Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:349
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0681
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
27 aprile 2023 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Pensione di vecchiaia – Normativa nazionale che prevede, con effetto retroattivo, l’equiparazione di una categoria di dipendenti pubblici precedentemente avvantaggiata dalla normativa nazionale sulla pensione di vecchiaia a una categoria di dipendenti pubblici precedente svantaggiata da questa stessa normativa»
Nella causa C‑681/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa, Austria), con decisione dell’11 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria l’11 novembre 2021, nel procedimento
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente di sezione, N. Wahl e J. Passer, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per BB, da M. Riedl, Rechtsanwalt;
–
per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e F. Werni, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (
GU 2000, L 303, pag. 16
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) (ente previdenziale per i dipendenti del settore pubblico, delle ferrovie e del settore minerario, Austria) e BB in merito alla determinazione dell’importo della pensione di vecchiaia di quest’ultima.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 1 della direttiva 2000/78, intitolato «Obiettivo», recita:
«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli [OSCURATO:PERSONA] membri il principio della parità di trattamento».
4
L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Nozione di discriminazione», prevede quanto segue:
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a)
sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b)
sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
i)
tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari (...)
(...)».
5
L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al suo paragrafo 1, lettera c), enuncia quanto segue:
«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
(...)
c)
all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione».
6
Ai sensi dell’articolo 6 della stessa direttiva, intitolato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età»:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
(...)
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».
7
L’articolo 9 della direttiva 2000/78, rubricato «Difesa dei diritti», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva».
8
L’articolo 16 di tale direttiva, intitolato «Conformità», così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie per assicurare che:
a)
tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
b)
tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate».
Diritto austriaco
9
L’[OSCURATO:PERSONA] (legge generale sulle pensioni), del 15 dicembre 2004 (BGBl. I, 142/2004), nella sua versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: l’«APG»), si applica ai dipendenti pubblici nati a partire dal 1
o
gennaio 1955.
10
L’articolo 39 del Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen ([OSCURATO:PERSONA] 1965) [legge federale sui diritti pensionistici dei dipendenti pubblici federali, dei loro superstiti e congiunti (legge sulle pensioni del 1965)], del 18 novembre 1965 (BGBl. 340/1965) (in prosieguo: il «PG 1965»), nella sua versione introdotta dalla legge del 30 dicembre 2010 (BGBl. I, 111/2010) (in prosieguo: il «PG 2010»), intitolato «Rimborso delle prestazioni indebitamente percepite», disponeva, al paragrafo 1, quanto segue:
«Le prestazioni indebitamente percepite (eccedenze), se non sono state percepite in buona fede, devono essere rimborsate allo Stato federale».
11
L’articolo 41 del PG 2010 era formulato come segue:
«1. Le modifiche della presente legge federale che non cambiano né l’importo delle prestazioni ai sensi della presente legge né le condizioni per l’acquisizione di tali prestazioni si applicano anche alle persone che, alla data della sua entrata in vigore, hanno diritto a prestazioni mensili in denaro in forza di tale stessa legge. Le modifiche delle regole di calcolo o delle condizioni per l’acquisizione delle prestazioni si applicano alle persone che, alla data della sua entrata in vigore, hanno diritto a prestazioni in forza della presente legge federale, solo in caso di disposizione espressa in tal senso.
2. Le pensioni di vecchiaia e le pensioni di reversibilità dovute in forza della presente legge, ad eccezione dell’indennità integrativa ai sensi dell’articolo 26, devono essere adeguate contemporaneamente e nella stessa misura delle pensioni erogate nell’ambito del regime pensionistico obbligatorio
1) quando il diritto alla pensione è già maturato prima del 1
o
gennaio dell’anno interessato;
2) quando derivano da pensioni di vecchiaia per le quali il diritto alla pensione è già maturato prima del 1
o
gennaio dell’anno interessato.
Il primo adeguamento dei diritti pensionistici, in deroga a quanto previsto nella prima frase, viene effettuato solo con effetto dal 1
o
gennaio del secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. Il metodo di adeguamento delle pensioni previsto all’articolo 634, paragrafo 12, dell’[[OSCURATO:PERSONA] (legge generale in materia di previdenza sociale), del 9 settembre 1955 (BGBl. 189/1955), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’“ASVG”)] per l’anno civile 2010 si applica, ai dipendenti pubblici nati prima del 1
o
gennaio 1955 e che erano in servizio al 31 dicembre 2006, in occasione dei primi tre adeguamenti della loro pensione di vecchiaia, o delle pensioni di reversibilità che ne sono derivate, fatte salve le disposizioni in deroga all’articolo 108h, paragrafo 1, dell’ASVG vigenti nell’anno civile di riferimento».
12
L’articolo 41, paragrafo 2, del PG 1965, nella versione della 2
a
Dienstrechts-Novelle 2018 (seconda novella legislativa in materia di pubblico impiego del 2018), del 22 dicembre 2018 (BGBl. I, 102/2018) (in prosieguo: il «PG 2018»), è formulato come segue:
«Il metodo di adeguamento delle pensioni previsto all’articolo 634, paragrafo 12, dell’ASVG per l’anno civile 2010 si applica ai dipendenti pubblici nati prima del 1
o
gennaio 1955 in servizio fino al 31 dicembre 2006, nonché a quanti rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 99, paragrafo 6, per i primi tre adeguamenti della loro pensione di vecchiaia, o delle pensioni di reversibilità che ne sono derivate, fatte salve le disposizioni in deroga all’articolo 108h, paragrafo 1, dell’ASVG vigenti nell’anno civile di riferimento».
13
L’articolo 99 del PG 1965, nella sua versione introdotta dalla legge del 27 dicembre 2013 (BGBl. I, 210/2013) (in prosieguo: il «PG 2013»), intitolato «Calcolo parallelo», era formulato come segue:
«1. La sezione XIII si applica esclusivamente a dipendenti pubblici nati dopo il 31 dicembre 1954 e prima del 1
o
gennaio 1976, assunti nel pubblico impiego federale prima del 1
o
gennaio 2005, che si trovano in servizio al 31 dicembre 2004.
2. Ai dipendenti pubblici e ai docenti universitari spettano diritti pensionistici calcolati in base alle disposizioni della presente legge federale, solamente nella misura corrispondente alla percentuale di cui agli articoli 7 e 90, paragrafo 1, che è commisurata all’anzianità complessiva di servizio rilevante ai fini pensionistici maturata fino al 31 dicembre 2004.
3. Oltre ai diritti pensionistici, per i dipendenti pubblici e i docenti universitari occorre calcolare una pensione in applicazione delle disposizioni dell’[APG] e degli articoli 6, paragrafo 3, e 15, paragrafo 2, di questa legge nel testo vigente al 31 dicembre 2013. L’articolo 15 e l’articolo 16, paragrafo 5, dell’[APG] non sono applicabili. La pensione a titolo di [tale legge] è dovuta a concorrenza della differenza tra la percentuale indicata al paragrafo 2 e il 100%.
4. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 2, 3 e 6 i periodi riconosciuti conformemente all’articolo 9 non vengono considerati. Per quanto riguarda i periodi considerati, è decisivo il momento effettivo in cui il periodo considerato à stato completato.
5. La pensione complessiva del dipendente pubblico si compone della quota dei diritti pensionistici ai sensi del paragrafo 2 e della quota dei diritti pensionistici di cui al paragrafo 3.
6. Non occorre procedere a un calcolo parallelo se l’anzianità di servizio rilevante ai fini pensionistici maturata dal 1
o
gennaio 2005 rappresenta meno del 5% dell’anzianità complessiva di servizio rilevante a fini pensionistici o se è inferiore a 36 mesi. In tal caso, la pensione è calcolata conformemente alle disposizioni della presente legge federale, fatta salva la presente sezione».
14
L’articolo 634, paragrafo 12, dell’ASVG, nella sua versione introdotta dalla legge del 23 maggio 2013 (BGBl. I, 81/2013), così dispone:
«In deroga all’articolo 108h, paragrafo 1, prima frase, il Ministro federale degli affari sociali e della tutela dei consumatori procede, secondo la disciplina di cui all’articolo 108, paragrafo 5, per gli anni civili 2009 e 2010, all’adeguamento delle pensioni, in modo che
1)
le pensioni che non superano il 60% della base di contribuzione massima indicata all’articolo 45 siano moltiplicate per il fattore 1,034 per l’anno civile 2009 e per il fattore di adeguamento per l’anno civile 2010, e
2)
tutte le altre pensioni siano aumentate di un importo fisso pari all’aumento che risulta dall’applicazione, al 60% della base di contribuzione massima indicata all’articolo 45, del fattore 1,034 per l’anno civile 2009 e del fattore di adeguamento per l’anno civile 2010».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15
BB, nata nel 1946, è andata in pensione, quale dipendente pubblico, il 31 dicembre 2011.
16
Con decisione del 9 maggio 2012, la BVAEB ha fissato la sua pensione di vecchiaia a un importo mensile lordo di EUR 3079,57.
17
Con effetto dal 1
o
gennaio 2014, la pensione di vecchiaia di BB è stata adeguata e aumentata arrivando a un importo mensile lordo di EUR 3128,84, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2010.
18
Con lettera del 20 maggio 2015, BB ha contestato presso la BVAEB l’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2010 nell’ambito dell’aumento dell’importo della sua pensione di vecchiaia a titolo dell’anno 2015, chiedendo che fosse accertato con decisione l’importo mensile lordo della pensione di vecchiaia alla quale aveva diritto a partire dal 1
o
gennaio 2015 e che le fossero versati gli arretrati di pensione. A tal riguardo, BB ha fatto valere, in particolare, che l’applicazione di tale disposizione era contraria all’articolo 2 della direttiva 2000/78, in quanto essa penalizzava i dipendenti pubblici più anziani (nati prima del 1
o
gennaio 1955) rispetto ai dipendenti pubblici più giovani (nati a partire dal 1
o
gennaio 1955) per quanto riguarda l’aumento dell’importo delle pensioni di vecchiaia.
19
Con decisione del 24 giugno 2015, la BVAEB ha fissato la pensione di vecchiaia di BB, sulla base dell’articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3, del PG 2010, pari all’importo mensile lordo di EUR 3176,27 con effetto dal 1
o
gennaio 2015. A tal riguardo, essa ha constatato l’assenza di discriminazione fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2000/78, per il motivo che i dipendenti pubblici nati a partire dal 1
o
gennaio 1955 sarebbero assoggettati al sistema meno favorevole del «calcolo parallelo» previsto all’articolo 99 del PG 2013, in forza del quale la fissazione dell’importo delle loro pensioni di vecchiaia è effettuata, per quanto riguarda i periodi di assicurazione maturati prima del 2005, conformemente al PG 1965 e, per quanto riguarda i periodi di assicurazione maturati a partire dal 2005, ai sensi dell’APG, tenendo conto dei periodi di servizio maturati per adeguare tale importo di conseguenza.
20
Con pronuncia del 19 agosto 2016, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della BVAEB, del 24 giugno 2015, in quanto la limitazione dell’adeguamento delle pensioni prevista all’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2010, che si applica soltanto ai dipendenti pubblici nati prima del 1
o
gennaio 1955, era conforme alla direttiva 2000/78. Il fatto che nel caso dei dipendenti pubblici nati a partire dal 1
o
gennaio 1955 si ricorra, in sede di determinazione della loro pensione di vecchiaia, a un calcolo parallelo per essi meno favorevole, giustificherebbe la disparità di trattamento esistente.
21
Con sentenza del 25 ottobre 2017, a seguito del ricorso per cassazione (Revision) proposto da [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa, Austria) ha annullato detta sentenza e ha deciso di rinviare la causa al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), con la motivazione che l’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2010 costituiva una discriminazione diretta fondata sull’età ingiustificata per i dipendenti pubblici nati prima del 1
o
gennaio 1955, in quanto il «calcolo parallelo» non si applicava per tutti i dipendenti pubblici nati dopo il 31 dicembre 1954, in particolare non per quelli che dal 1
o
gennaio 2005 avevano maturato una durata complessiva dei periodi che danno diritto alla pensione pari a meno del 5% dell’anzianità contributiva computata ai fini della pensione o inferiore a 36 mesi, conformemente all’articolo 99, paragrafo 6, del PG 2013.
22
[OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa) ha rilevato che, in forza dell’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2010 e dell’articolo 99, paragrafi 1 e 6 del PG 2013, esistevano tre categorie di dipendenti pubblici pensionati, ciascuna assoggettata a un diverso regime di adeguamento delle pensioni di vecchiaia: la prima categoria, che comprendeva i dipendenti pubblici nati prima del 1
o
gennaio 1955, l’adeguamento delle pensioni dei quali, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2010, doveva essere limitato nel corso dei primi tre anni di percepimento; la seconda categoria, che comprendeva i dipendenti pubblici nati a partire dal 1
o
gennaio 1955, per i quali occorreva procedere, conformemente all’articolo 99, paragrafo 1, del PG 2013, a un calcolo parallelo, e la terza categoria, che includeva i dipendenti pubblici nati anch’essi dal 1
o
gennaio 1955, ma per i quali non occorreva procedere né a un adeguamento limitato della pensione né a un calcolo parallelo, ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 6, del PG 2013 (in prosieguo: la «terza categoria»).
23
Con sentenza sostitutiva («Ersatzerkenntnis») del 9 ottobre 2018, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha accolto il ricorso di BB di cui al punto 20 della presente sentenza, constatando che essa aveva diritto, a decorrere dal 1
o
gennaio 2015, a una pensione di vecchiaia di importo mensile lordo di EUR 3182,03 nonché al versamento dei corrispondenti arretrati di pensione, dato che l’articolo 2 della direttiva 2000/78 ostava all’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2010 alla pensione di vecchiaia di cui trattasi nel procedimento principale.
24
Il PG 2018 ha modificato l’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2010, con effetto retroattivo al 1
o
gennaio 2011. Includendo i dipendenti pubblici ai quali si applica l’articolo 99, paragrafo 6, del PG 2013, retroattivamente, nell’ambito di applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2018, tale nuova versione del PG 1965 mirava ad eliminare la terza categoria, integrandola nella prima categoria menzionata al punto 22 della presente sentenza, la quale è oggetto di un adeguamento delle pensioni di vecchiaia temporaneamente limitato.
25
Con decisione del 30 aprile 2019, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa) ha respinto in quanto irricevibile il ricorso per cassazione (Revision) proposto dalla BVAEB avverso la sentenza sostitutiva («Ersatzerkenntnis») del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) del 9 ottobre 2018.
26
Con decisione del 25 luglio 2019, la BVAEB ha constatato, a seguito di una nuova domanda di BB presentata il 17 luglio 2019, che quest’ultima aveva diritto a una pensione di vecchiaia di importo mensile lordo pari a EUR 3176,27 a partire dal 1
o
gennaio 2015, a EUR 3211,26 a partire dal 1
o
gennaio 2016, a EUR 3236,95 a partire dal 1
o
gennaio 2017, a EUR 3288,74 a partire dal 1
o
gennaio 2018 e a EUR 3354,52 a partire dal 1
o
gennaio 2019, dato che l’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2018 avrebbe posto fine, con effetto retroattivo, alla situazione discriminatoria constatata dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa) nella sua sentenza del 25 ottobre 2017 menzionata al punto 21 della presente sentenza. Conformemente a tale disposizione, l’adeguamento limitato della pensione di vecchiaia si applicherebbe anche ai dipendenti pubblici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 99, paragrafo 6, del PG 2013, che in precedenza erano stati esentati da tale adeguamento. Inoltre, la BVAEB ha ritenuto che BB dovesse rimborsare allo Stato un’eccedenza di pensione di vecchiaia di EUR 84,24 per il periodo compreso tra gennaio e agosto 2019; invece le pensioni in eccesso percepite da BB nel periodo precedente al dicembre 2018 erano state percepite in buona fede.
27
Con decisione del 23 giugno 2020, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), di nuovo adito da BB, ha accolto il ricorso proposto da quest’ultima contro la decisione di cui al punto precedente, con la motivazione che l’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2018 rimaneva in contrasto con l’articolo 2 della direttiva 2000/78. Infatti, la modifica legislativa adottata sul fondamento del PG 2018 non avrebbe modificato la situazione dei dipendenti pubblici nati prima del 1
o
gennaio 1955, che continuerebbero ad essere svantaggiati, motivo per cui la discriminazione in base all’età sussisterebbe. In considerazione dell’autorità di cosa giudicata, detto giudice ha tuttavia respinto il ricorso per quanto riguardava il 2015. Esso ha quindi dichiarato che BB aveva diritto ad una pensione di vecchiaia per un importo mensile lordo di EUR 3217,02 a partire dal 1
o
gennaio 2016, di EUR 3242,76 a partire dal 1
o
gennaio 2017, di EUR 3294,64 a partire dal 1
o
gennaio 2018, di EUR 3360,53 a partire dal 1
o
gennaio 2019 e di EUR 3421,02 a partire dal 1
o
gennaio 2020, importi che non costituivano eccedenze.
28
Successivamente, la BVAEB ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa).
29
In tale contesto, detto giudice esprime dubbi quanto alla compatibilità, con il principio della certezza del diritto, dell’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2018, mediante il quale la categoria di dipendenti pubblici precedentemente avvantaggiata dalla normativa nazionale, per quanto riguarda i loro diritti alla pensione di vecchiaia (in prosieguo: la «categoria precedentemente avvantaggiata»), è stata equiparata alla categoria di dipendenti pubblici precedentemente svantaggiata da tale normativa (in prosieguo: la «categoria precedentemente svantaggiata»).
30
Inoltre, tale giudice si chiede, da un lato, se tale disposizione sia conforme all’obbligo, derivante dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza del 7 ottobre 2019, Safeway (
C‑171/18
,
EU:C:2019:839
, punti
34
e
41
e giurisprudenza citata), di procedere all’eliminazione immediata e completa di una discriminazione constatata, nonché al divieto di sopprimere, per il passato, i vantaggi di cui beneficiava la categoria precedentemente avvantaggiata. Dall’altro, esso si interroga sulla possibilità di trasporre tale giurisprudenza alla situazione di cui al procedimento principale.
31
La necessità di garantire la tutela dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento nei confronti della categoria precedentemente avvantaggiata deriverebbe dalla giurisprudenza della Corte relativa alla discriminazione fondata sull’età, in particolare dalla sentenza dell’8 maggio 2019, Leitner (
C‑396/17
,
EU:C:2019:375
, punto
49
). Orbene, nel caso di specie, sarebbero proprio i diritti acquisiti della categoria precedentemente avvantaggiata a non essere tutelati dall’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2018.
32
È vero che la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza del 28 gennaio 2015, Starjakob (
C‑417/13
,
EU:C:2015:38
, punto
49
), che non è necessario, in tutti i casi di discriminazione fondata sull’età, concedere una compensazione finanziaria corrispondente alla differenza degli importi delle prestazioni a seconda che sussista o meno una discriminazione. Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se tale giurisprudenza sia trasponibile a circostanze come quelle di cui al procedimento principale, poiché, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, i diritti acquisiti dei dipendenti pubblici rientranti nella categoria precedentemente avvantaggiata erano stati salvaguardati, contrariamente alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale.
33
In ogni caso, la Corte non si sarebbe ancora pronunciata sulla questione se sia conforme al diritto dell’Unione una modifica di una disposizione nazionale, con effetti retroattivi, la quale collochi in definitiva la categoria precedentemente avvantaggiata su un piano di parità con la categoria precedentemente svantaggiata, sopprimendo l’elemento che ha dato luogo alla disparità di trattamento di modo che le persone precedentemente discriminate in base all’età non abbiano alcun diritto economico.
34
Inoltre, il giudice del rinvio osserva che il diritto a un ricorso effettivo è garantito non solo dall’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ma anche dalla direttiva 2000/78, il cui articolo 9 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché chiunque si ritenga leso da una discriminazione possa far valere i propri diritti. Orbene, il diritto a un ricorso effettivo sarebbe privato di qualsiasi efficacia se fosse considerata conforme al diritto dell’Unione la modifica di una normativa nazionale che consente di eliminare retroattivamente una discriminazione fondata sull’età senza garantire alle persone discriminate la possibilità di beneficiare di una compensazione finanziaria corrispondente al versamento dei diritti pecuniari che avrebbero ottenuto in assenza della discriminazione in questione.
35
In tale contesto il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questioni pregiudiziale:
«Se l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [2000/78] e i principi della certezza del diritto, salvaguardia dei diritti acquisiti ed effettività del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in base alla quale ai dipendenti pubblici appartenenti a una categoria precedentemente avvantaggiata non sono più accordati, con effetto retroattivo, importi pensionistici loro spettanti a seguito della perequazione delle pensioni, e che in tal modo (soppressione retroattiva della categoria precedentemente avvantaggiata con equiparazione alla categoria precedentemente svantaggiata) comporta che nemmeno ai dipendenti pubblici rientranti nella categoria precedentemente svantaggiata siano (più) erogati diritti pensionistici loro spettanti in base alla perequazione delle pensioni, che sarebbero stati loro riconosciuti in seguito all’accertamento giudiziale (ripetuto) di una discriminazione fondata sull’età – a seguito di disapplicazione di una norma nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione a fini di equiparazione alla categoria precedentemente avvantaggiata».
Procedimento dinanzi alla Corte
36
Con decisione del presidente della Corte del 5 luglio 2022, una richiesta di informazioni è stata rivolta al giudice del rinvio invitandolo a precisare, alla luce del tenore della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quale preciso modo la risposta che la Corte fornirebbe alla questione sollevata, dato che quest’ultima è fondata sulla premessa di un’applicazione retroattiva della normativa nazionale di cui trattasi, sarebbe utile ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale.
37
Con lettera del 2 settembre 2022, pervenuta alla cancelleria della Corte l’8 settembre 2022, il giudice del rinvio ha risposto a tale richiesta di informazioni ribadendo, anzitutto, l’esposizione dei motivi che dimostrano la rilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale. Esso ha poi rilevato, in primo luogo, di essere tenuto, nell’ambito del procedimento principale, a determinare se l’importo delle pensioni di vecchiaia che il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha stabilito come dovuto a BB per gli anni dal 2015 al 2018, da un lato, e a partire dal 1
o
gennaio 2019, dall’altro, sia conforme alla normativa nazionale applicabile, tenendo conto del diritto dell’Unione. Tale giudice ha sottolineato, in secondo luogo, che la controversia di cui al procedimento principale verte quindi, anzitutto, sulla determinazione dell’importo delle pensioni di vecchiaia dovuto, e non sulla questione se si sarebbe dovuto o meno procedere al recupero di eventuali prestazioni indebitamente percepite in passato. Esso ha quindi tenuto a precisare, in terzo luogo, che, nell’ipotesi in cui la Corte dichiarasse che il diritto dell’Unione non osta a una disposizione nazionale come l’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2018, l’importo della pensione di vecchiaia dovuto a BB sarebbe troppo elevato e, di conseguenza, illegittimo, comportando così un adeguamento di detta pensione. A tal riguardo, detto giudice ha constatato, in quarto luogo, che un siffatto adeguamento sarebbe effettuato indipendentemente dalla questione se BB dovesse eventualmente rimborsare prestazioni indebitamente percepite in passato o se potesse conservarle invocando la sua buona fede. In quinto luogo, il giudice del rinvio ha rilevato che la questione di un eventuale recupero delle prestazioni indebitamente percepite si porrebbe solo nell’ipotesi in cui fosse stata accertata l’applicabilità dell’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2018. Tale giudice ha concluso in sesto luogo che, anche se l’effetto retroattivo della normativa di cui trattasi si concretizzasse per quanto riguarda il periodo a partire dal 1
o
gennaio 2019, la compatibilità di detta normativa con il diritto dell’Unione resterebbe decisiva per individuare la base giuridica applicabile che consente di fissare l’importo nonché l’adeguamento annuale della pensione di vecchiaia di BB sia per il passato che per il futuro, indipendentemente dall’eventuale recupero delle prestazioni indebitamente percepite.
Sulla questione pregiudiziale
38
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, l’equiparazione, con effetto retroattivo, del regime di pensione di vecchiaia dei dipendenti pubblici rientranti nella categoria precedentemente avvantaggiata al regime di pensione di vecchiaia dei dipendenti pubblici rientranti nella categoria precedentemente svantaggiata.
39
In via preliminare, occorre rilevare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la questione sollevata dal giudice del rinvio si basa sulla premessa secondo cui, da un lato, l’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2010 costituiva una discriminazione diretta fondata sull’età per i dipendenti pubblici nati prima del 1
o
gennaio 1955 e, dall’altro, l’adozione dell’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2018 da parte del legislatore nazionale mirava a eliminare detta discriminazione fondata sull’età. È soltanto alla luce di tale premessa che la Corte esaminerà la questione sottopostale.
40
Per rispondere a tale questione, va anzitutto ricordato che tanto dal titolo e dal preambolo quanto dal contenuto e dalla finalità della direttiva 2000/78 risulta che quest’ultima mira a stabilire un quadro generale per garantire a chiunque la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», assicurando una protezione efficace contro le discriminazioni basate su uno dei motivi indicati nel suo articolo 1, tra i quali figura l’età [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai),
C‑914/19
,
EU:C:2021:430
, punto
21
e giurisprudenza citata].
41
Inoltre, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva risulta che quest’ultima si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione, «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico», per quanto attiene «all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione».
42
Inoltre occorre sottolineare, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 1 di quest’ultima che, ai fini di tale direttiva, il principio della parità di trattamento impone in particolare l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età. Il paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 2 di detta direttiva precisa che, ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 di tale articolo 2, sussiste discriminazione diretta, tra l’altro, quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra che si trovi in una situazione analoga.
43
Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in base all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
44
Al riguardo, occorre rilevare che, in virtù di una giurisprudenza costante della Corte, quando una discriminazione, contraria al diritto dell’Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria avvantaggiata. Le persone sfavorite devono dunque essere poste nella stessa situazione in cui si trovano le persone che beneficiano del vantaggio in questione (sentenza del 22 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑193/17
,
EU:C:2019:43
, punto
79
e giurisprudenza citata).
45
Di conseguenza, sarebbe contrario all’obiettivo della parificazione delle condizioni di lavoro e al principio della certezza del diritto consentire ai responsabili del regime pensionistico interessato di eliminare una discriminazione adottando una misura che uniforma, retroattivamente, il regime delle persone precedentemente avvantaggiate a livello del regime delle persone precedentemente svantaggiate. Infatti, ammettere una siffatta soluzione esonererebbe tali responsabili dall’obbligo di procedere, dopo l’accertamento della discriminazione, all’eliminazione immediata e completa di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2019, Safeway,
C‑171/18
,
EU:C:2019:839
, punti
34
e
41
e giurisprudenza citata).
46
Orbene, le considerazioni esposte al punto precedente valgono soltanto fintanto che non siano state adottate, da parte del legislatore nazionale, misure volte a ripristinare la parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Leitner,
C‑396/17
,
EU:C:2019:375
, punto
77
e giurisprudenza citata).
47
Per contro, per quanto riguarda il periodo successivo all’adozione delle misure che ripristinano la parità di trattamento da parte del legislatore competente, la Corte ha dichiarato che l’articolo 119 CE (divenuto articolo 157 TFUE) non osta a che siffatti provvedimenti prevedano che i vantaggi delle persone in precedenza avvantaggiate siano ridotti a livello del regime applicabile alle persone precedentemente svantaggiate (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2019, Safeway,
C‑171/18
,
EU:C:2019:839
, punto
18
e giurisprudenza citata).
48
Gli insegnamenti di detta sentenza sono destinati, contrariamente a quanto sostiene la Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, ad applicarsi anche nel contesto della direttiva 2000/78, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella misura in cui quest’ultima era caratterizzata, per il periodo precedente all’entrata in vigore del PG 2018, dall’esistenza di un sistema di riferimento valido, vale a dire la terza categoria (v., per analogia, sentenza del 22 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑193/17
,
EU:C:2019:43
, punto
81
e giurisprudenza citata).
49
Ne consegue che il legislatore nazionale poteva, alla luce del diritto dell’Unione, a partire dal momento in cui è intervenuta la messa in conformità legislativa, nel caso di specie con l’adozione del PG 2018, equiparare il regime di pensione di vecchiaia di dipendenti pubblici rientranti nella categoria precedentemente avvantaggiata a quello di dipendenti pubblici rientranti nella categoria precedentemente svantaggiata.
50
Infatti, occorre considerare che, se è pur vero che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/78, sono tenuti ad abrogare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento, tale articolo però non impone loro di adottare misure determinate in caso di violazione del divieto di discriminazione, bensì lascia agli [OSCURATO:PERSONA] stessi la libertà di scegliere, fra le varie soluzioni idonee a conseguire l’obiettivo che esso persegue, quella che appaia loro la più adatta a questo scopo, in funzione delle situazioni che possono presentarsi (sentenza dell’8 maggio 2019, Leitner,
C‑396/17
,
EU:C:2019:375
, punto
78
e giurisprudenza citata).
51
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio della certezza del diritto osta in generale a che un atto di esecuzione del diritto dell’Unione abbia effetto retroattivo. Va infatti ricordato che il principio della certezza del diritto, il quale fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige, in particolare, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti (sentenza del 13 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑434/17
,
EU:C:2019:112
, punto
34
e giurisprudenza citata). Pertanto, solo in casi eccezionali a un atto di esecuzione del diritto dell’Unione può essere riconosciuto un effetto retroattivo, quando lo richieda un’esigenza imperativa di interesse generale e quando il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2019, Safeway,
C‑171/18
,
EU:C:2019:839
, punto
38
e giurisprudenza citata).
52
Per quanto riguarda, in primo luogo, il requisito di un’esigenza imperativa di interesse generale, si deve rilevare che un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del regime pensionistico interessato può costituire una siffatta esigenza imperativa (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2019, Safeway,
C‑171/18
,
EU:C:2019:839
, punto
43
e giurisprudenza citata). Orbene, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che una siffatta esigenza imperativa sia stata addotta per giustificare l’effetto retroattivo della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale. Se è vero che il governo austriaco afferma, nelle sue osservazioni scritte, che l’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2018 mira a garantire un giusto equilibrio tra i dipendenti pubblici più anziani e i dipendenti pubblici più giovani nell’ambito della ripartizione degli oneri che dovrebbero garantire il finanziamento a lungo termine del regime delle pensioni di vecchiaia, risulta tuttavia che una siffatta considerazione non può essere sufficiente a giustificare la necessità dell’equiparazione retroattiva del regime pensionistico dei dipendenti pubblici rientranti nella categoria precedentemente avvantaggiata a quello dei dipendenti pubblici rientranti nella categoria precedentemente svantaggiata al fine di evitare una grave alterazione dell’equilibrio finanziario del regime pensionistico di cui trattasi. L’osservazione fatta da questo stesso governo secondo cui dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che le finalità consistenti nell’assicurare il finanziamento sostenibile delle pensioni di vecchiaia e nel ridurre il divario tra i livelli delle pensioni finanziate dallo Stato potrebbero essere considerate, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui godono gli [OSCURATO:PERSONA] membri, come costituenti obiettivi legittimi di politica sociale, non è idonea, in mancanza di altri elementi pertinenti che consentano di concludere nel senso della presenza di tali obiettivi, a dimostrare che la misura in questione rispondeva effettivamente a una siffatta esigenza imperativa di interesse generale. Ne consegue che sembra mancare una giustificazione oggettiva della retroattività di tale misura, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
53
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il rispetto del legittimo affidamento degli interessati, occorre ricordare che dalla decisione di rinvio nonché dalla risposta fornita dal giudice del rinvio alla richiesta di informazioni della Corte risulta che, in forza dell’articolo 39 del PG 2010, solo «prestazioni indebitamente percepite (eccedenze), se non sono state percepite in buona fede, devono essere rimborsate allo Stato federale». Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare alla luce di tutte le circostanze pertinenti della controversia di cui è investito, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale può rispettare il legittimo affidamento degli interessati mediante un’eventuale applicazione dell’articolo 39 del PG 2010.
54
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata che l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, devono essere interpretati nel senso che ostano, in mancanza di un’esigenza imperativa di interesse generale, a una normativa nazionale che prevede, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, l’equiparazione, con effetto retroattivo, del regime di pensione di vecchiaia di una categoria di dipendenti pubblici precedentemente avvantaggiata dalla normativa nazionale sulla pensione di vecchiaia a quello della categoria di dipendenti pubblici precedentemente svantaggiata da questa stessa normativa.
Sulle spese
55
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
devono essere interpretati nel senso che:
ostano, in mancanza di un’esigenza imperativa di interesse generale, a una normativa nazionale che prevede, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, l’equiparazione, con effetto retroattivo, del regime di pensione di vecchiaia di una categoria di dipendenti pubblici precedentemente avvantaggiata dalla normativa nazionale sulla pensione di vecchiaia a quello della categoria di dipendenti pubblici precedentemente svantaggiata da questa stessa normativa.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.