CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08084/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 31 ottobre 2024 il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A motivo della decisione il Tribunale rilevava che il ricorrente non aveva fornito i dati richiesti dal primo giudice ad integrazione della autocertificazione presentata a mente dell'art. 79 DPR n.115/2002. Considerava il Tribunale che l'autocertificazione era del tutto generica e che pertanto non avrebbe consentito alcuna verifica da parte della autorità a ciò preposte. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore. Con unico motivo deduce violazione degli artt 76 e 79 DPR 115 2002. Con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, il ricorrente aveva presentato, a norma dell'art 79 DPR 115/2002, una autocertificazione nella quale, in conformità al disposto della norma citata, dichiarava di aver prodotto un reddito pari ad euro 2000, derivante da lavori saltuari, e di non aver prodotto alcun reddito nel proprio paese di origine. Il primo giudice aveva ordinato la integrazione della predetta dichiarazione con documentazione di varia natura, quale certificazione PRA, attestante la intestazione o meno di vetture; certificazioni INPS attestante la mancata percezione di assegni o indennità: bollette; indicazione specifica dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento. Il rigetto della istanza era motivato dalla mancata produzione della documentazione richiesta e il Tribunale, adito in sede di opposizione, aveva avallato detta motivazione, che invece era palesemente contraria al dettato normativo, in base al quale è richiesta la mera autocertificazione dell'ammontare del reddito, verificabile solo dal competente ufficio finanziario ed avente a tutti gli effetti valenza probatoria. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione proposta in ragione della genericità dell'autocertificazione prodotta dal ricorrente e della mancata integrazione della stessa. 3. L'art. 79, comma primo, lett. c) del DPR 115/2002 stabilisce che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio contiene una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito valutabile a tali fini. 4. Sempre secondo il complesso normativo regolante la ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice investito dell'istanza di ammissione, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, DPR 115/2002, può trasmettere l'istanza e l'autocertificazione alla amministrazione finanziaria se vi sono fondati motivi di ritenere che l'interessato non versi nella situazione reddituale legalmente prevista per la fruizione del beneficio, tenuto conto di elementi indicativi quali le risultanze del casellario, il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, le attività economiche eventualmente svolte. Non può dunque ritenersi, alla luce del chiaro dettato normativo, che la genericità della dichiarazione di autocertificazione possa implicare un automatico giudizio di inattendibilità della autocertificazione o impedire accertamenti da parte della competente amministrazione finanziaria: detti accertamento possono essere disposti dal giudice ove ricorrano i presupposti indicati dal citato art. 96, secondo comma, DPR n.115/2002. 5. Va aggiunto che l' art. 79 DPR n.115/2002 non impone alcun onere di allegare documentazione aggiuntiva e diversa dalla autocertificazione. La possibilità, per l'autorità giudiziaria procedente, di richiedere documentazione integrativa è prevista solo nel caso di cui al comma 3 dell'art. 96 DPR n.115/2002, riguardante la specifica ipotesi per cui si proceda per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. 6. Si impone conclusivamente l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa composizione. Roma, 5 febbraio 2025 tI Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te Foredana fli