CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36241/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di una norma processuale in relazione all'art. 337 cod. proc. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, l'eventuale violazione delle formalità della querela, non essendo sancita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; che, di conseguenza, qualora in cui il vizio integri un'ipotesi di invalidità della querela, potrebbe essere dedotto come inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale sostanziale ovvero come vizio motivazionale e, dunque, non rientrerebbe tra le ipotesi in cui il giudice di legittimità diventa anche "giudice del fatto"; che, tuttavia, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); osservato che le ulteriori doglianze relative mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità in quanto proposte per la prima volta in cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.