CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA JL, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, pronunciata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di debito della persona offesa, pari ad un anno e quattro mesi di reclusione ed 800 euro di multa. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Orbene, il ricorrente non deduce alcuna delle ragioni di ricorso consentite, ma si limita a dolersi, molto genericamente e senza tener conto dei contenuti della pronuncia impugnata, della mancanza di motivazione sulla responsabilità del ricorrente. Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato sinteticamente la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità della decisione dal punto di vista di eventuali, proposti vizi di motivazione. Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085).Ebbene, il motivo è privo di specificità al riguardo, poiché non indica elementi favorevoli all'imputata acquisita in atti e non considerata, o mal considerata, ai fini di un proscioglimento; esso, comunque, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. Tali argomentazioni, come ha condivisibilmente sottolineato la citata sentenza n. 39159 del 2019, appaiono del tutto corrispondenti ai parametri motivazionali richiesti per le decisioni di patteggiamento, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, che è implicita nella domanda di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nonché tenuto conto della speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in tale tipologia peculiare di rito alternativo previsto dal legislatore (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; cfr. Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671). 2.1. Rilevato, altresì, che non è stato proposto motivo alcuno relativo alla procedibilità del reato, collegato all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicchè deve essere applicata la regola giurisprudenziale consolidata, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto di una modifica normativa successiva alla sentenza impugnata, non prevale sulla inammissibilità del ricorso in Cassazione, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Inoltre, risulta dall'intestazione della sentenza impugnata che è stata proposta querela il 18.1.2023. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della C