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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06165/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2137-2018 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro G.F. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1076/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2017 R.G.N. 1076/2017; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2137/2018 Cron.

Rep.

Ud.29/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata 26.10.2017, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’appartenenza ai fini contributivi di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] al settore agricoltura ex l. n. 240/1984 e, per l’effetto, l’insussistenza delle pretese creditorie rivoltele dall’INPS mediante avvisi di addebito; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione degli artt. 1 e 2, l. n. 240/1984, per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio della riduzione dell’onere contributivo previsto dalle norme citate per le imprese cooperative potesse essere accordato all’odierna controricorrente, ancorché essa annoveri tra i suoi soci imprese non cooperative; che, al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata ha accertato che l’odierna controricorrente è un consorzio di agricoltori costituito nella forma di una società per azioni di tipo consortile, che opera “nell’interesse esclusivo dei soci per la lavorazione e conservazione in comune dei prodotti ortofrutticoli da loro conferiti […] senza fini di lucro o speculativi”, trattandosi di “consorzio che ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. ha scelto la veste di società per azioni, fermo lo scopo mutualistico di cui all’art. 2602 c.c.” (così pagg. 5- 6 della sentenza impugnata); che, tanto premesso in fatto, risulta corretta la conclusione che i giudici territoriali hanno tratto sulla scorta di Cass. n. 3479 del 1999, secondo cui, ai fini dell’applicazione dello speciale regime contributivo di cui agli artt. 1 e 2, l. n. 240/1984 (ciò che, nella specie, costituisce l’unico motivo del contendere, incontroversa essendo l’appartenenza dell’odierna controricorrente al settore agricolo), rileva la natura cooperativa e mutualistica dell’attività svolta dall’impresa e non anche la veste sociale che la caratterizza, atteso che – come si legge nella motivazione di Cass. n. 3479 del 1999, cit. –“scopi di cooperazione tra soci possano essere conseguiti […] anche attraverso imprese collettive, enti cooperativi di fatto o, sinanche, attraverso residue forme societarie, che risultino compatibili in ragione del tipo assunto e della disciplina cui sono assoggettate alla realizzazione di finalità di cooperazione tra soci”; che, diversamente da quanto opinato dall’INPS nel ricorso per cassazione, ad una tale conclusione non osta la circostanza che la legge n. 240/1984 intenda dettare, come recita il suo titolo, “norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici”, atteso che, una volta riconosciuta natura cooperativa al consorzio, la sua sussunzione nell’alveo degli artt. 1 e 2, l. n. 240/1984, cit. (che menziona espressamente “le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali”), discende dal suo essere “impresa cooperativa”, ancorché non “consorzio di imprese cooperative”; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2137-2018 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro G.F. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1076/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2017 R.G.N. 1076/2017; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2137/2018 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata 26.10.2017, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’appartenenza ai fini contributivi di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] al settore agricoltura ex l. n. 240/1984 e, per l’effetto, l’insussistenza delle pretese creditorie rivoltele dall’INPS mediante avvisi di addebito; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione degli artt. 1 e 2, l. n. 240/1984, per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio della riduzione dell’onere contributivo previsto dalle norme citate per le imprese cooperative potesse essere accordato all’odierna controricorrente, ancorché essa annoveri tra i suoi soci imprese non cooperative; che, al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata ha accertato che l’odierna controricorrente è un consorzio di agricoltori costituito nella forma di una società per azioni di tipo consortile, che opera “nell’interesse esclusivo dei soci per la lavorazione e conservazione in comune dei prodotti ortofrutticoli da loro conferiti […] senza fini di lucro o speculativi”, trattandosi di “consorzio che ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. ha scelto la veste di società per azioni, fermo lo scopo mutualistico di cui all’art. 2602 c.c.” (così pagg. 5- 6 della sentenza impugnata); che, tanto premesso in fatto, risulta corretta la conclusione che i giudici territoriali hanno tratto sulla scorta di Cass. n. 3479 del 1999, secondo cui, ai fini dell’applicazione dello speciale regime contributivo di cui agli artt. 1 e 2, l. n. 240/1984 (ciò che, nella specie, costituisce l’unico motivo del contendere, incontroversa essendo l’appartenenza dell’odierna controricorrente al settore agricolo), rileva la natura cooperativa e mutualistica dell’attività svolta dall’impresa e non anche la veste sociale che la caratterizza, atteso che – come si legge nella motivazione di Cass. n. 3479 del 1999, cit. –“scopi di cooperazione tra soci possano essere conseguiti […] anche attraverso imprese collettive, enti cooperativi di fatto o, sinanche, attraverso residue forme societarie, che risultino compatibili in ragione del tipo assunto e della disciplina cui sono assoggettate alla realizzazione di finalità di cooperazione tra soci”; che, diversamente da quanto opinato dall’INPS nel ricorso per cassazione, ad una tale conclusione non osta la circostanza che la legge n. 240/1984 intenda dettare, come recita il suo titolo, “norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici”, atteso che, una volta riconosciuta natura cooperativa al consorzio, la sua sussunzione nell’alveo degli artt. 1 e 2, l. n. 240/1984, cit. (che menziona espressamente “le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali”), discende dal suo essere “impresa cooperativa”, ancorché non “consorzio di imprese cooperative”; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
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