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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09525/2026

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controricorrente –avverso la sentenza n. 1256/2023 della CORTE D'APPELLOdi BARI, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 1690/2021;Numero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9525/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diData pubblicazione 14/04/2026consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente ARIF, ha agito ingiudizio al fine di ottenere la condanna dell’Ente alpagamento della retribuzione di posizione e di risultato peraver continuato a svolgere le mansioni di PosizioneOrganizzativa delle strutture periferiche di Taranto e diBrindisi, rispettivamente dal mese di ottobre 2016 e dalmese di giugno 2019, nonostante fosse scaduto l’incaricotriennale.2.

Il Tribunale ha accolto il ricorso.3.

Arif ha impugnato in appello la pronuncia di prime curecensurando la sentenza di primo grado per avererroneamente ritenuto che lo svolgimento di fatto dimansioni proprie di una posizione organizzativa desse,comunque, origine al diritto di percepire il trattamentoeconomico accessorio proprio dei funzionari titolari delleposizioni organizzative, omettendo di accertare, comerichiesto dalla contrattazione collettiva di riferimento, chel’incarico fosse stato affidato con un valido atto scritto emotivato che facesse riferimento ai criteri generalipreviamente determinati.

L’Arif, inoltre, ha denunciato lacircostanza che il Tribunale avesse accolto la domanda delricorrente senza considerare che il trattamento economicoaccessorio relativo alle posizioni organizzative dovesseessere previamente stanziato nei bilanci dell’Ente.4.

La Corte di appello di Bari ha rigettato il gravame econfermato la pronuncia di prime cure, rilevando che ArifNumero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9525/2026in primo grado non aveva mai contestato che le P.O.Data pubblicazione 14/04/2026oggetto di causa fossero state regolarmente istituite; inparticolare, la Corte distrettuale ha osservato che Arif nonha provveduto al disconoscimento della documentazioneallegata al ricorso sull’istituzione della P.O. oggetto dicausa, né ha eccepito e documentato che successivamentealla scadenza triennale dell’incarico formalmente attribuitoal dipendente sia mai stata adottata una modificadell’assetto organizzativo dell’Ente in ragione del quale leP.O. fossero state soppresse o modificate.

In conseguenza,ad avviso della Corte territoriale, la censura di ARIF avevaintrodotto temi d’indagine nuovi – l’inesistenza delle P.O.ricoperte dal Mastrovito - rispetto a quelli prospettati inprimo grado in violazione del divieto di nova in appellosancito dall'art. 345 cod. proc. civ. e l’appello andava,pertanto, dichiarato inammissibile.In ogni caso, la questione era anche infondata nel merito,non avendo ARIF versato in atti alcun documento idoneo asupportare le relative allegazioni difensive e funzionale asconfessare l’univoca valenza probatoria delladocumentazione in atti.

Secondo la Corte, non potevadeporre in favore dell’ARIF nemmeno l’eccepita mancanzadi una previsione in bilancio idonea a fornire coperturafinanziaria alle somme retributive richieste, non potendol’eventuale illegittimità della condotta della pubblicaamministrazione sotto il profilo contabile e fiscale incideresul diritto del lavoratore (tutelato ai sensi dell’art. 36 Cost.)a fruire di una retribuzione proporzionata alla qualità edalla quantità del lavoro svolto.Numero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9525/20265.

Avverso la sentenza domanda la cassazione Arif conData pubblicazione 14/04/2026ricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorsoil dipendente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazionedel principio “iura novit curia” ex art. 113 c.p.c. e perviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. - motivazione assente,apparente, manifestamente e irriducibilmentecontraddittoria.La sentenza d’appello è viziata nella parte in cui riconoscein capo al lavoratore un diritto soggettivo a percepire laretribuzione di posizione e di risultato avendo egli ricopertoil ruolo di P.O. di fatto, sul presupposto che sussiste in capoall’Ente un obbligo indiscriminato a corrispondere talitrattamenti accessori.

La sentenza è illegittima ancheladdove conferma il quantum retributivo richiesto dallavoratore omettendo di verificare la correttezza deiconteggi posti alla base della domanda di condanna,sebbene Arif abbia contestato la loro correttezza sia inprimo che in secondo grado.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 45 del d. lgs 165/2001; violazione e falsaapplicazione degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL “revisionesistema classificazioni professionali” - comparto Regioni eAutonomie Locali del 31 marzo 1999, nonché degli artt. 13,14 e 15 del CCNL “funzioni locali” del 21 maggio 2018;violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; falsaapplicazione dell’art. 36 Cost. e violazione dell’art. 97 Cost.Numero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9525/2026La sentenza è viziata perché non ha correttamenteData pubblicazione 14/04/2026applicato la normativa contrattuale collettiva di livellonazionale (artt. 8, 9 e 10 del CCNL “Revisione sistemaclassificazioni professionali”- comparto Regioni eAutonomie Locali del 31 marzo 1999, nonché degli artt. 13,14 e 15 del CCNL “[OSCURATO:PERSONA]” del 21 maggio 2018,anche alla luce dell’art. 97 Cost.): una corretta applicazionedel quadro normativo non avrebbe attribuito alcunarilevanza allo svolgimento in via di mero fatto di mansionicomportanti funzioni di direzione ai fini dell’insorgenza deldiritto soggettivo alla corresponsione della retribuzione diposizione e di risultato.3.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente3.1 Va preliminarmente rilevato come la sentenzaimpugnata abbia accertato con giudizio insindacabile in talesede di legittimità la P.O. sia stata regolarmente istituitapreventivamente dall’amministrazione con conseguentesussistenza del presupposto fondante la richiesta delledifferenze retributive per lo svolgimento di fatto dellerelative mansioni.3.2 Va, altresì, osservato che il profilo di censura contenutonel primo motivo di ricorso avente ad oggetto lacontestazione del quantum debeatur, alla luce dellacontestazione dei conteggi versati in atti dal dipendente, siscontra con la motivazione della sentenza impugnata,laddove ha rilevato la mancata contestazione degli stessi,confermata dalla riproduzione da parte di Arif dell’atto diappello da cui emerge la mancata contestazioneNumero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026dell’avverso conteggio delle spettanze retributive con unaNumero di raccolta generale 9525/2026elaborazione contabile alternativa.

Data pubblicazione 14/04/20263.3 Inoltre, la censura nella parte in cui contesta ilriconoscimento della retribuzione di risultato si appalesacome questione nuova in quanto non trattata in sede digravame, rispetto alla quale l’odierno ricorrente nondeduce se e quando nel giudizio di merito l’abbia sollevata.3.4 Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover seguirel’orientamento consolidato di questa Corte, che si richiamaanche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui(Cass. 31 luglio 2019, n. 20722) “Ove il dipendente vengachiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizioneorganizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assumatutte le connesse responsabilità – la mancanza ol’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione nonesclude il diritto a percepire l’intero trattamento economicocorrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivicompreso il trattamento di carattere accessorio, che ècomunque diretto a commisurare l’entità della retribuzionealla qualità della prestazione resa” […] “si è evidenziato,sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite con lesentenze n. 25837 dell’11 dicembre 2007 e n. 3814 del 16febbraio 2011, che – ove il dipendente venga chiamato asvolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa,previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte leconnesse responsabilità – la mancanza o l’illegittimità delprovvedimento formale di attribuzione non esclude il dirittoa percepire l’intero trattamento economico corrispondentealle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamentodi carattere accessorio, che è comunque diretto aNumero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026commisurare l’entità della retribuzione alla qualità dellaNumero di raccolta generale 9525/2026prestazione resa.

A detto orientamento il Collegio intende Data pubblicazione 14/04/2026dare continuità (Cass. 10 giugno 2014, n. 13062 cherichiama in motivazione la citata Cass.

S.U. n.3814/2011)”.3.5 È stato anche affermato (Cass. n. 8141 del03/04/2018) che nel pubblico impiego privatizzato, laposizione organizzativa si distingue dal profiloprofessionale e individua nell'ambito dell'organizzazionedell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità chegiustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioniproprie di una posizione organizzativa, previamenteistituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesseresponsabilità, la mancanza o l'illegittimità delprovvedimento di formale di attribuzione non esclude ildiritto a percepire l'intero trattamento economicocorrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivicompreso quello di carattere accessorio, che è diretto acommisurare l'entità della retribuzione alla qualità dellaprestazione resa.3.6 Nella specie, non solo la Corte territoriale conmotivazione esaustiva e pienamente aderente ai principisuindicati ha affermato che non era mai stata contestatal’istituzione della P.O. oggetto di mansioni di fatto, marisulta dalla sentenza impugnata che nel periodo di cui allapretesa retributiva il Mastrovito era stato nominatoresponsabile della sede provinciale di Brindisi insostituzione di due colleghi (Colucci a Taranto e [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9525/20264.

Conseguentemente, il ricorso va respinto con condannaData pubblicazione 14/04/2026della parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin ragione del principio della soccombenza in favore delprocuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alrimborso di € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali, nella misura del 15%, ed agli accessori di leggein favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115/2002, dà atto della ricorrenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrentedell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 22 gennaio 2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controricorrente –avverso la sentenza n. 1256/2023 della CORTE D'APPELLOdi BARI, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 1690/2021;Numero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9525/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diData pubblicazione 14/04/2026consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente ARIF, ha agito ingiudizio al fine di ottenere la condanna dell’Ente alpagamento della retribuzione di posizione e di risultato peraver continuato a svolgere le mansioni di PosizioneOrganizzativa delle strutture periferiche di Taranto e diBrindisi, rispettivamente dal mese di ottobre 2016 e dalmese di giugno 2019, nonostante fosse scaduto l’incaricotriennale.2. Il Tribunale ha accolto il ricorso.3. Arif ha impugnato in appello la pronuncia di prime curecensurando la sentenza di primo grado per avererroneamente ritenuto che lo svolgimento di fatto dimansioni proprie di una posizione organizzativa desse,comunque, origine al diritto di percepire il trattamentoeconomico accessorio proprio dei funzionari titolari delleposizioni organizzative, omettendo di accertare, comerichiesto dalla contrattazione collettiva di riferimento, chel’incarico fosse stato affidato con un valido atto scritto emotivato che facesse riferimento ai criteri generalipreviamente determinati. L’Arif, inoltre, ha denunciato lacircostanza che il Tribunale avesse accolto la domanda delricorrente senza considerare che il trattamento economicoaccessorio relativo alle posizioni organizzative dovesseessere previamente stanziato nei bilanci dell’Ente.4. La Corte di appello di Bari ha rigettato il gravame econfermato la pronuncia di prime cure, rilevando che ArifNumero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9525/2026in primo grado non aveva mai contestato che le P.O.Data pubblicazione 14/04/2026oggetto di causa fossero state regolarmente istituite; inparticolare, la Corte distrettuale ha osservato che Arif nonha provveduto al disconoscimento della documentazioneallegata al ricorso sull’istituzione della P.O. oggetto dicausa, né ha eccepito e documentato che successivamentealla scadenza triennale dell’incarico formalmente attribuitoal dipendente sia mai stata adottata una modificadell’assetto organizzativo dell’Ente in ragione del quale leP.O. fossero state soppresse o modificate. In conseguenza,ad avviso della Corte territoriale, la censura di ARIF avevaintrodotto temi d’indagine nuovi – l’inesistenza delle P.O.ricoperte dal Mastrovito - rispetto a quelli prospettati inprimo grado in violazione del divieto di nova in appellosancito dall'art. 345 cod. proc. civ. e l’appello andava,pertanto, dichiarato inammissibile.In ogni caso, la questione era anche infondata nel merito,non avendo ARIF versato in atti alcun documento idoneo asupportare le relative allegazioni difensive e funzionale asconfessare l’univoca valenza probatoria delladocumentazione in atti. Secondo la Corte, non potevadeporre in favore dell’ARIF nemmeno l’eccepita mancanzadi una previsione in bilancio idonea a fornire coperturafinanziaria alle somme retributive richieste, non potendol’eventuale illegittimità della condotta della pubblicaamministrazione sotto il profilo contabile e fiscale incideresul diritto del lavoratore (tutelato ai sensi dell’art. 36 Cost.)a fruire di una retribuzione proporzionata alla qualità edalla quantità del lavoro svolto.Numero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9525/20265. Avverso la sentenza domanda la cassazione Arif conData pubblicazione 14/04/2026ricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorsoil dipendente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazionedel principio “iura novit curia” ex art. 113 c.p.c. e perviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. - motivazione assente,apparente, manifestamente e irriducibilmentecontraddittoria.La sentenza d’appello è viziata nella parte in cui riconoscein capo al lavoratore un diritto soggettivo a percepire laretribuzione di posizione e di risultato avendo egli ricopertoil ruolo di P.O. di fatto, sul presupposto che sussiste in capoall’Ente un obbligo indiscriminato a corrispondere talitrattamenti accessori. La sentenza è illegittima ancheladdove conferma il quantum retributivo richiesto dallavoratore omettendo di verificare la correttezza deiconteggi posti alla base della domanda di condanna,sebbene Arif abbia contestato la loro correttezza sia inprimo che in secondo grado.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 45 del d. lgs 165/2001; violazione e falsaapplicazione degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL “revisionesistema classificazioni professionali” - comparto Regioni eAutonomie Locali del 31 marzo 1999, nonché degli artt. 13,14 e 15 del CCNL “funzioni locali” del 21 maggio 2018;violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; falsaapplicazione dell’art. 36 Cost. e violazione dell’art. 97 Cost.Numero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9525/2026La sentenza è viziata perché non ha correttamenteData pubblicazione 14/04/2026applicato la normativa contrattuale collettiva di livellonazionale (artt. 8, 9 e 10 del CCNL “Revisione sistemaclassificazioni professionali”- comparto Regioni eAutonomie Locali del 31 marzo 1999, nonché degli artt. 13,14 e 15 del CCNL “[OSCURATO:PERSONA]” del 21 maggio 2018,anche alla luce dell’art. 97 Cost.): una corretta applicazionedel quadro normativo non avrebbe attribuito alcunarilevanza allo svolgimento in via di mero fatto di mansionicomportanti funzioni di direzione ai fini dell’insorgenza deldiritto soggettivo alla corresponsione della retribuzione diposizione e di risultato.3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente3.1 Va preliminarmente rilevato come la sentenzaimpugnata abbia accertato con giudizio insindacabile in talesede di legittimità la P.O. sia stata regolarmente istituitapreventivamente dall’amministrazione con conseguentesussistenza del presupposto fondante la richiesta delledifferenze retributive per lo svolgimento di fatto dellerelative mansioni.3.2 Va, altresì, osservato che il profilo di censura contenutonel primo motivo di ricorso avente ad oggetto lacontestazione del quantum debeatur, alla luce dellacontestazione dei conteggi versati in atti dal dipendente, siscontra con la motivazione della sentenza impugnata,laddove ha rilevato la mancata contestazione degli stessi,confermata dalla riproduzione da parte di Arif dell’atto diappello da cui emerge la mancata contestazioneNumero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026dell’avverso conteggio delle spettanze retributive con unaNumero di raccolta generale 9525/2026elaborazione contabile alternativa. Data pubblicazione 14/04/20263.3 Inoltre, la censura nella parte in cui contesta ilriconoscimento della retribuzione di risultato si appalesacome questione nuova in quanto non trattata in sede digravame, rispetto alla quale l’odierno ricorrente nondeduce se e quando nel giudizio di merito l’abbia sollevata.3.4 Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover seguirel’orientamento consolidato di questa Corte, che si richiamaanche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui(Cass. 31 luglio 2019, n. 20722) “Ove il dipendente vengachiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizioneorganizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assumatutte le connesse responsabilità – la mancanza ol’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione nonesclude il diritto a percepire l’intero trattamento economicocorrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivicompreso il trattamento di carattere accessorio, che ècomunque diretto a commisurare l’entità della retribuzionealla qualità della prestazione resa” […] “si è evidenziato,sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite con lesentenze n. 25837 dell’11 dicembre 2007 e n. 3814 del 16febbraio 2011, che – ove il dipendente venga chiamato asvolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa,previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte leconnesse responsabilità – la mancanza o l’illegittimità delprovvedimento formale di attribuzione non esclude il dirittoa percepire l’intero trattamento economico corrispondentealle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamentodi carattere accessorio, che è comunque diretto aNumero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026commisurare l’entità della retribuzione alla qualità dellaNumero di raccolta generale 9525/2026prestazione resa. A detto orientamento il Collegio intende Data pubblicazione 14/04/2026dare continuità (Cass. 10 giugno 2014, n. 13062 cherichiama in motivazione la citata Cass. S.U. n.3814/2011)”.3.5 È stato anche affermato (Cass. n. 8141 del03/04/2018) che nel pubblico impiego privatizzato, laposizione organizzativa si distingue dal profiloprofessionale e individua nell'ambito dell'organizzazionedell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità chegiustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioniproprie di una posizione organizzativa, previamenteistituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesseresponsabilità, la mancanza o l'illegittimità delprovvedimento di formale di attribuzione non esclude ildiritto a percepire l'intero trattamento economicocorrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivicompreso quello di carattere accessorio, che è diretto acommisurare l'entità della retribuzione alla qualità dellaprestazione resa.3.6 Nella specie, non solo la Corte territoriale conmotivazione esaustiva e pienamente aderente ai principisuindicati ha affermato che non era mai stata contestatal’istituzione della P.O. oggetto di mansioni di fatto, marisulta dalla sentenza impugnata che nel periodo di cui allapretesa retributiva il Mastrovito era stato nominatoresponsabile della sede provinciale di Brindisi insostituzione di due colleghi (Colucci a Taranto e [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 17304/2023Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9525/20264. Conseguentemente, il ricorso va respinto con condannaData pubblicazione 14/04/2026della parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin ragione del principio della soccombenza in favore delprocuratore dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alrimborso di € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali, nella misura del 15%, ed agli accessori di leggein favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115/2002, dà atto della ricorrenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrentedell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 22 gennaio 2026.La PresidenteCaterina Marotta