CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], risolvendosi in censure del tutto generiche ed indeterminate che né indicano i punti o i capi della pronuncia gravata oggetto di contestazione, né risultano accompagnate dall'indicazione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto che debbono costituirne il fondamento deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che la violazione dei criteri fissati a pena di inammissibilità dall'art.581 cod. proc. pen. in relazione alla forma dell'impugnazione non consente di ritenere il ricorso sorretto da concreta specificità, non potendo pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte; rilevato che a tale carenza originaria non può supplire la memoria ex art. 585 cod. proc. pen. tramessa dalla difesa in data 4.1.2023, cui si trasmette il vizio radicale da cui è inficiato il ricorso, inidoneo all'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 8439 del 24/01/2020 - dep. 02/03/2020, Rv. 278387); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente