CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1964
Cassazione n. 10859/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1964 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, in data 12 febbraio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen., con recidiva reiterata e specifica. Considerato che il ricorso, inerente al mancato riconoscimento della causa di estinzione del reato di cui al capo A) nonché in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, anche a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sul riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., anche ai fini della mancata pronuncia di estinzione del reato; nonché pagg. 4 e 5 sulla prova della responsabilità e pag. 6 sul trattamento sanzionatorio), si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gen