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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24807/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto con strappo; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso — con i quali, rispettivamente sono stati denunciati il vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato come autore del fatto e la violazione della legge penale con riguardo all'esclusione della continuazione tra il delitto oggetto del presente procedimento e altro per cui il ricorrente è stato già giudicato — lungi dal muovere effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato che ha disatteso il medesimo ordine di allegazioni qui riproposte, hanno irritualmente prospettato elementi di fatto chiedendone un diverso apprezzamento non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto con strappo; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso — con i quali, rispettivamente sono stati denunciati il vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato come autore del fatto e la violazione della legge penale con riguardo all'esclusione della continuazione tra il delitto oggetto del presente procedimento e altro per cui il ricorrente è stato già giudicato — lungi dal muovere effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato che ha disatteso il medesimo ordine di allegazioni qui riproposte, hanno irritualmente prospettato elementi di fatto chiedendone un diverso apprezzamento non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24807/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris