CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22440/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12127 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E NTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del liquidatore legale rappresentante p.t., rappresentata e Oggetto:cartella pa- gamento– iscrizione a ruolostraordinaria difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Can- celleria della Corte di c assazione , PEC: cecilia.estrangeros@pa- via.pecavvocati.it; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia,n. 5755 /49/2014 depositata il 10 /11/ 2014, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia,veniva accolto l’appello prop osto dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 250/2/2013, la quale aveva rigettato il ricorso introduttivodella contribuente avente ad oggetto la cartella di paga- menton. 0792011 0039867760 , traente origine dall’iscrizione a titolo straordinario per un fondato pericolo per la riscossione e portante maggioriimposte iscritte a ruolo in conseguenza degli avvisi di accer- tamento n. R2N032D01457/2008 per l’anno di imposta 2003 e n. R2N031F00908/2009per l’anno di imposta 2004. 2.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che, nonostante lacartella fosse stata notificata presso il commissario giudiziale della società e non presso il legale rappresentante, questi ne era ce rta- mentevenuto a conoscenza vista la rituale e tempestiva impugnazione dellacartella stessa, con conseguente sanatoria dell’invalidità per rag- giungimentodello scopo. Il giudice d’appello non condivideva la deci- sionedi primo grado e annullava la cartell a in conseguenza della rite- nutanullità della sua notifica. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate per tremotivi, cui replica la contribuente con controricorso. Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso - in relazione al l’art. 360 primo comma n.4cod. proc. civ. - viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art.156cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente annullato la cartelladi pagamento in presenza di raggiungimento degli effetti della notifica,benché effettuata al commissario giudiziale e non al ricorrente inpersona del suo liquidatore. 4.1.Il secondo motivo , succintamente dedotto dall’Agenzia in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. , prospetta la violazione e falsaapplicazione degl i artt.15 bis del d.P.R. n.602/73 e 11 n.3 d.P.R. n.602/73per non aver la CTR debitamente tenuto conto del fatto la circostanzache la società fosse in liquidazione e in concordato preven- tivo, idonea di per sé a generare una indubbia situazione di fondato pericoloper la riscossione che legittimava l’Amministrazione finanziaria aporre in essere tutte le misure idonee a garantire il credito, tra cui l’iscrizione nei ruoli straordinari delle intere imposte, sanzioni e inte- ressiconseguenti agli avvisi di ac certamento per gli anni 2003 e 2004, ancorché i giudizi instaurati avverso i predetti atti impositivi non fos- seroancora definitivi. 4.2.Con il terzo motivo la ricorrente censura, ex art. 360 primo comma n.3cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 comma 1lett. c) d.lgs. n.546/92, per non aver il giudice tenuto conto di un asseritogiudicato esterno originato da distinta pronuncia della CTR che avrebbeprodotto effetto anche per la cartella, iscrizione straordinaria eannualità oggetto di causa. 5.I motiv i, connessi, vanno esaminati congiuntamente e non p ossono trovareingresso. Partendo dalla seconda censura, più liquida (cfr. tra letante Cass. nn. 9309 e 20555 del 2020) , il Collegio os serva che essa investe una autonoma ratio decidendi espressa dal giudice d’appello, concorrentecon la ratio oggetto del primo motivo, ed è inammissibile. 5.1.Va al proposito reiterato che « Con la proposizione del ricorso per cassazione,il ricorrente non può rimettere in discussione, contrappo- nendoneuno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coe- rente,atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi leg ittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della cor- rettezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuiresta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo- strarei fatti in discussione » (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). 5.2.Orbene, i l secondo motivo denuncia il concreto pericolo per la ri- scossione,ma, a l riguardo , la sentenza impugnata ha operato uno spe- cificoaccertamento contrario che aveva trovato conferma nel fatto che l’Amministrazione aveva sospeso l’esecuzione dell’atto (v. ultima pa- gina « Ritiene, inoltre, illegittima l’iscrizione cautelare come conse- guenzadel “periculum” rappresentato dall’esistenza della procedura di concordatoposto che dopo il ricorso in autotutela presentato dalla so- cietàricorrente, lo stesso Ufficio ha disposto l’immediata sospensione . Né può essere causa giustificativa dell’iscrizione straordinaria l’even- tuale supposta esclusione dal passivo fallimentar e in quanto la do- mandadi ammissione non presuppone necessariamente la precedente iscrizionea ruolo del credito, essendo sufficiente l’anteriorità del cre- ditotributario rispetto alla dichiarazione di fallimento » ) . 5.3.La reiezione del secondo motivo de termina la conseguente inam- missibilitàdella prima e della terza censura per difetto di interesse , dal momento che la ratio decidendi sul pericolo alla base dell’iscrizione a ruolo,oggetto unicamente del secondo motivo, non è stata utilmente censurata(cfr. tra le tante Cass. Sez. Un. n. 7931 del 2013; Cass. n . 389del 2007; Cass. n . 4293 del 2016) e tale ratio è da sol a idone a a supportarel’esito decisorio in appello sfavorevole all’Amministrazione . 5.4. Nessun dubbio sussiste circa il fatto che la CTR abbia espresso rationesdistinte (sulla notifica della cartella e rapporto coll’art.156 cod. proc.civ., sul pericolo alla base dell’iscrizione, sull’assenza di giudicato esterno)e non solo perché non vi è normalmente spazio per l ’ obiter dictumcon riferimento al le questioni preliminari di merito , ma anche perchéè la stessa sentenza a precisa re di decidere « per le considera- zionisu esposte » e , dunque , sulla base d ell a pluralità di rationes deci- dendi. Del resto, la stessa Agenzia ha articolato tre distinti motivi di ricorsoper Cassazione, uno per ciascuna ratio decidendi , tra cui quella sul pericolo per la riscossione oggetto del secondo motivo di ricorso, nonproficuamente proposto. 6.Quanto sopra considerato determina il rigetto del ricorso con liqui- dazionedelle spese di lite, come da dispositivo, secondo soccombenza. In presenza di rigetto della domanda proposta dalla parte ammessa allaprenotazione a debito, ai sensi del d.P.R. n . 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1