CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 29596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14489 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia Radicofani 140, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’ECONOMA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore -intimati – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2018n.14489 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 7100/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 10/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le memorie dellaparte ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del 2007 e successivo atto di integrazione del 2009, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio esponendo che , con provvedimento del 23 giugno 2004, trascritto in data 7 ottobre 2004, la Corte d’appello di Roma aveva posto in esecuzione la confisca dell’immobile di sua proprietà, sito in Roma alla via Ardea n.1/B, distinto in catasto al fgl 893, part.6 sub 16, piano 5 int.10, da lei acquistato per una prima metà in comunione legale con suo marito, il 20/9/1990 e, poi, per la residua metà, a seguito di separazione personale, con atto del 23/4/2003 regolarmente trascritto; la confisca era stata disposta dal Tribunale di Roma con sentenza del 20 dicembre 1994 resa a conclusione di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di suo marito [OSCURATO:PERSONA]; l’Agenzia del Demanio, assunto in consistenza l’immobile, le aveva chiesto il pagamento di un’indennità di occupazione dal 1/4/2004 al 25/3/2009; tanto esposto, chiese di riconoscere la sua esclusiva proprietà del suddetto bene e la non Ric. 2018n.14489 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 3 - opponibilità a lei della confisca o, in subordine, il riconoscimento del suo diritto di proprietà quantomeno sulla quota del 50%, con condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni in suo favore e l’ordine di cancellazione del peso pregiudizievole. 2. Autorizzata la chiamata in causa del terzo [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 166446/2013,il Tribunale di Roma, qualificata la sua azione come rivendicazione, rigettò la domanda, compensando le spese. 3. Con sentenza n. 7100/2017, la Corte d’appello di Roma rigettò l’appelloproposto da Caccese , ritenendo che correttamente il Tribunale civile avesse ritenuto sottratto alla sua competenza funzionale, per essere competente il Giudice penale, l’accertamento del diritto di proprietà dell’attrice appellante, in quanto terza, sulla cosa sottoposta a confisca penale, comportando la domanda l’esame dell’efficacia e della validità del relativo provvedimento sottratto alla competenza del giudice civile. 4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio hanno depositato un atto di costituzione ex art. 370 cod. proc. civ. al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il r igetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, con riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 948, 2643 e 2644 cod. civ. e dell'art. 263, comma 3, cod. pro. pen. , per avere la Corte d’appello affermato la competenza del giudice dell’esecuzione penale Ric. 2018n.14489 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 4 - a conoscere del conflitto fra confisca e acquisto dell’immobile, ritenendo rilevante unicamente la data della sentenza che aveva disposto la misura ablativa e non la data della sua esecuzione e trascrizione del provvedimento penale ablativo; rispetto a tale data, infatti, l’acquisto risultava anteriore; avrebbe inoltre erroneamente qualificato la domanda, perché ella aveva chiesto unicamente l’accertamento del suo diritto di proprietà senza contestare la legittimità della confisca; avrebbe, infine, fondato la decisione su principi elaborati per la misura di prevenzione e non per la misura di sicurezza. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato, pure con riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1147 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto l’insussistenza della sua buona fede in conseguenza del rapporto di connubio con il terzo confiscato, invece di presumerla, con evidente inversione dell’onere probatorio. 1.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha riproposto la questione con riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., sostenendo un vizio di «omessa e/o apparente motivazione» e la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione agli stessi art. 1147 e 2697 cod. civ.. 1.4. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, con riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione 2043, 2643 e 2644 cod. civ. per non avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla trascrizione pregiudizievole. 2. Il primo motivo è infondato. Nella fattispecie è stata disposta una confisca ex art. 240 cod. pen., non una misura di prevenzione ex d.lgs. 6.9.2011, n. 159 o ex l. 31.5.1965, n. 575. Ric. 2018n.14489 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 5 - Per principio consolidato, colui che deduca l’illegittimità, nei suoi confronti, della confisca, qualora non abbia partecipato al procedimento penale, rimanendovi estraneo, non ha ovviamente diritto di impugnare la sentenza nella quale la misura è stata applicata, ma può chiedere la restituzione del bene confiscato, non già promuovendo una controversia sulla proprietà del bene dinanzi al giudice civile, ma esperendo incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale ai sensi degli artt. 665 e 676 cod. proc. pen.. In particolare, l’art. 676 cod. proc. pen. prevede al secondo comma che qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applichila disposizione del precedente art. 263, comma 3; secondo quest’articolo, il giudice dell’esecuzione (competente, ex comma sesto, dopo la sentenzanon più soggetta a impugnazione) ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. Il giudice dell'esecuzione penale può sicuramente valutare, sia pure ai soli fini riguardanti la confisca, l'implicazione (che deve essere caratterizzata quanto meno da profili di colpa) nei fatti del procedimento penale conclusosi con il provvedimento ablativo del soggetto che, dichiarandosi terzo estraneo, chiede la restituzione della parte di sua pertinenza del compendio immobiliare confiscato (cfr. Cass. pen., Sez. 3, 27 aprile 2012-4 ottobre 2012, cit.), nonché l’effettiva sussistenza del conflitto fra terzo e Stato confiscante che potrebbe radicalmente non sussistere, per i più vari motivi (ad esempio, per essere l’acquisto del terzo successivo alla confisca, per non essere il terzo tale, avendo partecipato al procedimento penale [Cass. pen., Sez. I, 4096/2018], etc.); p arimenti, il giudi ce dell’esecuzione penale potrebbe direttamente provvedere alla restituzione del bene confiscato, qualora fosse pacifico il diritto del privato aottenerla (ad esempio, a seguito di assoluzione dello stesso, Ric. 2018n.14489 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 6 - non seguita da provvedimento di restituzione del bene; Cass. pen., Sez. I, 51468/2017), senza rimettere le parti su tale punto davanti al giudice civile. Potrebbe, in sostanza, provvedere direttamente, con ordinanza, senza un ulteriore passaggio davanti al giudice civile, non essendovi dubbio sul diritto dell’istante a ottenere la restituzione del bene ( Cass. Sez. 2, n. 21398 del 18/09/2013 ; cfr. Cass. Sez. II, 24061/2022). Quel che dunque è stato affermato è che, nel caso in cui sorga un conflitto fra Stato e privato sulla proprietà delle cose definitivamente confiscate nell’ambito di un procedimento penale, non è previsto dal sistema processuale il ricorso immediato al giudice civile, come nei conflitti analoghi di natura squisitamente civilistica. Pertanto, come rilevato dal Procuratore genera le nelle sue conclusioni, la ricorrente avrebbe dovuto, prima di ricorrere al giudice civile per il riconoscimento dell’esistenza del suo diritto dominicale sull’immobile confiscato, proporre al giudice dell'esecuzione penale un'istanza di restituzione dello stesso: tale passaggio processuale è ineludibile, poiché la legge processuale attribuisce al giudice dell'esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all'avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale e prevede l'intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell'esecuzione penale, soltanto nell'eventualità in cui quest'ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà della res. Dal rigetto del primo motivo deriva logicamente l’assorbimento dei restanti. 3. Il ricorso è perciò rigettato. Non vi è statuizione sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di Ric. 2018n.14489 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 7 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.