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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 19980/2023

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la seguente SENTENZA 1 1 MAG 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ric::orso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 novembre 2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale di Salerno del 9 novembre 2022, applicativa nei confronti dell'indagato della misura della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in assenza delle autorizzazioni di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso con altri, quale incaricato della gestione della piantagione e delle tempistiche relative alla raccolta, realizzava una coltivazione di canapa indiana da destinare alla vendita, composta da 55 piante di altezza variabile da 0,50 a 1,40 metri, in piena fase di maturazione, su due distinte piazzole insistenti sul costone montuoso immediatamente sottostante la sua abitazione.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 125, 275, comma 3, e 292, comma 2, lettere c) e c-bis), cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancanza di attualità delle esigenze cautelari e all'inidoneità di altra misura diversa da quella imposta.

Più precisamente, la motivazione circa la sussistenza del pericolo di recidiva sarebbe una petizione di principio, priva di concretezza e attualità tenuto conto non solo della lontananza nel tempo dei fatti - oltre tre anni addietro - ma anche dell'impossibilità pratica per il Siani, estraneo ad ogni rapporto con gli altri correi e i consumatori, di porre nuovamente in essere condotte dalla stessa specie di quelle per cui si procede.

Inconferente, invece, rispetto al pericolo di reiterazione dei reati sarebbe il riferimento alla pendenza di un altro procedimento per violazione degli artt. 337, 343 e 635 cod. pen. in quanto avrebbe ad oggetto una condotta del tutto estranea alle ipotesi di spaccio.

Mancherebbe, infine, un'autonoma specifica e concreta valutazione dell'inidoneità della misura degli arresti domiciliari in quanto, con l'arresto dei correi, sarebbe venuto meno, o quantomeno grandemente scemato, il pericolo di reiterazione.

3. Con successive memorie, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. In data 30 gennaio 2023 è pervenuto un atto di rinuncia a firma del ricorrente con il quale si evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse per avvenuta scarcerazione in data 26 gennaio 2023, come da provvedimento del Gip allegato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse allo stesso in capo al ricorrente.

2. Ed invero, come chiarito da questa Corte di legittimità, una volta disposta la scarcerazione, la richiesta di riesame, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il risultato tipico dell'impugnazione è già stato conseguito (ex multis, Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Rv. 253251; Se:z.

U., n. 18253 del 24/04/2008, Rv. 239397; Sez.

U., n. 230 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 237861).

3. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, inoltre, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non conseguono per il ricorrente né la condanna al pagamento delle spese processuali e nemmeno la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (ex plurimis, Sez. 3, n. 29593 del 2:6/05/2021, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Rv. 256225; Sez.

U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Rv. 226009).

Più precisamente, in materia di impugnazioni, la nozione della carenza d'interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.

Ad una declaratoria d'inammissibilità di tal genere non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso, sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica del procedimento e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente.

Ne discende che in simili ipotesi, in cui rientra quella della presente fattispecie, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole per il ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 1 1 MAG 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ric::orso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 novembre 2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale di Salerno del 9 novembre 2022, applicativa nei confronti dell'indagato della misura della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in assenza delle autorizzazioni di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso con altri, quale incaricato della gestione della piantagione e delle tempistiche relative alla raccolta, realizzava una coltivazione di canapa indiana da destinare alla vendita, composta da 55 piante di altezza variabile da 0,50 a 1,40 metri, in piena fase di maturazione, su due distinte piazzole insistenti sul costone montuoso immediatamente sottostante la sua abitazione. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 125, 275, comma 3, e 292, comma 2, lettere c) e c-bis), cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancanza di attualità delle esigenze cautelari e all'inidoneità di altra misura diversa da quella imposta. Più precisamente, la motivazione circa la sussistenza del pericolo di recidiva sarebbe una petizione di principio, priva di concretezza e attualità tenuto conto non solo della lontananza nel tempo dei fatti - oltre tre anni addietro - ma anche dell'impossibilità pratica per il Siani, estraneo ad ogni rapporto con gli altri correi e i consumatori, di porre nuovamente in essere condotte dalla stessa specie di quelle per cui si procede. Inconferente, invece, rispetto al pericolo di reiterazione dei reati sarebbe il riferimento alla pendenza di un altro procedimento per violazione degli artt. 337, 343 e 635 cod. pen. in quanto avrebbe ad oggetto una condotta del tutto estranea alle ipotesi di spaccio. Mancherebbe, infine, un'autonoma specifica e concreta valutazione dell'inidoneità della misura degli arresti domiciliari in quanto, con l'arresto dei correi, sarebbe venuto meno, o quantomeno grandemente scemato, il pericolo di reiterazione. 3. Con successive memorie, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. In data 30 gennaio 2023 è pervenuto un atto di rinuncia a firma del ricorrente con il quale si evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse per avvenuta scarcerazione in data 26 gennaio 2023, come da provvedimento del Gip allegato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse allo stesso in capo al ricorrente. 2. Ed invero, come chiarito da questa Corte di legittimità, una volta disposta la scarcerazione, la richiesta di riesame, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il risultato tipico dell'impugnazione è già stato conseguito (ex multis, Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Rv. 253251; Se:z. U., n. 18253 del 24/04/2008, Rv. 239397; Sez. U., n. 230 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 237861). 3. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, inoltre, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non conseguono per il ricorrente né la condanna al pagamento delle spese processuali e nemmeno la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (ex plurimis, Sez. 3, n. 29593 del 2:6/05/2021, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Rv. 256225; Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Rv. 226009). Più precisamente, in materia di impugnazioni, la nozione della carenza d'interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Ad una declaratoria d'inammissibilità di tal genere non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso, sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica del procedimento e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente. Ne discende che in simili ipotesi, in cui rientra quella della presente fattispecie, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole per il ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso pe
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