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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:330
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CJ0214_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 11 marzo 2008, causa T‑301/05, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente volto ad ottenere il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa del comportamento della Commissione in occasione del mancato rinnovo del suo contratto di lavoro concluso nell’ambito della cooperazione tecnica tra la Comunità e la Repubblica del Niger, finanziata dal Fondo europeo di sviluppo – Presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità – Violazione degli artt. 313, n. 2, lett. k), e 314 della quarta convenzione di Lomé (GU 1991, L 229, pag. 1), come modificata dall’Accordo firmato a Maurizio (GU 1998, L 156, pag. 3) – Violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa.

[OSCURATO:PERSONA]

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 marzo 2008, causa T‑301/05, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, è annullata nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑301/05 è respinto. 3) Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CJ0214_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 11 marzo 2008, causa T‑301/05, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente volto ad ottenere il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa del comportamento della Commissione in occasione del mancato rinnovo del suo contratto di lavoro concluso nell’ambito della cooperazione tecnica tra la Comunità e la Repubblica del Niger, finanziata dal Fondo europeo di sviluppo – Presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità – Violazione degli artt. 313, n. 2, lett. k), e 314 della quarta convenzione di Lomé (GU 1991, L 229, pag. 1), come modificata dall’Accordo firmato a Maurizio (GU 1998, L 156, pag. 3) – Violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 marzo 2008, causa T‑301/05, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, è annullata nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑301/05 è respinto. 3) Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris