CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 33570/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1997/14 in data 01/03/2022 della Corte di appello di Bologna, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bologna in data 07/03/2014, appellata dal pubblico ministero e dalla difesa degli imputati, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di rapina aggravata di cui al capo A (commesso in Bologna il 13/03/2012) e, concessa ad entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alle circostanze aggravanti contestate, li condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa ciascuno; nel medesimo contesto venivano dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui ai capi B (artt. 110, 648 cod. pen.) e C (artt. 81, secondo comma, 110, cod. pen. e 4 I. 895/1967). 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale motivo unico di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione per il reato di rapina; violazione del principio del ragionevole dubbio. La Corte territoriale ha incentrato il giudizio di responsabilità degli imputati in misura unica e determinante sulle dichiarazioni della persona offesa e sull'individuazione personale operata in fase di indagini e ribadita in sede dibattimentale. Nessun elemento ulteriore risulta essere stato posto a fondamento del convincimento espresso, se non il giudizio di compatibilità dei profili criminali e personali dei ricorrenti rispetto agli autori della rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA], a ragione del rinvenimento sulle persone degli imputati di coltelli e bombolette spray, ossia di strumenti che costituirebbero la dotazione tipica degli autori di reati predatori come quello in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va preliminarmente osservato che nel presente procedimento non vi era alcun obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale astrattamente invocabile (oltre che rilevabile d'ufficio: Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661) sulla base dei principi già declamati dalle sentenze della Corte EDU dapprima (05/07/2011, Dan c. Moldavia) e delle Sezioni Unite di questa Corte, poi (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488), e, oggi, discendente dalla specifica previsione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 2.1. Invero, da un lato, questa Suprema Corte ha, anteriormente all'entrata in vigore del "nuovo" art. 603, comma 3-bis, costantemente affermato che il giudice di appello, per riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan c. Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260234; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694; Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448); dall'altro, anche la nuova disposizione processuale chiarisce testualmente che la valutazione della prova effettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano, è esclusivamente quella avente ad oggetto la "prova dichiarativa". Del resto, tale assunto è del tutto conseguente alla ratio che informa il canone di necessaria rinnovazione della prova in caso di ribaltamento di sentenza assolutoria, essendo necessario che la difforme valutazione di prove che in primo grado siano state considerate decisive per l'epilogo assolutorio e che, invece, in appello, conducano alla condanna, non sia il frutto di una lettura "cartolare" delle stessa ma sia preceduta dal contatto diretto tra fonte probatoria e giudice di appello (a tale principio del resto essendo stata a suo tempo correlata, nella giurisprudenza della Corte EDU, la violazione del par. 3, lett. d), dell'art. 6 CED che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico»). E, non appare inutile richiamare quanto affermato da Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit., che hanno precisato come, dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa e come l'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale sia condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio". 2.2. Ciò considerato, tale obbligo, nella fattispecie, non poteva trovare fondamento in quanto la condanna in appello è risultata, lungi da una rivalutazione delle prove dichiarative, la conseguenza di una diversa e più corretta valorizzazione di una serie di elementi "di corredo" logico, ingiustificatamente disattesi dal giudice di primo grado.In ogni caso, la sentenza impugnata - partendo dal presupposto che alcuna questione investe la materialità della rapina commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nella notte tra il 12 ed il 13 marzo 2012, ad opera di due uomini, muniti di coltello e di una bomboletta spray urticante nei termini precisamente descritti dalla persona offesa - ha confutato le conclusioni della sentenza del Tribunale addivenendo ad una motivazione rafforzata, conformemente ai principi di diritto affermatisi in tema di ribaltamento in appello della decisione assolutoria di primo grado. 2.3. Al riguardo, come è noto, si afferma in giurisprudenza che, "in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore" (così, tra le tante, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056, nella quale la S.C. ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è l'unico comune motivo di ricorso proposto. Osserva il Collegio come l'insieme giustificativo che connota la sentenza impugnata risulta immune da vizi od incongruenze di sorta, avendo la stessa adeguatamente spiegato le ragioni e le prove per cui si è ritenuta la responsabilità degli imputati. 3.1. Nello specifico, la Corte territoriale, dopo aver dato atto che, in astratto, l'unico elemento fattuale apparentemente inconciliabile con l'ipotesi accusatoria è rappresentato dalle risultanze dei tabulati telefonici delle utenze in uso agli imputati, la cui localizzazione sarebbe incompatibile con la loro presenza sul luogo e al momento della rapina, afferma testualmente: "... i tabulati dell'utenza 3298482906 (trovata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]) registravano una serie di chiamate tre le ore 22.00 e le ore 23.43 del 12/03/2013, rectius 13/03/2012; alle ore 22.11 risultano partite due chiamate alla Cotabo, società di gestione taxi; alle ore 23.43 la medesima utenza avrebbe agganciato la cella di via S.Marco, ma del Comune di Caste! S.[OSCURATO:PERSONA] e non di Bologna e alle ore 00.31 del 13/03/2012 era localizzata in via Rimesse, zona diversa, ma nemmeno particolarmente distante, da quella della rapina ...". Fatte queste premesse, la Corte territoriale, riconosce, tuttavia, che "... l'esame dei tabulati restituisce una ben diversa localizzazione degli imputati, i quali non si erano affatto allontanati da Bologna nella notte tra il 12 ed il 13 marzo ... [...] i tabulati localizzavano l'utenza 3298482906 in via Rimesse, alle ore 23.17, e lì era nuovamente localizzata alle ore 00,31. La differente localizzazione in via S.Carlo del Comune di Castel S.[OSCURATO:PERSONA], alle ore 23.43 deriva da un evidente errore di lettura dei tabulati, dai quali, invece, si evince che a Castel S.Pietro, a quell'ora, era localizzata l'utenza 3274296650, in contatto con quella del Soltani. Infatti, alle ore 23.43 risulta la duplice, contestuale registrazione del contatto tra le due utenze: l'una differisce dall'altra solo per l'indicazione della cella agganciata, rispettivamente quella di Bologna, via Rimesse, e quella di Castel S.[OSCURATO:PERSONA], via S.Carlo. La stessa duplice registrazione compare alle ore 23.30, quando già vi era stato un contatto tra le medesime utenze, che agganciavano le medesime celle. Sicchè, posto che non è in discussione la localizzazione dell'utenza del Soltani in Bologna alle ore 23.17 e alle ore 00.31, è materialmente impossibile che alle ore 23.30 e alle ore 23.43 egli si trovasse a Castel S.[OSCURATO:PERSONA], ove invece era localizzato, per l'appunto, l'interlocutore. Non senza rimarcare che l'uso frenetico dei cellulari cessa, appunto, alle ore 23.43, per riprendere alle ore 00.31, lasciando guarda caso scoperto proprio l'arco orario in cui è verificata la rapina, commessa in via S.Carlo, situata, come detto, in zona diversa, ma non particolarmente distante da via Rimesse ...". Da qui l'argomentata conclusione dei giudici di appello: "in definitiva, la differente conclusione del giudice di primo grado si fonda sulla atomistica valutazione della singola registrazione inerente la cella di Castel S.[OSCURATO:PERSONA], agganciata alle ore 23.43, senza considerare il flusso di comunicazioni precedenti e successive, la duplicazione di registrazioni per ciascuno dei contatti tra le due utenze e l'incompatibilità tra la indiscussa localizzazione del Soltani a Bologna in orario di poco precedente la sua pretesa localizzazione in Caste! S.[OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, una volta esclusa l'unica circostanza di fatto idonea ad introdurre un ragionevole dubbio in ordine alla presenza degli imputati a Bologna, all'ora e al momento del fatto, viene meno anche l'unico argomento effettivamente idoneo ad inficiare l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] non resta che ribadire come il riconoscimento degli odierni imputati da parte della persona offesa sia intervenuto a brevissima distanza temporale dal fatto, in un contesto che garantiva sia gli imputati, che la genuinità della identificazione (ossia una ricognizione cui partecipavano, affiancati al Soltani e al Beja, assistiti dal difensore, altre persone con caratteristiche fisiche simili); in quella sede, gli imputati sono stati riconosciuti dal Diodato ... in termini di assoluta certezza e, guarda caso, disponevano proprio di strumenti coincidenti con quelli adoperati per commettere la rapina". 3.2. Fermo quanto precede, palesemente infondato appare anche il rilievo di omessa motivazione circa la asserita incompatibilità dei profili personali di Soltani e Beja con gli autori della rapina. Anche sul punto la Corte territoriale dà risposta alla doglianza difensiva con ragionamento logico e immune da vizi riconoscendo che, la pur plausibile dedizione degli imputati a traffici illeciti (verosimilmente inerenti allo spaccio di stupefacenti), desumibile dalla disponibilità di cospicua somma di danaro e di molti telefoni cellulari, nonché dai numerosi contatti registrati dai traffici telefonici, non esclude affatto che essi abbiano commesso la rapina in contestazione. Con queste argomentate conclusioni i ricorrenti omettono di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna