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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 43549/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento secondo cui nel giudizio immediato "custodiale" la modifica della qualificazione giuridica del fatto contestato nella fase incidentale cautelare non à causa di nullità del decreto, non realizzandosi alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto è la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto nella sua identità materiale che garantisce il contraddittorio (cfr., Sez. 5 - , n. 37463 del 22/09/2021, Crimi, Rv. 281876 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 5, n. 40724 del 9.9.2022, [OSCURATO:PERSONA]); rilevato che il secondo ed il terzo motivo sono formulati in termini che non sono consentiti in questa sede perché fondati su doglianze che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pagg. 7-11 della sentenza impugnata), e che, pertanto, hanno ricevuto una risposta congrua ed esaustiva in sede di merito in cui sono state disattese con motivazione non censurabile in questa sede perché puntualmente ancorata alle emergenze fattuali e, comunque, corretta in diritto; mentre il primo motivo si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dell'episodio; considerato che il quarto motivo si scontra con l'orientamento assolutamente prevalente e consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr., così, Sez. 2 - , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01) su cui la sentenza impugnata ha motivato in termini non sindacabili in questa sede di legittimità (cfr., in particolare pag. 12 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del lzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento secondo cui nel giudizio immediato "custodiale" la modifica della qualificazione giuridica del fatto contestato nella fase incidentale cautelare non à causa di nullità del decreto, non realizzandosi alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto è la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto nella sua identità materiale che garantisce il contraddittorio (cfr., Sez. 5 - , n. 37463 del 22/09/2021, Crimi, Rv. 281876 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 5, n. 40724 del 9.9.2022, [OSCURATO:PERSONA]); rilevato che il secondo ed il terzo motivo sono formulati in termini che non sono consentiti in questa sede perché fondati su doglianze che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pagg. 7-11 della sentenza impugnata), e che, pertanto, hanno ricevuto una risposta congrua ed esaustiva in sede di merito in cui sono state disattese con motivazione non censurabile in questa sede perché puntualmente ancorata alle emergenze fattuali e, comunque, corretta in diritto; mentre il primo motivo si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dell'episodio; considerato che il quarto motivo si scontra con l'orientamento assolutamente prevalente e consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr., così, Sez. 2 - , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01) su cui la sentenza impugnata ha motivato in termini non sindacabili in questa sede di legittimità (cfr., in particolare pag. 12 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del lzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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