Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49072/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LOPHU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Genova con l'impugnata sentenza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LOPHU) colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d .Igs. 286 del 1998 - contestatogli per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Genova, fatto accertato il 18/09/2020- e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 6.700,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo Difensore, deducendo come unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione sin relazione alla mancata applicazione dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha spiegato, in termini in questa sede incensurabili, che il comportamento oggetto di addebito non può considerarsi particolarmente tenue, cioè scarsamente offensivo, in ragione della eccessiva protrazione temporale dell'inottemperanza, essendo trascorso un lasso di tempo particolarmente rilevante (oltre un anno e cinque mesi) tra l'emissione dell'Ordine del Questore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e l'accertamento della sua inottemperanza (8.9.2020).

Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, non potendosi ipotizzare, tenuto conto della protrazione nel tempo della condotta considerata, l'occasionalità e la particolare tenuità dell'offesa.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LOPHU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Genova con l'impugnata sentenza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LOPHU) colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d .Igs. 286 del 1998 - contestatogli per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Genova, fatto accertato il 18/09/2020- e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 6.700,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo Difensore, deducendo come unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione sin relazione alla mancata applicazione dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha spiegato, in termini in questa sede incensurabili, che il comportamento oggetto di addebito non può considerarsi particolarmente tenue, cioè scarsamente offensivo, in ragione della eccessiva protrazione temporale dell'inottemperanza, essendo trascorso un lasso di tempo particolarmente rilevante (oltre un anno e cinque mesi) tra l'emissione dell'Ordine del Questore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e l'accertamento della sua inottemperanza (8.9.2020). Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, non potendosi ipotizzare, tenuto conto della protrazione nel tempo della condotta considerata, l'occasionalità e la particolare tenuità dell'offesa. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 49072/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris