CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 11703/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28972/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliato rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, quale società incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 592/2019 depositata il06/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi Costruzioni generali s.r.l., già Costruzioni generali s.p.a., al risarcimento dei danni in favore del Consorzio acquedotti -ora Consac gestioni idriche- per la mancata ultimazione dei lavori di razionalizzazione dell'acquedotto del Vallo, rigettando la domanda di manleva proposta nei confronti di un'altra società di costruzioni quale subappaltatrice e della Milano quale garante in virtù di polizza fideiussoria. L’impresaha interposto gravame, chiedendo la risoluzione del contratto per colpa del Consorzio e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni. La Corte d'appello di Salerno ha respinto l'impugnazione, sul rilievo che a fronte dell'inadempimento lamentato dalla creditrice stazione appaltante, costituito dall'omessa ultimazione dei lavori, la società di costruzioni non aveva fornito alcuna dimostrazione di avere adempiuto alle obbligazioni assunte o di non averle adempiuto per causa non imputabile; ha ritenuto inoltre che le riserve fossero, come già rilevato dal giudice di primo grado, oltre che intempestive anche generiche e quindi inefficaci, rilevando che quest’ultimo punto non è stato adeguatamente attinto da censure con l’atto di appello. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a sette motivi. Hanno svolto difese con controricorso UnipolSai assicurazioni s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] idriche [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per errore processuale sulla mancata valutazione di prove documentali offerte e che avrebbero dovuto essere opportunamente esaminate dalla Corte nonché dal consulente; in particolare la raccomandata del 30/09/1997 con cui sono state “iscritte” le riserve a causa della mancata datazione del registro di contabilità. La ricorrente deduce che a causa della mancata datazione e disponibilità del registro di contabilità aveva annotato le riserve con le conseguenti voci risarcitorie con raccomandata del 30/09/1997; questo documento è stato trascurato del tutto anche in grado d'appello e dal consulente tecnico; invece, ove preso in considerazione, avrebbe condotto la Corte a ritenere fondate le domande formulate dall'impresa, poiché da esso emergerebbe la sussistenza delle responsabilità del Consorzio committente, resosi autore di gravi inadempienze in ordine al rapporto contrattuale anche per mancata cooperazione e collaborazione. Osserva che il documento avrebbe potuto essere approfondito ulteriormente con una rinnovazione di consulenza. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art . 112 c.p.c.. La ricorrente rileva che il giudice d’appello avrebbe errato a considerare irrilevante la circostanza inerente la iscrizione delle riserve intervenuta a mezzo raccomandata del 30/09/1997, posto che la stazione appaltante e per essa il direttore dei lavori non avevano consegnato e non avevano reso disponibile il registro di contabilità; con il conseguente vizio di pronuncia sulle domande risarcitorie. Parte ricorrente osserva che le riserve iscritte dalla ricorrente a mezzo raccomandata non sono state esaminate né dal consulente tecnico di ufficio, né dalla Corte territoriale , che aveva omesso di rilevare che le riserve non erano state esplicitate nel registro di contabilità per mancata disponibilità dello stesso, donde venivano cristallizzate nella raccomandata del 30/09/1997. La parte osserva che, come emerge dal tenore della predetta raccomandata, la mancata iscrizione nei registri di contabilità delle riserve era dovuta al fatto che tali registri non erano mai stati a disposizione dall'impresa,benché più volte richiesti. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza e il vizio di omessa pronuncia laddove la Corte d'appello di Salerno ha omesso del tutto di valutare la mancata contestazione da parte del Consorzio della tempestività e fondatezza delle riserve iscritte con raccomandata del 30/09/1997 con le conseguenti domande risarcitorie; la Corte non ha considerato che le riserve iscritte dalle impresa in questa raccomandata erano rimaste prive di contestazione da parte del Consorzio. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza e il vizio omessa pronuncia. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Salerno avrebbe omesso di valutare le deduzioni dell'impresa sulla mancata eccezione mossa dalla stazione appaltante sulle riserve iscritte con la raccomandata del 30/09/1997 e la collegata domanda di “compensazione atecnica”. 5.- I primi quattro motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono inammissibili. 5.1.- I predetti motivi si fondano tutti su l rilievo che la ricorrente avrebbe formulato delle riserve con una raccomandata, del 30/09/1997, legittimamente avvalendosi – secondo la prospettazione della parte- di questa modalità perché la stazione appaltante non aveva reso disponibile il registro di contabilità o comunque esso non era datato; la ricorrente lamenta che il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare questo documento che invece dimostrerebbe la piena responsabilità della stazione appaltante, atteso anche che queste riserve non sonostate oggetto di contestazione e la loro valutazione avrebbe potuto (o dovuto) condurre il giudice ad operare la “compensazione atecnica”. In sostanza, i motivi prospettano una censura unica, sia pure articolata in più punti e che presenta plurimi profili di inammissibilità. 5.2.-In primo lungo, deve osservarsi che non vi è adeguata dimostrazione della deduzione di tale circostanza nel giudizio di merito e una idonea localizzazione del documento in atti. A pag.8, § 14,dell’atto introduttivo, la ricorrente deduce di aver prodotto il documento in sede cautelare, ma non di aver prodotto il fascicolo del giudizio cautelare nel giudizio di merito, e analogamente a pagina 9 del ricorso. Di seguito, alla pagina 11, afferma genericamente che la questione sarebbe stata discussa dalle parti come emergerebbe dal contenuto della comparsa di risposta nel cautelare e nei “successivi atti difensivi, anche del giudizio di merito di II e II grado”. Il che è del tutto insufficiente a dimostrare, poiché la questione non risulta dalla sentenza impugnata, che i motivi di appello abbiano specificamente trattato del contenuto di detta lettera.Deve qui richiamarsi il principio secondo il quale ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518; Cass. 907/2018) 5.3.- La censura è inoltre estremamente generica e si esprime in termini valutativi, nel senso che non riporta ciò che emergerebbe da questo documento, quanto piuttosto trae delle conclusioni (diverse da quelle sulle quali si sono fondati i giudici di merito) in ordine alla responsabilità. Il documento (la lettera) non è trascritto nériassunto in ricorso; sotto questo profilo quindi le censure difettano di chiarezza perché non indicano che tipo di riserve sarebbero state formulate con questa missiva e perché esse dimostrerebbero la responsabilità della stazione appaltante, punto che nei motivi formulati dalla parte resta una affermazione apodittica. 5.4.- Ancora, si deve osservare che la censura non si confronta con la ragione decisoria esposta dal giudice di secondo grado: la questione delle riserve non tempestive non è stata tralasciata dalla Corte d'appello, la quale ha piuttosto rilevato che il primo giudice aveva esaminato la questione delle riserve -anche non iscritte nel registro di contabilità- e le aveva ritenute inefficaci in quanto generiche; ha rilevato che l’appello proposto dalla parte non attingeva adeguatamente questa ratio decidendi, riguardando invece la tempestività; ed infatti la controparte eccepisce che sul punto si è formato il giudicato, posto che non è stata specificamente impugnata quella parte di sentenza che ha dichiarato inefficaci per genericità e indeterminatezza sia le riserve iscritte nel registro di contabilità sia quelle “enunciate nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta ma non inscritta in contabilità” A fronte di ciò la parte ricorrente non trascrive e neppure riassume le censure d'appello, né afferma esplicitamente di avere proposto uno specifico motivo di appello che riguardasse la determinatezza e specificità di queste riserve, affermando soltanto di averle espresse per lettera a causa dell'indisponibilità del registro. 6.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. “ la violazione o falsa applicazione sulla erronea qualificazione del rapporto contrattuale [OSCURATO:PERSONA] generali”. La parte deduce che il contratto con la Consac non è un contratto di appalto ordinario bensì una concessione- convenzione con il conseguente inevitabile effetto liberatorio rispetto alle anguste visioni della normativa vincolistica in tema di limitazioni e autorizzazioni al subappalto. Ciò sarebbe dimostrato dalnomen iuris del negozio. 6.-1 Con il sesto motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art 360 n. 3c.p.c. la erronea qualificazione del contratto con la Ritonnaro. La ricorrente deduce che il contratto intercorrente con il Consorzio sarebbe un contratto di concessione mentre è un contratto d'appalto quello con la società Ritonnaro. Da ciò conseguirebbe la legittimità della azione di manleva nei confronti della Milano assicurazione, che in forza del rapporto di garanzia intercorrente con la Ritonnaro deve essere condannata a rispondere di tutti i danni. 6.2.-I motivi sono manifestamente inammissibili. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche (Cass. n. 9461 del 09/04/2021 Cass. n. 29111 del 05/12/2017). Vi è poi una seconda fase, che riguarda l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente e che si risolve nell'applicazione di norme giuridiche. Nella specie la parte ricorrente non solo non chiarisce nelle sue censure in quale dei suddetti passaggi la Corte di merito avrebbe errato, ma non indica -nemmeno in rubrica- le norme di legge che sarebbero violate, e per quali ragioni, limitandosi a talune apodittiche affermazioni. 7.- Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per errore processuale sulla mancata valutazione o erronea valutazione di prove documentali offerte, poiché la Corte d'appello di Salerno non avrebbe tenuto alcun conto della mancata sottoscrizione da parte della società deducente della scrittura del 1 febbraio 1993. Deduce che a pagina 17 della sentenza impugnata la Corte ha invocato l'accordo del 1993 da cui far discendere l'assenza di responsabilità della società Ritonnaro, mentre questo accordo non è stato firmato dalla societàMazzitelli. 7.1.- il motivo è inammissibile in quanto essenzialmente volto a contestare il giudizio di fatto reso dalla Corte di merito e peraltro non si confronta con la ragione decisoria esposta nella sentenza impugnata, laddove (pag.8) si fa riferimento non già a questa scrittura privata bensì a quanto emerge dalle dichiarazioni dei testimoni, i quali hanno riferito che tra la società Mazzitelli e la subappaltatrice era intervenuto un vero e proprio accordo in seguito al quale le opere non eseguite avrebbero dovuto essere direttamente realizzate dall'impresa appaltatrice con la cessazione del rapporto tra loro intercorso. 8. - Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in euro 12.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a nor