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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25916/2023

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31271/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde con gli avv.ti Luigi e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescian. 1304/2021 depositata in data 18.10.2021; N. 31271/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.7.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intimò precetto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione degli obblighi di fare, in forza di sentenza del Tribunale di Brescia del 22.3.2013, con cui i predetti erano stati condannati alla rimozione di alcune opere e alla posa in opera di altre, su di un immobile di loro proprietà, confinante con immobile della Benedini.

Gli intimati proposero quindi opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestando il diritto della Benedini di procedere ad esecuzione forzata, in parte perché le opere indicate in precetto erano già state eseguite, ed in parte perché non erano previste dal titolo.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarò la cessazione della materia del contendere (giacché le opere erano state eseguite), compensò integralmente le spese di lite e pose le spese di CTU a carico di entrambe le parti.

La sentenza venne gravata d’appello principale dalla Benedini, e di appello incidentale dai coniugi Loda-Renica.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 18.10.2021, accogliendo sul punto entrambi gli appelli (il principale solo in parte qua), riformò la decisione di primo grado circa la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando il diritto di procedere della Benedini in relazione alle opere di cui ai punti I) e II) del precetto e negando tale diritto in relazione a quelle di cui ai punti III) e IV) del precetto, conseguentemente regolando le spese.

Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a formali tre motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e N. 31271/21R.G. [OSCURATO:PERSONA], che hanno anche depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e/o 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appellorigettato il secondo motivo di gravame [concernente le opere di cui al punto III) del precetto] sull’erroneo assunto per cui spettasse alla procedente opposta l’onere di dimostrare che le opere erano state eseguite prima della notifica del precetto, tanto più – ha proseguito la stessa Corte bresciana - che dalla sua notifica l’intimato ha a disposizione dieci giorni di tempo per provvedere, ex art. 482 c.p.c. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia violazione, mancata e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che la stessa procedente opposta non avesse adeguatamente contestato le risultanze della CTU circa la corretta esecuzione dei lavori di cuial punto III) del precetto. 1.3 -Con il terzo motivo , infine, si denuncia violazione, mancata e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte del meritoerroneamente regolato le spese di lite. 2.1 –I primi due motivi – disattesa la st ereotipata eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, non investendo le doglianze in esame la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice d’appello, ma N. 31271/21R.G. principalmente il denunciato malgoverno delle regole preposte alla ripartizione dell’onere della prova nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. -possono esaminarsi congiuntamente.

Essi sono evidentemente fondati.

Il ragionamento seguito dalla Corte bresciana, sopra sommariamente descritto, prescinde del tutto dalle allegazioni processuali degli opponenti coniugi Loda - Renica, i quali hanno sostenuto che le opere al cui facereerano tenuti [punti I), II) e III) del precetto], erano state già eseguite spontaneamente (ossia, prima della notifica del precetto); ed hanno anche affermato di non dover eseguire il punto IV), perché tanto non era previsto dal titolo.

In sostanza, nella prospettazione originaria degli opponenti, il precetto loro intimato era da consideraretotalmente illegittimo perché tutto ciò che v ’era da eseguire era stato già eseguito, prima della sua notifica, mentre quello che non erastato eseguito non lo era stato perché essi non vi erano affatto tenuti ; il precetto, dunque, non aveva ragion d’essere già al tempo della sua notifica, difettando il diritto della Benedini di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti.

Pertanto, in applicazione del constante principio affermato sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte(per tutte, Cass. n. 12415/2016), non poteva che competere agli stessi opponenti l’onere di dimostrare il fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei loro confronti il titolo (e quindi di aver esattamente adempiuto l’obbligo portato dal titolostesso), non certo all’opposta, come invece ritenuto dalla Corte d’appello: gravava dunque sugli opp onenti l’onere di dimostrare di aver eseguito le opere –per quanto qui interessa - di cui N. 31271/21R.G. al punto III) del precetto e prima della sua notifica, non già sulla Benedini, come invece affermato dalla Corte d’appello.

Del tutto inappropriato è poiil riferimento al termine di cui all’art. 482 c.p.c., operato dalla stessa Corte bresciana(che nella sostanza, ha inteso evidenziare che, pur dopo la notifica del precetto, gli intimati avevano dieci giorni di tempo per adempiere, sicché – quand’anche avessero adem piuto in detto lasso temporale –l’adempimento avrebbe dovuto considerarsi tempestivo).

Infatti, l’ipotesi che i coniugi Loda-Renica abbiano adempiuto l’obbligo per cui è processo entro i diecidalla notifica del precetto presuppone che le opere in parola non fossero state eseguite all’atto della sua notifica (come invece dagli stessi opponenti sostenuto), con la conseguenza che questi ultimi–pur in detta ipotesi –avrebbero dovuto considerarsi senz’altro inadempienti, a fronte di sentenza di condanna esecutiva, con ogni ricaduta sulla debenza delle spese dell’esecuzione minacciata.

Del resto, da quanto emerge dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, il CTU aveva solo constatato che le opere erano state eseguite all’atto della sua verifica, ma non ha accertato alcunché sulla relativa tempistica: la procedente opposta, dunque, non era affatto onerata di contestare alcunché, come pure “rimproveratole”dalla Corte bresciana.

Ogni questione sull’accertamento della tempistica dell’esecuzione delle opere, così come sul relativo apprezzamento probatorio (anche in relazione ai profili ventilati dai controricorrenti in memoria) resta quindi demandata al giudice del rinvio. 3.1 –Il terzo motivo è conseguentemente assorbito.

N. 31271/21R.G. 4.1 –In definitiva, il primo e il secondo motivo sono accolti, mentre il terzo è assorbito.La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. la Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31271/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde con gli avv.ti Luigi e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescian. 1304/2021 depositata in data 18.10.2021; N. 31271/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.7.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intimò precetto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione degli obblighi di fare, in forza di sentenza del Tribunale di Brescia del 22.3.2013, con cui i predetti erano stati condannati alla rimozione di alcune opere e alla posa in opera di altre, su di un immobile di loro proprietà, confinante con immobile della Benedini. Gli intimati proposero quindi opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestando il diritto della Benedini di procedere ad esecuzione forzata, in parte perché le opere indicate in precetto erano già state eseguite, ed in parte perché non erano previste dal titolo. Il Tribunale di Brescia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarò la cessazione della materia del contendere (giacché le opere erano state eseguite), compensò integralmente le spese di lite e pose le spese di CTU a carico di entrambe le parti. La sentenza venne gravata d’appello principale dalla Benedini, e di appello incidentale dai coniugi Loda-Renica. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 18.10.2021, accogliendo sul punto entrambi gli appelli (il principale solo in parte qua), riformò la decisione di primo grado circa la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando il diritto di procedere della Benedini in relazione alle opere di cui ai punti I) e II) del precetto e negando tale diritto in relazione a quelle di cui ai punti III) e IV) del precetto, conseguentemente regolando le spese. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a formali tre motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e N. 31271/21R.G. [OSCURATO:PERSONA], che hanno anche depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e/o 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appellorigettato il secondo motivo di gravame [concernente le opere di cui al punto III) del precetto] sull’erroneo assunto per cui spettasse alla procedente opposta l’onere di dimostrare che le opere erano state eseguite prima della notifica del precetto, tanto più – ha proseguito la stessa Corte bresciana - che dalla sua notifica l’intimato ha a disposizione dieci giorni di tempo per provvedere, ex art. 482 c.p.c. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia violazione, mancata e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che la stessa procedente opposta non avesse adeguatamente contestato le risultanze della CTU circa la corretta esecuzione dei lavori di cuial punto III) del precetto. 1.3 -Con il terzo motivo , infine, si denuncia violazione, mancata e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte del meritoerroneamente regolato le spese di lite. 2.1 –I primi due motivi – disattesa la st ereotipata eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, non investendo le doglianze in esame la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice d’appello, ma N. 31271/21R.G. principalmente il denunciato malgoverno delle regole preposte alla ripartizione dell’onere della prova nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. -possono esaminarsi congiuntamente. Essi sono evidentemente fondati. Il ragionamento seguito dalla Corte bresciana, sopra sommariamente descritto, prescinde del tutto dalle allegazioni processuali degli opponenti coniugi Loda - Renica, i quali hanno sostenuto che le opere al cui facereerano tenuti [punti I), II) e III) del precetto], erano state già eseguite spontaneamente (ossia, prima della notifica del precetto); ed hanno anche affermato di non dover eseguire il punto IV), perché tanto non era previsto dal titolo. In sostanza, nella prospettazione originaria degli opponenti, il precetto loro intimato era da consideraretotalmente illegittimo perché tutto ciò che v ’era da eseguire era stato già eseguito, prima della sua notifica, mentre quello che non erastato eseguito non lo era stato perché essi non vi erano affatto tenuti ; il precetto, dunque, non aveva ragion d’essere già al tempo della sua notifica, difettando il diritto della Benedini di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti. Pertanto, in applicazione del constante principio affermato sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte(per tutte, Cass. n. 12415/2016), non poteva che competere agli stessi opponenti l’onere di dimostrare il fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei loro confronti il titolo (e quindi di aver esattamente adempiuto l’obbligo portato dal titolostesso), non certo all’opposta, come invece ritenuto dalla Corte d’appello: gravava dunque sugli opp onenti l’onere di dimostrare di aver eseguito le opere –per quanto qui interessa - di cui N. 31271/21R.G. al punto III) del precetto e prima della sua notifica, non già sulla Benedini, come invece affermato dalla Corte d’appello. Del tutto inappropriato è poiil riferimento al termine di cui all’art. 482 c.p.c., operato dalla stessa Corte bresciana(che nella sostanza, ha inteso evidenziare che, pur dopo la notifica del precetto, gli intimati avevano dieci giorni di tempo per adempiere, sicché – quand’anche avessero adem piuto in detto lasso temporale –l’adempimento avrebbe dovuto considerarsi tempestivo). Infatti, l’ipotesi che i coniugi Loda-Renica abbiano adempiuto l’obbligo per cui è processo entro i diecidalla notifica del precetto presuppone che le opere in parola non fossero state eseguite all’atto della sua notifica (come invece dagli stessi opponenti sostenuto), con la conseguenza che questi ultimi–pur in detta ipotesi –avrebbero dovuto considerarsi senz’altro inadempienti, a fronte di sentenza di condanna esecutiva, con ogni ricaduta sulla debenza delle spese dell’esecuzione minacciata. Del resto, da quanto emerge dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, il CTU aveva solo constatato che le opere erano state eseguite all’atto della sua verifica, ma non ha accertato alcunché sulla relativa tempistica: la procedente opposta, dunque, non era affatto onerata di contestare alcunché, come pure “rimproveratole”dalla Corte bresciana. Ogni questione sull’accertamento della tempistica dell’esecuzione delle opere, così come sul relativo apprezzamento probatorio (anche in relazione ai profili ventilati dai controricorrenti in memoria) resta quindi demandata al giudice del rinvio. 3.1 –Il terzo motivo è conseguentemente assorbito. N. 31271/21R.G. 4.1 –In definitiva, il primo e il secondo motivo sono accolti, mentre il terzo è assorbito.La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. la Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà
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