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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 40/1969

ECLI:IT:COST:1969:40
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza del 24 maggio 1966, la Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Torino, che doveva decidere i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di altri contro l'Ufficio delle imposte dirette ed indirette di Torino, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, in riferimento agli artt. 3, 53 e 42, terzo comma, della Costituzione, nonché degli artt. 2 e 3 della medesima legge in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 25 della Costituzione.

La stessa legge è stata impugnata con ordinanza del 20 aprile 1967 della Commissione provinciale delle imposte di Genova, in riferimento all'art. 23 della Costituzione per violazione della riserva di legge in materia tributaria.

Le due ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1967 e n. 258 del 14 ottobre 1967.

Nel giudizio dinanzi questa Corte relativo alla prima ordinanza si è costituita l'Amministrazione delle finanze ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'altro giudizio si è costituita la signora [OSCURATO:PERSONA] in Guglieri difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] ed ha richiesto che, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, venga dichiarata la illegittimità della legge in esame. : Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato che le commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che provinciali, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale.

La disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni, ed in modo speciale la circostanza che, dopo che in sede amministrativa si è proceduto all'accertamento in contraddittorio del debito di imposta la tutela giurisdizionale del contribuente è affidata all'autorità giudiziaria, convincono che le suindicate commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale.

In mancanza di siffatto requisito le stesse commissioni non sono legittimate a sollevare davanti a questa Corte questioni di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, sollevata con le ordinanze del 24 maggio 1966 e 20 aprile 1967 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Torino e dalla Commissione provinciale delle imposte di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13 marzo 1969.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza del 24 maggio 1966, la Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Torino, che doveva decidere i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di altri contro l'Ufficio delle imposte dirette ed indirette di Torino, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, in riferimento agli artt. 3, 53 e 42, terzo comma, della Costituzione, nonché degli artt. 2 e 3 della medesima legge in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 25 della Costituzione. La stessa legge è stata impugnata con ordinanza del 20 aprile 1967 della Commissione provinciale delle imposte di Genova, in riferimento all'art. 23 della Costituzione per violazione della riserva di legge in materia tributaria. Le due ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1967 e n. 258 del 14 ottobre 1967. Nel giudizio dinanzi questa Corte relativo alla prima ordinanza si è costituita l'Amministrazione delle finanze ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato. Nell'altro giudizio si è costituita la signora [OSCURATO:PERSONA] in Guglieri difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] ed ha richiesto che, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, venga dichiarata la illegittimità della legge in esame. : Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato che le commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che provinciali, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. La disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni, ed in modo speciale la circostanza che, dopo che in sede amministrativa si è proceduto all'accertamento in contraddittorio del debito di imposta la tutela giurisdizionale del contribuente è affidata all'autorità giudiziaria, convincono che le suindicate commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale. In mancanza di siffatto requisito le stesse commissioni non sono legittimate a sollevare davanti a questa Corte questioni di legittimità costituzionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, sollevata con le ordinanze del 24 maggio 1966 e 20 aprile 1967 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Torino e dalla Commissione provinciale delle imposte di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13 marzo 1969. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 40/1969 — Fons Iuris — Fons Iuris