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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 43475/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. in sede di legittimità (il ricorrente denuncia infatti soltanto l'omessa verifica sulla correttezza della imputazione, mentre la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116, - ipotesi neppure prospettata nel ricorso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/10/2021. stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. in sede di legittimità (il ricorrente denuncia infatti soltanto l'omessa verifica sulla correttezza della imputazione, mentre la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116, - ipotesi neppure prospettata nel ricorso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2021. stensore
Sentenza Cassazione n. 43475/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris