ad una domanda difensiva impone l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Padova, in diversa composizione f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04EICHQ ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della disciplina processuale emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Padova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, I. n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, detenendolo all'interno dell'abitacolo del veicolo Mercedes C220, un coltello a serramanico con lama lunga cm. 8, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, fatto commesso in Padova il 21 gennaio 2018. Il Tribunale ha riconosciuto l'ipotesi lieve ed escluso le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali e l'assenza di elementi da cui trarre le ragioni per l'attenuazione della pena. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante la difesa in sede di conclusioni ne avesse fatto richiesta. Né può dirsi che la motivazione sia implicita nelle affermazioni in ordine al diniego delle attenuanti generiche e in quelle di riconoscimento dell'ipotesi lieve. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Come si rileva dalla sentenza impugnata ne'la parte dedicata all'indicazione delle conclusioni delle parti, la difesa dell'imputato aveva fatto richiesta, in subordine a quella di assoluzione, di riconoscimento della causa di non punibilità. Sul punto il giudice non si è per nulla soffermato, argomentando soltanto sulla sussistenza del fatto e della ipotesi lieve oltre che sul diniego delle attenuanti generiche, motivato esclusivamente in ragione dei precedenti penali. 3. Non vi sono allora le condizioni per ritenere che, spiegando le ragioni del non riconoscimento delle attenuanti generiche, abbia implicitamente motivato anche sulla insussistenza della particolare tenuità del fatto, in quanto, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, "il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire implicita motivazione del mancato accoglirnento della richiesta 3 dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono h prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo - Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Rv. 268307; v., anche, Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278095 -. 4. L'omessa risposta ad una domanda difensiva impone l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa composizione fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Padova, in diversa composizione f
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