Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 40/1969
ECLI:IT:COST:1969:40
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza del 24 maggio 1966, la Commissione distrettuale delle
imposte dirette e indirette di Torino, che doveva decidere i ricorsi di
[OSCURATO:PERSONA] e di altri contro l'Ufficio delle imposte dirette ed
indirette di Torino, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, in
riferimento agli artt. 3, 53 e 42, terzo comma, della Costituzione,
nonché degli artt. 2 e 3 della medesima legge in riferimento agli
artt. 3, 24, 113 e 25 della Costituzione. La stessa legge è stata
impugnata con ordinanza del 20 aprile 1967 della Commissione
provinciale delle imposte di Genova, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione per violazione della riserva di legge in materia
tributaria.
Le due ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 38 dell'11
febbraio 1967 e n. 258 del 14 ottobre 1967.
Nel giudizio dinanzi questa Corte relativo alla prima ordinanza si
è costituita l'Amministrazione delle finanze ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato. Nell'altro giudizio si è
costituita la signora [OSCURATO:PERSONA] in Guglieri difesa dagli
avvocati [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] ed ha richiesto che, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione, venga dichiarata la
illegittimità della legge in esame.
:
Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato
che le commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che
provinciali, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. La
disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di
tali commissioni, ed in modo speciale la circostanza che, dopo che in
sede amministrativa si è proceduto all'accertamento in contraddittorio
del debito di imposta la tutela giurisdizionale del contribuente è
affidata all'autorità giudiziaria, convincono che le suindicate
commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale.
In mancanza di siffatto requisito le stesse commissioni non sono
legittimate a sollevare davanti a questa Corte questioni di
legittimità costituzionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, sollevata
con le ordinanze del 24 maggio 1966 e 20 aprile 1967 dalla Commissione
distrettuale delle imposte di Torino e dalla Commissione provinciale
delle imposte di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13
marzo 1969.
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