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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37924/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano del 12/01/2024, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi sei di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la declaratoria di responsabilità per i reati di cui agli artt. 4 (capo a), 8 (capo b) e 10-quater (capo c) del D.Igs. 74/2000. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, entrambi ricondotti al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p..

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione dei canoni di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p.

Si contesta l'affermazione di responsabilità pur in assenza di un compiuto accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati.

In particolare, si sostiene che le prove raccolte (testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], assenza di certificazione per il trattamento fitosanitario, compilazione approssimativa dei DDT) non sarebbero sufficienti a dimostrare l'inesistenza delle operazioni economiche e che, in sostanza, la condanna si fonderebbe su elementi meramente indiziari, senza peraltro individuare il profitto del reato.

2.2. Con il secondo motivo, del tutto analogo al primo, si censura la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto provata la falsità delle fatture emesse (reato sub b).

Il ricorrente contesta le conclusioni tratte dai giudici di merito circa l'oggetto sociale della società GP Multiservice s.r.I., la necessità del trattamento fitosanitario e la genericità dei documenti di trasporto, asserendo che tali elementi non sarebbero idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, articolandosi in contestazioni sull'apprezzamento del compendio istruttorio senza che vengano evidenziate illogicità motivazionali o contraddittorietà anche rispetto a elementi probatori acquisiti, si risolve in doglianze di natura meramente fattuale che non possono essere sollevate nella presente sede di legittimità.

Devono, pertanto, essere richiamati gli incontrastati orientamenti di questa Corte, da lungo tempo consolidati ( Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 - 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205621).

Va infatti ancora una volta chiarito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per Cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio.

Esula dai poteri della cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito a (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

2. Nel caso di specie, il ricorrente non denuncia una manifesta illogicità della motivazione, ma si limita a contrapporre la propria interpretazione del materiale probatorio a quella, del tutto logica e coerente, sviluppata dalla Corte di appello.

La sentenza impugnata, infatti, ha fornito una spiegazione plausibile e argomentata delle ragioni per cui ha ritenuto sussistenti i reati contestati, fondando il proprio convincimento su una pluralità di elementi convergenti.

In particolare: con riferimento al reato di cui al capo a), rimasto estraneo a specifiche censure, è stato osservato che: le fatture contestate non erano state rinvenute; non è stata rivenuta documentazione contabile relativa alle prestazioni; i costi erano stati finanziati con operazioni di finanziamento soci rimaste priva di riscontro documentale; in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo b), la Corte territoriale ha logicamente desunto la fittizietà delle operazioni da un complesso di dati documentali e fattuali, quali: l'oggetto sociale della società emittente (attività edile), incompatibile con la fornitura di manufatti in legno su larga scala; la quasi totale assenza di acquisti di materia prima (legno) a fronte di ingenti vendite; l'assenza della necessaria certificazione per il trattamento "fitosanitario" menzionato in fattura; la genericità e l'assenza di elementi essenziali (mezzi di trasporto, firme leggibili) nei documenti di trasporto.

3. A fronte di tale impianto argonnentativo, che appare immune da vizi logici o giuridici, le doglianze del ricorrente si traducono in una non consentita richiesta di rivisitazione del fatto.

Il ricorrente, infatti, propone una lettura alternativa delle medesime risultanze (ad esempio, sostenendo che la società potesse svolgere anche attività di falegnameria o che i materiali non necessitassero di trattamento), che tuttavia non inficia la tenuta logica del ragionamento del giudice di merito, il quale ha congruamente motivato il proprio convincimento. •

4. Anche il richiamo al vizio di "travisamento della prova", pur menzionato nel corpo del ricorso, risulta inconferente.

Come correttamente evidenziato dallo stesso ricorrente citando la giurisprudenza di questa Corte, tale vizio è configurabile solo quando si deduce una "palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice" (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01).

Il ricorso per tassazione con cui si lamenta la rrincanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa o non corretta valutazione di circostanze acquisite agli atti, inoltre, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

5. Nel caso in esame, il ricorrente non indica un errore percettivo del giudice (che abbia letto una cosa per un'altra), ma contesta genericamente l'interpretazione e il significato probatorio attribuito agli elementi acquisiti, operazione che rientra appieno nella discrezionalità valutativa del giudice di merito e che non è sindacabile in questa sede.

6. In conclusione, il ricorso si appalesa come un tentativo di ottenere una terza valutazione di merito, proponendo una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti, in palese contrasto con la natura e i limiti del giudizio di legittimità.

La motivazione della sentenza impugnata, al contrario, si presenta come logica, coerente e completa, avendo esaminato e confutato le medesime argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle íctmmende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano del 12/01/2024, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi sei di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la declaratoria di responsabilità per i reati di cui agli artt. 4 (capo a), 8 (capo b) e 10-quater (capo c) del D.Igs. 74/2000. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, entrambi ricondotti al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione dei canoni di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p. Si contesta l'affermazione di responsabilità pur in assenza di un compiuto accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati. In particolare, si sostiene che le prove raccolte (testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], assenza di certificazione per il trattamento fitosanitario, compilazione approssimativa dei DDT) non sarebbero sufficienti a dimostrare l'inesistenza delle operazioni economiche e che, in sostanza, la condanna si fonderebbe su elementi meramente indiziari, senza peraltro individuare il profitto del reato. 2.2. Con il secondo motivo, del tutto analogo al primo, si censura la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto provata la falsità delle fatture emesse (reato sub b). Il ricorrente contesta le conclusioni tratte dai giudici di merito circa l'oggetto sociale della società GP Multiservice s.r.I., la necessità del trattamento fitosanitario e la genericità dei documenti di trasporto, asserendo che tali elementi non sarebbero idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, articolandosi in contestazioni sull'apprezzamento del compendio istruttorio senza che vengano evidenziate illogicità motivazionali o contraddittorietà anche rispetto a elementi probatori acquisiti, si risolve in doglianze di natura meramente fattuale che non possono essere sollevate nella presente sede di legittimità. Devono, pertanto, essere richiamati gli incontrastati orientamenti di questa Corte, da lungo tempo consolidati ( Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 - 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205621). Va infatti ancora una volta chiarito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per Cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio. Esula dai poteri della cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito a (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2. Nel caso di specie, il ricorrente non denuncia una manifesta illogicità della motivazione, ma si limita a contrapporre la propria interpretazione del materiale probatorio a quella, del tutto logica e coerente, sviluppata dalla Corte di appello. La sentenza impugnata, infatti, ha fornito una spiegazione plausibile e argomentata delle ragioni per cui ha ritenuto sussistenti i reati contestati, fondando il proprio convincimento su una pluralità di elementi convergenti. In particolare: con riferimento al reato di cui al capo a), rimasto estraneo a specifiche censure, è stato osservato che: le fatture contestate non erano state rinvenute; non è stata rivenuta documentazione contabile relativa alle prestazioni; i costi erano stati finanziati con operazioni di finanziamento soci rimaste priva di riscontro documentale; in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo b), la Corte territoriale ha logicamente desunto la fittizietà delle operazioni da un complesso di dati documentali e fattuali, quali: l'oggetto sociale della società emittente (attività edile), incompatibile con la fornitura di manufatti in legno su larga scala; la quasi totale assenza di acquisti di materia prima (legno) a fronte di ingenti vendite; l'assenza della necessaria certificazione per il trattamento "fitosanitario" menzionato in fattura; la genericità e l'assenza di elementi essenziali (mezzi di trasporto, firme leggibili) nei documenti di trasporto. 3. A fronte di tale impianto argonnentativo, che appare immune da vizi logici o giuridici, le doglianze del ricorrente si traducono in una non consentita richiesta di rivisitazione del fatto. Il ricorrente, infatti, propone una lettura alternativa delle medesime risultanze (ad esempio, sostenendo che la società potesse svolgere anche attività di falegnameria o che i materiali non necessitassero di trattamento), che tuttavia non inficia la tenuta logica del ragionamento del giudice di merito, il quale ha congruamente motivato il proprio convincimento. • 4. Anche il richiamo al vizio di "travisamento della prova", pur menzionato nel corpo del ricorso, risulta inconferente. Come correttamente evidenziato dallo stesso ricorrente citando la giurisprudenza di questa Corte, tale vizio è configurabile solo quando si deduce una "palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice" (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01). Il ricorso per tassazione con cui si lamenta la rrincanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa o non corretta valutazione di circostanze acquisite agli atti, inoltre, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 5. Nel caso in esame, il ricorrente non indica un errore percettivo del giudice (che abbia letto una cosa per un'altra), ma contesta genericamente l'interpretazione e il significato probatorio attribuito agli elementi acquisiti, operazione che rientra appieno nella discrezionalità valutativa del giudice di merito e che non è sindacabile in questa sede. 6. In conclusione, il ricorso si appalesa come un tentativo di ottenere una terza valutazione di merito, proponendo una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti, in palese contrasto con la natura e i limiti del giudizio di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata, al contrario, si presenta come logica, coerente e completa, avendo esaminato e confutato le medesime argomentazioni già proposte con l'atto di appello. 7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle íctmmende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
Sentenza Cassazione n. 37924/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris