CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20470/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria a firma del patrono della parte civile che ha concluso per il rigetto del ricorso,chiedendo la liquidazione delle speseRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma delladecisione emessa il 17/5/2024 dal giudice di pace di Carinola che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all’art. 633 cod.pen.,dichiarava i predetti imputati responsabili agli effetti civili del reato loro ascritto condannandoliin solido al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], cui assegnava unaprovvisionale di euro 5mila.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che con unico atto ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att.cod.proc.pen.2.1 L’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581-bis cod.proc.pen.Secondo il difensore l’impugnazione della parte civile avrebbe dovuto essere dichiaratainammissibile per difetto di specificità dei motivi in quanto l’atto non contiene alcuna criticaragionata alla sentenza di primo grado ma si limita a censurare l’esito assolutorio sull’assuntoche il verbale riassuntivo delle dichiarazioni della p.o. sia falso o mal trascritto sebbene ildifensore non ne abbia mai contestato il contenuto.2.2 La violazione degli artt. 125, 603 cod.proc.pen. e dell’art. 6 CEDUSecondo i ricorrenti la sentenza impugnata è venuta meno all’obbligo di rendere unamotivazione rafforzata a sostegno del ribaltamento a fini civili della decisione assolutoria di primogrado. In particolare il giudice d’appello ha rinnovato esclusivamente l’esame della p.o., che hareso dichiarazioni incostanti e illogiche, ha omesso un’adeguata valutazione della credibilità delTucci e non ha rivalutato le ulteriori prove dichiarative assunte dal primo giudice.2.3 La violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento del danno e allaquantificazione della provvisionale in assenza di motivazione.2.4 L’erronea applicazione della legge con riguardo alla affermata responsabilità solidale diPetrillo [OSCURATO:PERSONA], non avendo il giudice d’appello argomentato in ordine a detto profilononostante il giudice di pace avesse escluso l’esistenza di elementi a carico di detto imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo che deduce l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi ai sensidell’art. 581, comma 1 bis, cod.proc.pen. è manifestamente infondato. Il Tribunale a pag. 2 hariepilogato, in piena aderenza all’atto di impugnazione, i motivi, che paiono dotati dellanecessaria specificità sia intrinseca che estrinseca ed esprimono un’argomentata confutazionedelle considerazioni sviluppate dal primo giudice.2. Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivoche lamenta il difetto di motivazione rafforzata sia in relazione allo scrutinio d’attendibilità dellap.o. che all’apprezzamento delle ulteriori fonti richiamate dal primo giudice a sostegno dell’esitoassolutorio. Il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, ha rassegnato una motivazioneesauriente e persuasiva che, prendendo le mosse dal preliminare di compravendita intervenutotra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e la parte civile il 14 ottobre 2017, con contestuale immissione nel possessodel fondo del promissario acquirente, ha ricostruito le successive vicende relative alla missivadel marzo seguente con la quale i [OSCURATO:PERSONA] offrivano al [OSCURATO:PERSONA] la restituzione della caparra, maiaccettata, e alla contestuale occupazione e coltivazione del terreno da parte dell’imputatoPetrillo.2.1 Correttamente il giudice d’appello ha riassunto, previa rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale, l’esame della p.o., il quale ha confermato l’avvenuta immissione in possesso delfondo e l’esecuzione sullo stesso di attività preliminari di pulitura e preparazione per la semina,affrontando specificamente il nodo giuridico costituito dall’offerta di restituzione della caparra daparte degli imputati e la persistenza o meno dopo la stessa del vincolo contrattuale con il [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha ritenuto sulla base di esatti principi giuridici, esposti a pag. 5, che la solaofferta di restituzione della caparra confirmatoria non fosse sufficiente a sciogliere il vincolocontrattuale. Infatti per costante giurisprudenza nei contratti formali (tra cui il preliminare dicompravendita di beni immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 cod.civ.), le cause modificative o estintive del rapporto debbono risultare da fattori prestabiliti dalleparti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, espresse nella forma richiesta per ilcontratto al quale si riferiscono, con la conseguenza che tanto l'accordo solutorio quanto ladichiarazione di recesso debbono rivestire la stessa forma scritta richiesta per la stipulazione delcontratto preliminare (Cass. Civ. Sez. 2, 14/11/2000, n. 14730, Rv. 541659 – 01; Sez.3 n. 1609 del 18/02/1994,Rv. 485378 - 01).2.2 A fronte dell’indebito recesso unilaterale degli odierni imputati, la sentenza impugnataha ritenuto integrato l’illecito ascritto sulla base delle univoche risultanze attestanti lacoltivazione del fondo promesso in vendita da parte del [OSCURATO:PERSONA], consapevole della vicendacontrattuale in corso tra la parte civile e i [OSCURATO:PERSONA] con conseguente integrazione degli estremicostitutivi d’ordine materiale e psicologico del delitto in rubrica ascritto ai ricorrenti. Lagiurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che la condotta tipica del reato diinvasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobilealtrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione (tra molte, Sez. 2, n. 15297 del 05/03/2013,tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta asalvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario cheda terzi. Infatti, con il termine "altrui" la norma medesima ha inteso tutelare non solo il dirittodi proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario,ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene (Sez. 2, n. 4823 del 25/11/2005,dep. 2006, Nardon, Rv. 233232 - 01). Quanto all’elemento soggettivo del reato, la coscienza evolontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente"al fine di occuparli" oppure "al fine di trarne altrimenti profitto", deve ricomprendere anche lacoscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabiledepauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delleindicate finalità soggettive (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254331 – 01), requisitila cui ravvisabilità nel caso di specie è stata congruamente argomentata dal giudice d’appelloalle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata senza che con le rassegnate considerazioni i ricorrentisi siano criticamente confrontati, incorrendo per tal via in genericità delle censure in punto diresponsabilità, con particolare riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo).3.Risultano inammissibili per manifesta infondatezza anche le conclusive censure in puntodi quantificazione della provvisionale. La sentenza impugnata ha dato conto a pag. 7 delle ragioniposte a base dell’importo liquidato a titolo di provvisionale, statuizione che per costantegiurisprudenza sfugge a censura in questa sede in quanto la determinazione della sommaassegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressamotivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 2, n. 904 del05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 – 01; Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella,Rv. 269882 – 01; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, Rv. 269704 – 01).4.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibilicon conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., come da dispositivo. Agli imputatifanno, altresì, carico le spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civilecostituita, liquidate nella misura di euro duemila, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione in solidodelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile TucciBasilio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.Così deciso in Roma il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]