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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10077/2023

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25181/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in nome di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali presunti soci di fatto, rappresentata e difes a da ll’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata a Roma, via Pieve di Cadore n. 30, villino 56/58, presso lo studio del l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar , come da procura a margine del controricorsoe ricorso incidentale; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Piemonten. 347/31/ 20 1 5, depositata il 24 . 03 .201 5 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi, avviso di accertamento, imposte dirette e IVA, cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale delPiemonte accoglieva l’appello proposto dall ’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in breve ASD)avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva respinto i ricorsi riuniti propost i dalla predetta società avverso l’avviso di accertamento, per IVA e imposte dirette , anno 2006, e la conseguente cartella di pagamento , evidenziando che: - il disconoscimento da parte dell’Ufficio della quali tà di ente non commerciale, vantata dall’ASD,si fondava sull’omessa indicazione dei soci partecipanti all’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, invece, non può costituire un valido elemento, neppure di tipo indiziario, per affermare che lo scopo dell’associazione fosse di carattere lucrativo; -del tutto apodittica era la considerazione che l’ASD non fosse gestita secondo criteri di “democraticità”, atteso che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la convocazione dell’assemblea veniva effettuata mediante l’affissione del relativo avviso in bacheca presso la sede sociale; - dalle dichiarazioni rese dagli associati nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, prodotte in giudizio dall’ASD , si evince che la convocazione dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata effettuata tramite consegna di raccomandata a mano, 15 giorni prima di tale data; - il fatto che la socia P atrizia Cecchin lavora sse alle dipendenze d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava in contrasto con il suo presunto coinvolgimento nell’associazione, non essendo sufficiente a tal fine il mero rapporto di coniugio con l’altro socio, AndrewFoxon; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ;- l ’ASD resiste con controricorso , proponendo, a sua volta, ricorso incidentalecondizionato, affidato a tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Va preliminarmente disattesa l’eccezione, proposta dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso, per la sintetica esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., atteso che d etta esposizione, effettuata dalla ricorrente anche mediante la riproduzione del contenuto della sentenza impugnata e di alcune parti degli atti processuali relativi al giudizio di merito, consente senz’altro di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale, essendo il ricorso inammissibile solo quando detta esposizione manchi completamente; - ciò posto, c on il primo motiv o , la ricorrente principale deduce la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ., 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5 TUIR e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente disatteso la richiesta di integrazione del contraddittorio, avanzata dall’Ufficio nei confronti dei soci di fatto dell’ASD, riqualificata società commerciale di fatto a seguito della verifica fiscale, non essendo stato così rispettato il litisconsorzio necessario previsto nel caso di società di persone, la cui disciplina si applica anche alle società di fatto, con conseguente nullità della sentenza impugnata; - con il secondo motivo, deduce l’omesso esame e/o motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato diversi elementi da cui di desumeva che l’ASD non era gestita secondo criteri di democraticità, in quanto non si rendeva partecipi tutti gli associati delle scelte più rilevanti che riguardavano la gestione dell’associazione; -il primo motivo del ricorso principale è fondato; - preliminarmente va rilevato che il presen te giudizio è stato incardinato, sin dal suo primo grado di giudizio, tra la sola ASD, quale parte contribuente, e l'Agenzia delle Entrate, senza che allo stesso abbiano preso parte coloro che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dall'Ufficio con l'atto impositivo impugnato, avrebbero rivestito la qualità di soci della società di fatto in cui si identificherebbe detta Associazione; - costituisce principio consolidato quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (ex plurimis, Cass., Sez.

Un.n. 14815 del 2008); - ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28 /02/ 2018, n. 4580; Cass. 22 /01/ 2018, n. 1472); - i l litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità disoggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25 /06/ 2014, n. 14387); - in conclusione, nella specie va dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti dei litisconsorti pretermessi, procedere a nuovo esame dell'impugnazione originaria e provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; -nella pronuncia di nullità del procedimento rimane assorbito l’esame del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e il ricorso incidentale, e, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio, rimettendo la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per la l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25181/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in nome di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali presunti soci di fatto, rappresentata e difes a da ll’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata a Roma, via Pieve di Cadore n. 30, villino 56/58, presso lo studio del l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar , come da procura a margine del controricorsoe ricorso incidentale; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Piemonten. 347/31/ 20 1 5, depositata il 24 . 03 .201 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi, avviso di accertamento, imposte dirette e IVA, cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale delPiemonte accoglieva l’appello proposto dall ’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in breve ASD)avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva respinto i ricorsi riuniti propost i dalla predetta società avverso l’avviso di accertamento, per IVA e imposte dirette , anno 2006, e la conseguente cartella di pagamento , evidenziando che: - il disconoscimento da parte dell’Ufficio della quali tà di ente non commerciale, vantata dall’ASD,si fondava sull’omessa indicazione dei soci partecipanti all’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, invece, non può costituire un valido elemento, neppure di tipo indiziario, per affermare che lo scopo dell’associazione fosse di carattere lucrativo; -del tutto apodittica era la considerazione che l’ASD non fosse gestita secondo criteri di “democraticità”, atteso che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la convocazione dell’assemblea veniva effettuata mediante l’affissione del relativo avviso in bacheca presso la sede sociale; - dalle dichiarazioni rese dagli associati nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, prodotte in giudizio dall’ASD , si evince che la convocazione dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata effettuata tramite consegna di raccomandata a mano, 15 giorni prima di tale data; - il fatto che la socia P atrizia Cecchin lavora sse alle dipendenze d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava in contrasto con il suo presunto coinvolgimento nell’associazione, non essendo sufficiente a tal fine il mero rapporto di coniugio con l’altro socio, AndrewFoxon; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ;- l ’ASD resiste con controricorso , proponendo, a sua volta, ricorso incidentalecondizionato, affidato a tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Va preliminarmente disattesa l’eccezione, proposta dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso, per la sintetica esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., atteso che d etta esposizione, effettuata dalla ricorrente anche mediante la riproduzione del contenuto della sentenza impugnata e di alcune parti degli atti processuali relativi al giudizio di merito, consente senz’altro di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale, essendo il ricorso inammissibile solo quando detta esposizione manchi completamente; - ciò posto, c on il primo motiv o , la ricorrente principale deduce la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ., 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5 TUIR e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente disatteso la richiesta di integrazione del contraddittorio, avanzata dall’Ufficio nei confronti dei soci di fatto dell’ASD, riqualificata società commerciale di fatto a seguito della verifica fiscale, non essendo stato così rispettato il litisconsorzio necessario previsto nel caso di società di persone, la cui disciplina si applica anche alle società di fatto, con conseguente nullità della sentenza impugnata; - con il secondo motivo, deduce l’omesso esame e/o motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato diversi elementi da cui di desumeva che l’ASD non era gestita secondo criteri di democraticità, in quanto non si rendeva partecipi tutti gli associati delle scelte più rilevanti che riguardavano la gestione dell’associazione; -il primo motivo del ricorso principale è fondato; - preliminarmente va rilevato che il presen te giudizio è stato incardinato, sin dal suo primo grado di giudizio, tra la sola ASD, quale parte contribuente, e l'Agenzia delle Entrate, senza che allo stesso abbiano preso parte coloro che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dall'Ufficio con l'atto impositivo impugnato, avrebbero rivestito la qualità di soci della società di fatto in cui si identificherebbe detta Associazione; - costituisce principio consolidato quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (ex plurimis, Cass., Sez. Un.n. 14815 del 2008); - ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28 /02/ 2018, n. 4580; Cass. 22 /01/ 2018, n. 1472); - i l litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità disoggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25 /06/ 2014, n. 14387); - in conclusione, nella specie va dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti dei litisconsorti pretermessi, procedere a nuovo esame dell'impugnazione originaria e provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; -nella pronuncia di nullità del procedimento rimane assorbito l’esame del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e il ricorso incidentale, e, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio, rimettendo la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per la l
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