CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 496 cod. pen. e la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - si affida ad asserti del tutto generici inidonei ad esplicitare le ragioni a sostegno delle censure e, dunque, a costituire una compiuta critica di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); inoltre, la sentenza impugnata ha, comunque, ritenuto corretta la sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 495 cod. pen. in ossequio ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità perspicuamente richiamati dalla Corte di merito;\, - il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta irritualmente un alternativo apprezzamento di fatto, senza neppure dedurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), a fronte di una motivazione che ha indicato in maniera congrua, logica e conforme al diritto gli elementi, contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., sulla scorta dei quali ha escluso la particolare tenuità del fatto (cfr. p. 6 della sentenza impugnata); - il terzo motivo - che assume il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 49, comma, 2 cod. pen. - denuncia irritualmente il travisamento della prova, riportando in maniera parcellizzata le dichiarazioni degli operanti, a fronte di una motivazione che ha indicato come solo a seguito dei rilievi dattiloscopici si sia avuta effettiva contezza della identità dell'imputato; ed è comunque manifestamente infondato; il che esime dall'immorare oltre; - il quarto motivo -che lamenta il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della recidiva e al computo del relativo aumento - è manifestamente infondato è generico, in quanto la Corte di merito ha ritenuto la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale sulla scorta dei precedenti della ricorrente (rimarcando come essi si collochino nel quinquennio e come ella abbia manifestato una maggiore pericolosità); e il ricorso muove contestazioni generiche (a fortiori a fronte del certificato penale dell'imputata) e prospettare irritualmente un diverso apprezzamento di fatto; - il quinto motivo - che adduce il vizio di motivazione rispetto all'esclusione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando in particolare come l'imputata abbia dichiarato false generalità nel tentativo di sottrarsi all'esecuzione di una misura cautelare (dopo essersi resa irreperibile); e anche al riguardo il ricorso si affida a un'alternativa prospettazione in fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore 2della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] teGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 'ano DEPOS ;N CAN I A 3