CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20306/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 13 luglio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava l'istanza di permesso premio presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava l'istanza di permesso premio presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen. nel rigoroso rispetto della previsione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., non essendo emersi elementi che consentissero di «escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata [...] e con il contesto nel quale il reato è stato commesso [...] tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile [...]». Ritenuto, in proposito, come correttamente evidenziato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che non risultavano acquisiti elementi idonei a consentire di superare la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui alla previsione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., non avendo il ricorrente fornito alcuna prova di comportamenti resipiscenti, congrui e specifici, non essendo sufficiente, ai fini della concessione del beneficio penitenziario invocato da Seferi, i richiami effettuati dalla difesa del ricorrente alla regolarità della condotta carceraria o alla mera partecipazione al percorso rieducativo intrapreso dal detenuto. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis