CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02512/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 7152-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensor i come in atti , rappresentatae difesa da gli Avvocat i Francesco BAROTTI e Nicola CALABRÒ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentat a e difesadall’ A vvocato Alessandra CARLIN; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Accise sull’energia elettrica -Sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025 - Conseguenze R.G.N.7152/2024 Cron. Rep. Ud.30/09/2025 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 106/2023, della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,pubblicata i n data 20 / 0 9 /20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 30/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Rilevato che: - la società [OSCURATO:PERSONA] s S.p.a. (d’ora in poi, “Alperia”)ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 106/23, del 20 settembre2023, della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che – respingendone il gravame avverso l’ordinanza n. 185 /2 2 , resa dal Tribunale di Bolzano ex art. 702 - ter cod. proc. civ . il 3 marzo 202 2 – ha confermato l’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito, proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. relativamente alle somme dalla stessa versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica, somministratale dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (oggi, Alperia), condannata a pagare l’importo di € 46.105,30, maggiorata degli interessi ex art . 1284 , comma 4 , cod. civ., a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al saldo; - riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente che la suddetta società [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di aver concluso un contratto per la somministrazione di energia elettrica con la società [OSCURATO:PERSONA], nonché di aver corrisposto, negli anni 2010 e 2011, le addizionali provinciali sulle accise ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 29 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, proponeva ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., al fine di conseguire la restituzione, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., delle somme corrisposte a tale titolo; - a ssumeva, infatti, l’allora attrice la non debenza di tal i somme, sussistendo – a suo dire – i presupposti per la disapplicazione della norma di legge suddetta, per contrasto con la normativa unionale di riferimento, ovvero la direttiva 2008/118/CE, del 15 dicembre 2008, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea; - costituitasi in giudizio la convenuta per resistere all’avversaria domanda, il giudice di prime cure accoglieva la stessa, con decisione poi confermata in appello; -a tale esito il giudice del gravame perveniva, in particolare, sul rilievo che, sebbene non possaessere riconosciuta alla citata direttiva “efficacia self executing”,la disapplicazione dell’art. 6 del del d.l. 511 del 1998, nel caso di specie,“non è conseguenza del contrasto con la direttiva comunitaria tardivamente recepita dal nostro Stato e, quindi, quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì del contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE”; - difatti, l’efficacia “ lato sensu normativa attribuita alle sentenze interpretative della CGUE” – si legge sempre nella sentenza del secondo giudice –“trova applicazione sia nei rapporti «verticali» tra privati e Amministrazione dello Stato sia nei rapporti «orizzontali» tra privati”; - a vverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione Alperia sulla base – come detto – di tre motivi; -il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli art t. 11 e 117, comma 1, Cost. e degli artt. 267 e 288 TFUE; - la ricorrente evidenzia che, stante “ la pacifica portata dichiarativa delle sentenze della CGUE”, l’efficacia “erga omnes” che esse attribui scano al diritto comunitario , “ presuppone necessariamente che la norma oggetto di interpretazione sia dotata”, parimenti,“di efficacia diretta”; - alle decisioni della Corte di Lussemburgo, infatti, va riconosciuto– secondo la ricorrente – “ il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell ’ ambito della Comunità”; - la Corte di Giustizia dell’Unione europea, in altri termini, “fornisce un’interpretazione della norma europea volta a precisarne il significato e la portata, ma non può assurgere” –si legge sempre nel ricorso – “ ad attribuire efficacia diretta alla norma che ne sia ab originepriva, poiché diversamente opinando si rischierebbe una non consentita traslazione del potere legislativo”; - in difetto , pertanto, “ di una norma europea dotata di efficacia diretta”, deve escludersi che l’incompatibilità della norma interna “ possa essere risolta con la disapplicazione, bensì unicamente con il ricorso al sindacato della Corte costituzionale”, ex artt. 11 e 117, comma 1, Cost.; - pertanto, l a s entenza impugnata – secondo la ricorrente – sarebbe viziata, l à dove , “ pur in presenza di una norma europea dichiaratamente priva di efficacia diretta, ravvisa un potere di disapplicazione della norma interna in capo al giudice nazionale sebbene detta norma europea non risulti suscettibile di incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo cittadino ” , e ciò senza considerare , invece , che spetta al legislatore nazionale recepirne integralmente e correttamente il contenuto e alla Corte Costituzionale sindacarne l’eventuale contrasto con gli articoli 11 e 117, comma 1, Cost.; -il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli art t. 11 e 117, comma 1, Cost. e degli artt. 288 e 291 TFUE , oltre che dell’art. 2033 cod. civ.; - si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato l’argomento svolto dall’allora appellante “secondo il quale al divieto per il giudice interno di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto unionale consegue che la «parte danneggiata» dalla non conformità della norma interna con il diritto dell’Unione può invece chiedere il risarcimento del danno allo Stato membro in applicazione dei principi elaborati in tal senso dalla CGUE”, esito al quale il giudice d’appello è pervenuto “ sul presupposto che l’ efficacia anche delle pronunce della Corte di Giustizia relative alla direttiva 2008/118/CE consent[irebbe] al consumatore finale di agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare le somme indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale”; -sostiene, per contro, la ricorrente che, alla luce di quanto già dedotto con il primo motivo (vale a dire, l’impossibilità, nel caso di specie, di disapplicare la norma interna per violazione del diritto dell’Unione), la sentenza impugnata avrebbe dovuto concludere nel senso della “inesistenza dell’indebito oggettivo fondante la richiesta restitutoria di [OSCURATO:PERSONA], la quale, al più, avrebbe potuto ricorrere ad azione risarcitoria nei confronti dello Stato italiano per l’erroneo recepimento della Direttiva”, in “ossequio al principio elaborato” dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo“sin dalla celebre sentenza Francovich”; - si tratterebbe, peraltro, di conclusione già confermata da questa Corte, come reso ulteriormente evidente dalla circostanza che il rinvio pregiudizialeex art. 363-bis cod. proc. civ. , disposto dal Tribunale di Verona sulla questione oggetto del presente giudizio, è statoritenuto inammissibile per assenza di novità; -il terzo motivo denuncia – nuovamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – v iolazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.l. n. 511 del 1988 e 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, per avere la Corte territoriale ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica, erroneamente, nell’alveo delle “altre imposte indirette” di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della citata Direttiva 2008/118/CE, ma ciòin difetto dei presupposti di autonomia giuridica dell’addizionale rispetto all’accisa sull’energia elettrica; -ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che essa sia rigettata, in quanto inammissibile o comunque infondata; -la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.; - i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Considerato che: -il ricorso va rigettato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.; - i tre motivi – suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione – debbono essere esaminati alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte; -difatti, su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame, è da poco intervenuta – in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) della norma di riferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 2febbraio 2007, n. 26] – una serie di pronunce di questa Corte, lequali hanno affermato il seguente principio: “In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, convertito, con modif icazioni, dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale – se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea – è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 cod. c iv . direttamente nei confronti dello stesso for nitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvense accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione ” (Cass. Sez. 3, sent. 22maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01; conformi: Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2025, nn. 24928 e 24929); - in ossequio , pertanto, al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod.proc. civ., è sufficiente rinviare e fare integrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n. 13740 del 2025, cit . , per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi oggi esaminati; - tanto va confermato pure in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C-546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura di imposta indiretta della addizionale sull’accisa, comunque è intervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale; -le spese del presente giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate, per essere stato deciso il ricorso, in via dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione; -a carico del la ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p.q . m . la Corte rigetta il ricorso,compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per