CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29516/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia dichiarato inammissibile; quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio relativamente alla recidiva; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del 03/12/2014 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di: a) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed C 9.000,00 di multa per tre reati di riciclaggio di automobili (capi "a", "e" e "n" dell'imputazione), tre reati di ricettazione di automobili (capi "d", "i" e "m" dell'imputazione) e due reati di truffa (capi "e" e "g" dell'imputazione); b) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa per tre reati di ricettazione di autovetture (capi "b", "d" e "f" dell'imputazione) e due reati di truffa (capi "e" e "g" dell'imputazione). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Lecce, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza degli artt. 34 e 178 cod. proc. pen., «per avere il medesimo giudice pronunciato prima sentenza di patteggiamento e poi sentenza per il rito abbreviato, ravvisandosi una palese incompatibilità dello stesso». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva dedotto l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare a giudicarlo (secondo il rito abbreviato) per avere lo stesso giudice pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti dell'altro imputato [OSCURATO:PERSONA], «dovendosi ritenere che lo stesso ebbe formarsi già una idea processuale in sede di patteggiamento condizionando così l'esito del giudizio abbreviato». [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione della Corte d'appello di Bari che egli avrebbe omesso di «indicare quale sia il riflesso sulla sentenza impugnata», rappresentando che «evidente è il riflesso sulla sentenza di primo grado, se solo si considera che il Giudice del merito che avrebbe dovuto decidere il rito abbreviato, contestualmente e prima della sentenza per il rito abbreviato, ebbe a sentenziare altra posizione con il rito del patteggiamento», sicché sarebbe «[e]vidente [...] il condizionamento in punto di merito del primo giudice, atteso che avendo preso ampia cognizione del fascicolo aveva già maturato una idea di responsabilità dell'odierno ricorrente». Il ricorrente rappresenta ancora «che tale eccezione non poteva essere sollevata prima, atteso che il tutto avveniva nella medesima udienza ma, come riportato dallo stesso art. 179 c.p.p., al primo atto utile che, nel caso di specie, era proprio l'atto di appello». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen. «per assenza di elementi da cui poter desumere la consapevolezza della provenienza furtiva delle auto immatricolate». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari non avrebbe «verifica[to] dagli [atti] processuali la effettiva consapevolezza che l'imputato, prima di operare l'immatricolazione delle auto, fosse a conoscenza dell'avvenuta ripunzonatura dei dati identificativi», e rappresenta in proposito che «la mera immatricolazione delle auto non può consentire la configurazione del reato di riciclaggio che, diversamente, comporta una condotta attiva tesa alla modifica dei dati identificativi, condotta che può concretizzarsi anche con la immatricolazione delle auto a condizione che chi la opera ne sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione dei dati identificativi». 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione del terzo comma dell'art. 648-bis cod. pen. «per mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata» prevista da tale comma. Il ricorrente sostiene l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, là dove, nel negare la sussistenza di tale attenuante, ha affermato essere «più che probabile che il reato presupposto sia quello di furto aggravato ex art. 624, 625 c.p.», e rappresenta in proposito che «l'impossibilità a verificare il reato presupposto o meglio le aggravanti che avrebbero portato la pena, nel massimo, a superare gli anni 5 di reclusione, non possono essere soggetta a mere presunzioni, atteso che l'assenza di elementi per ritenere che il reato presupposto fosse punito con una pena inferiore nel massimo ai 5 anni di reclusione, non può portare poi a ritenere il contrario in assenza di elementi in tal senso», mentre si sarebbe dovuto, invece, «operare secondo il brocardo in dubio pro reo». 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione «per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in forma prevalente alla contestata recidiva semplice». Il ricorrente lamenta tale mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - rappresentando che la Corte d'appello di Bari avrebbe erroneamente affermato che esse gli sarebbero state concesse dal G.u.p. del Tribunale di Foggia - con prevalenza delle stesse attenuanti sulla ritenuta recidiva semplice, evidenziando, in proposito, che, posto che tale recidiva non era specifica, egli aveva «sempre manifestato una condotta collaborativa, orientata alla celere definizione del procedimento con accesso a rito abbreviato ma, soprattutto, fermo nella convinzione di vedersi riconoscere la corretta qualificazione giuridica e non certo il reato così come contestato e soprattutto il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 99 e 106 cod. pen. e degli artt. 125, comma 3, e 445 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che i giudici di merito gli avrebbero erroneamente applicato la recidiva specifica in quanto il precedente in base al quale tale aggravante era stata ritenuta era costituito da una condanna per delitto, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e lire 1.200.000 di multa e, nel termine di cinque anni dalla predetta sentenza, divenuta irrevocabile nel 1993, egli non aveva commesso alcun reato, con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art. 106, secondo comma, cod. pen., si era determinata l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva, la quale opererebbe ipso iure, senza che sia richiesta una formale pronuncia del giudice dell'esecuzione. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 99 cod. pen., nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che i giudici di merito gli avrebbero applicato la recidiva senza compiere «nessun accertamento sull'episodio delittuoso, né tantomeno [...] verifica[re] se la reiterazione dell'illecito sia stata effettivo sintomo di maggiore pericolosità» e nonostante il proprio precedente penale riguardasse un fatto commesso nel 1990, evidenziando che, per ritenere la recidiva, «[n]on è sufficiente indicare la sola presenza del precedente senza indicazione della natura e dell'epoca dei reati». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Si deve in proposito rammentare il consolidato indirizzo della Corte di cassazione secondo cui, anche in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 371 del 1996, n. 439 del 1993 e n. 186 del 1992; ordinanza n. 340 del 1997), la pronuncia di precedente sentenza di applicazione della pena su richiesta a carico di un coimputato è idonea a dare luogo a incompatibilità del giudice che tale sentenza ha pronunciato o concorso a pronunciare, nel separato giudizio nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, solo quando essa abbia compiuto una valutazione, sia pure incidentale, della responsabilità di quest'ultimo (Sez. 6, n. 2485 del 09/07/1998, Coglitore, Rv. 212120-01; Sez. 3, n. 35476 del 12/04/2016, B., Rv. 268122-01. Vedi anche: Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260093-01) Nel caso in esame, non risulta, non avendolo il ricorrente in effetti neppure dedotto - essendosi egli limitato a lamentare, in modo generico, che il giudice «avendo preso ampia cognizione del fascicolo aveva già maturato una idea di responsabilità dell'odierno ricorrente» - che nella sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti del Dellerba fossero contenute valutazioni, sia pure incidentali, sulla responsabilità del Montingelli. 1.2. Il secondo motivo non è consentito perché aspecifico.Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del Montingelli per il reato di riciclaggio di cui al capo a) dell'imputazione e, quindi, anche la sua consapevolezza di compiere sull'automobile operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva della stessa, sulla scorta degli elementi di prova desumibili dal fatto che l'imputato aveva, prima ancora che l'auto fosse rubata, consegnato a un'officina Volkswagen la documentazione dell'altra automobile austriaca i cui dati identificativi (numero di telaio e targhette identificative del veicolo e dell'organo motore) sarebbero stati apposti sull'automobile rubata, al fine di ottenere il rilascio di un duplicato della chiave, e, successivamente, aveva provveduto alla nazionalizzazione e immatricolazione dell'automobile di provenienza furtiva in favore dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] e, mercè anche una documentazione ritenuta motivatamente falsa, all'iscrizione al P.R.A. Le stesse conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del Montingelli per il reato di riciclaggio di cui al capo e) dell'imputazione e, quindi, anche la sua consapevolezza di compiere sull'automobile operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della stessa, sulla scorta degli elementi di prova rappresentati dalle circostanze che l'imputato risultava essere il venditore (a [OSCURATO:PERSONA]) dell'automobile di provenienza delittuosa, alla quale erano stati apposti i dati identificativi di un analogo modello di origine tedesca (numero di telaio e targhetta identificativa del veicolo) e aveva provveduto alla nazionalizzazione e all'immatricolazione dello stesso veicolo dichiarando di averlo acquistato in Germania. Ancora, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del Montingelli per il reato di riciclaggio di cui al capo n) dell'imputazione e, quindi, anche la sua consapevolezza di compiere sull'automobile operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva della stessa, sulla scorta degli elementi desumibili dal fatto che l'imputato aveva avuto la disponibilità della documentazione dell'automobile straniera che aveva utilizzato per nazionalizzare il veicolo di provenienza delittuosa, al quale erano già stati apposti i dati identificativi dell'automobile straniera. A fronte di tali motivazioni, che danno conto, in modo coerente e logico, del compimento, da parte del Montingelli, di operazioni tali da ostacolare la provenienza delittuosa delle automobili, nella consapevolezza di tale provenienza, il motivo di ricorso si appalesa come aspecifico, atteso che esso non si confronta affatto con le stesse motivazioni, limitandosi ad asserire, in modo del tutto generico, che la Corte d'appello di Bari non avrebbe «verifica[to] dagli [atti] processuali la effettiva consapevolezza che l'imputato, prima di operare l'immatricolazione delle auto, fosse a conoscenza dell'avvenuta ripunzonatura dei dati identificativi» 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il principio dell'onere della prova ha infatti natura trasversale e si applica a tutte le parti del processo, anche all'imputato che alleghi fatti estintivi o modificativi della pretesa punitiva esercitata con l'azione penale e che non risultino già acquisiti al processo. Acclarata la provenienza delittuosa del bene riciclato, è quindi onere dell'imputato, anche in virtù del principio, già noto nell'ambito del processo civile, della "vicinanza della prova", dimostrare che il predetto bene proviene da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Costituisce, del resto, un principio da tempo affermato dalla Corte di cassazione quello secondo cui la prova della sussistenza di una circostanza attenuante incombe sull'imputato, con la conseguenza che, in difetto di qualsiasi elemento di valutazione, adempie all'obbligo di motivazione il giudice che, nella sentenza, escluda l'attenuante invocata in considerazione dell'assenza di prova dei presupposti della stessa (Sez. 4, n. 110 del 22/01/1974, Varriale, Rv. 126674-01; Sez. 4, n. 1904 del 15/11/1973, dep. 1974, Randazza, Rv. 126510-01). 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. È vero che, come è stato evidenziato dal ricorrente, risulta erronea l'affermazione della Corte d'appello di Bari secondo cui le circostanze attenuanti generiche sarebbero state concesse dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, tuttavia la stessa Corte d'appello di Bari ha correttamente evidenziato l'«assenza di elementi positivi di valutazione», i quali sono necessari ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che tali non si possono ritenere quelli invocati dal ricorrente e, in particolare: né scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, il quale implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, con la conseguenza che, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271-01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012-01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Lanza, Rv. 242861-01); né la «convinzione», meramente soggettiva, dell'imputato di vedersi riconoscere una diversa qualificazione giuridica del fatto e un'altra circostanza attenuante. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è inammissibile perché l'esclusione della recidiva, in quanto fondata su condanna estinta a ogni effetto penale, non aveva formato oggetto di deduzione nell'atto di appello.Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, l'esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte a ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto d'impugnazione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 3736 del 08/11/2022, Izzo, non nnassimata; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265880-01; Sez. 5, n. 7309 del 17/12/2014, dep. 2015, Pusceddu, Rv. 262744-01). Nel caso in esame, si deve rilevare che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, il ricorrente nella aveva dedotto in ordine all'applicazione della recidiva, tanto meno sotto il profilo indicato. 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Infatti, come si è detto, nel proprio atto di appello, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto con riguardo alla recidiva, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello di Bari non ha motivato in ordine alla sussistenza della stessa - già ritenuta dal G.u.p. del Tribunale di Foggia - e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am