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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 03584/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24014/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 484 / 1 5 , depositata il 09/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti D i [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe che ha accoltol’appello del contribuente avverso le sentenzedella C.t.p. di Vicenza che, invece, aveva rigettato i l ricorso avverso l’avviso di accertamento con i l quale , per l’anno di imposta 2005, era stato accertato, ai fini Ipref,un maggior reddito nella qualità di socio occulto della Electronic star s.r.l.

2. L’Ufficio, a seguito di un controllo nei confronti della società, emettevaun primo avviso di accertamento nei confronti di quest’ultima con il quale aveva rideterminato il reddito di impresa per l’anno di imposta 2005 derivante dalla contabilizzazione, nell’ambito di una frode carosello, di fatture in acquisto provenienti da altra società, la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] seguito, sul presupposto della ristretta base della società, emetteva ulteriore avviso di accertamento nei confronti del contribuente sul presupposto della distribuzione ai soci degli utili exra- contabili e della sua qualità di socio occulto .

L’Ufficio riteneva che [OSCURATO:PERSONA], marito dell’altra socia, [OSCURATO:PERSONA], si serviva quale schermo giuridico, per nascondere la propria qualità di socio, di una società di capitali con sede in Svizzera, la Nientermann s.a. socia della Electronic star s.r.l.

3. la C.t.p. rigettava il ricorso del contribuente mentre la C.t.r. ne accoglieva l’appello rilevando che il ricorrente era certamente l’amministratore di fatto della società ma che non vi era prova che ne fosse socio occulto.

Considerato che:

1. Conil primo motivo di ricorso principale la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2247 e 2729 cod. civ.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenza impugnata per aver escluso la qualità di socio occulto del contribuente, purin presenza di tutti gli elementi di fatto idonea a dimostrarla e di cui la stessa pronuncia ammetteva l’esistenza.

Assume che la qualità di amministratore di fatto era indizio rilevante anche della qualità di socio occulto, come desumibile dalla circostanza che unico altro socio era la moglie del contribuente; che ai sensi dell’art. 2475 cod. civ., salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci; che era stato ampiamente dimostrato che il Battistella aveva contribuito a finanziare le attività illecite della società; che non vi poteva essere altro interesse all’amministrazione della società se non la distribuzione degli utili.

2. Conil secondo motivo la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000.

Censura la sentenza impugnata per aver escluso la qualità di socio anche in ragione di quanto statuito da sentenza penale del Tribunale di Vicenza,che aveva ritenuto non sussistenti elementi probatori di detta qualità,pur in assenza di rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.

3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.

3.1. Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio, in tema di prova presuntiva, secondo cui i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento.Il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi ( ex plurimis Cass.21/03/2022, n. 9054).

In applicazione di questo principio, laCorte ha ritenuto censurabile la decisione in cui il giudice di merito si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (ex plurimis, Cass. 25/10/2019, n. 27410, Cass. 12/04/2018, n. 9059).

3.2. Ad avviso della C.t.r. non vi era alcuna prova che il Battistella fosse socio occulto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., –ovvero della società in capo alla quale erano stati accertati gli utili extracontabili oggetto della successiva presunzione di distribuzione ai soci, stante la ristrettezza della base sociale –né direttamente né a mezzo della società svizzera.

A tale conclusione è giunta pur avendo dato atto in sentenza che il Battistella, «fuori di ogni dubbio», era l’amministratore di fatto delle società coinvolta nella frode carosello, ivi inclusa quella attinta dall’accertamento e che il medesimo era il coniuge di [OSCURATO:PERSONA] che appariva come rappresentale legale (e che è pacificamente coniuge Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 del primo).

R ilevava, tuttavia che sia nel p.v.c. elevato nei confronti della societàche nella sentenza di patteggiamento, con cui era stata applicata al Battistella la pena conseguente alla contestata frode carosello, non si faceva riferimento alla Nintermann – ovvero alla società che risultava quale socia effettiva – né al ruolo ricoperto in quest’ultima da Battistella.

3.3. L a lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata evidenzia come la C.t.r. non abbiafatto buon governo dei principi in materia di prova presuntiva.

Va premesso che l'esistenza del rapporto sociale di fatto può risultare da indici rivelatori che siano, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali.

Ciò posto, la C.t.r. senza esaminare i numerosi elementi indiziari riportati nel corpo del ricorso e rinvenibili nell'avviso di accertamento, ne ha, atomistic amente, considerati solo alcuni; inoltre, non ha correttamente applicato i principi che regolano il ragionamento inferenziale tipico della prova critica, giacché, a fronte di una molteplicità di indizi,non ha dato conto di aver effettuato la doverosa ponderazione complessiva degli elementi comunque già isolati nella motivazione.

3.4. Sussiste quindi il vizio denunciato, dovendosi escludere che la violazione investa il merito della lite, riguardando, per contro, il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità (Cass. Sez.

U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, Cass. 25/10/2019, n. 27410, Cass.12/04/2018, n. 9059).

E’ pacifico sul punto che competa alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 cod . civ . alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagliartt. 2727e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte dipresunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass. 06/05/2021, n. 11985, Cass. 05/05/2017, n. 10973).

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, nel rispetto dei principi sopra indicati, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24014/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 484 / 1 5 , depositata il 09/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti D i [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe che ha accoltol’appello del contribuente avverso le sentenzedella C.t.p. di Vicenza che, invece, aveva rigettato i l ricorso avverso l’avviso di accertamento con i l quale , per l’anno di imposta 2005, era stato accertato, ai fini Ipref,un maggior reddito nella qualità di socio occulto della Electronic star s.r.l. 2. L’Ufficio, a seguito di un controllo nei confronti della società, emettevaun primo avviso di accertamento nei confronti di quest’ultima con il quale aveva rideterminato il reddito di impresa per l’anno di imposta 2005 derivante dalla contabilizzazione, nell’ambito di una frode carosello, di fatture in acquisto provenienti da altra società, la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] seguito, sul presupposto della ristretta base della società, emetteva ulteriore avviso di accertamento nei confronti del contribuente sul presupposto della distribuzione ai soci degli utili exra- contabili e della sua qualità di socio occulto . L’Ufficio riteneva che [OSCURATO:PERSONA], marito dell’altra socia, [OSCURATO:PERSONA], si serviva quale schermo giuridico, per nascondere la propria qualità di socio, di una società di capitali con sede in Svizzera, la Nientermann s.a. socia della Electronic star s.r.l. 3. la C.t.p. rigettava il ricorso del contribuente mentre la C.t.r. ne accoglieva l’appello rilevando che il ricorrente era certamente l’amministratore di fatto della società ma che non vi era prova che ne fosse socio occulto. Considerato che: 1. Conil primo motivo di ricorso principale la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2247 e 2729 cod. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenza impugnata per aver escluso la qualità di socio occulto del contribuente, purin presenza di tutti gli elementi di fatto idonea a dimostrarla e di cui la stessa pronuncia ammetteva l’esistenza. Assume che la qualità di amministratore di fatto era indizio rilevante anche della qualità di socio occulto, come desumibile dalla circostanza che unico altro socio era la moglie del contribuente; che ai sensi dell’art. 2475 cod. civ., salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci; che era stato ampiamente dimostrato che il Battistella aveva contribuito a finanziare le attività illecite della società; che non vi poteva essere altro interesse all’amministrazione della società se non la distribuzione degli utili. 2. Conil secondo motivo la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000. Censura la sentenza impugnata per aver escluso la qualità di socio anche in ragione di quanto statuito da sentenza penale del Tribunale di Vicenza,che aveva ritenuto non sussistenti elementi probatori di detta qualità,pur in assenza di rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi. 3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 3.1. Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio, in tema di prova presuntiva, secondo cui i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento.Il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi ( ex plurimis Cass.21/03/2022, n. 9054). In applicazione di questo principio, laCorte ha ritenuto censurabile la decisione in cui il giudice di merito si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (ex plurimis, Cass. 25/10/2019, n. 27410, Cass. 12/04/2018, n. 9059). 3.2. Ad avviso della C.t.r. non vi era alcuna prova che il Battistella fosse socio occulto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., –ovvero della società in capo alla quale erano stati accertati gli utili extracontabili oggetto della successiva presunzione di distribuzione ai soci, stante la ristrettezza della base sociale –né direttamente né a mezzo della società svizzera. A tale conclusione è giunta pur avendo dato atto in sentenza che il Battistella, «fuori di ogni dubbio», era l’amministratore di fatto delle società coinvolta nella frode carosello, ivi inclusa quella attinta dall’accertamento e che il medesimo era il coniuge di [OSCURATO:PERSONA] che appariva come rappresentale legale (e che è pacificamente coniuge Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 del primo). R ilevava, tuttavia che sia nel p.v.c. elevato nei confronti della societàche nella sentenza di patteggiamento, con cui era stata applicata al Battistella la pena conseguente alla contestata frode carosello, non si faceva riferimento alla Nintermann – ovvero alla società che risultava quale socia effettiva – né al ruolo ricoperto in quest’ultima da Battistella. 3.3. L a lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata evidenzia come la C.t.r. non abbiafatto buon governo dei principi in materia di prova presuntiva. Va premesso che l'esistenza del rapporto sociale di fatto può risultare da indici rivelatori che siano, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali. Ciò posto, la C.t.r. senza esaminare i numerosi elementi indiziari riportati nel corpo del ricorso e rinvenibili nell'avviso di accertamento, ne ha, atomistic amente, considerati solo alcuni; inoltre, non ha correttamente applicato i principi che regolano il ragionamento inferenziale tipico della prova critica, giacché, a fronte di una molteplicità di indizi,non ha dato conto di aver effettuato la doverosa ponderazione complessiva degli elementi comunque già isolati nella motivazione. 3.4. Sussiste quindi il vizio denunciato, dovendosi escludere che la violazione investa il merito della lite, riguardando, per contro, il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, Cass. 25/10/2019, n. 27410, Cass.12/04/2018, n. 9059). E’ pacifico sul punto che competa alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 cod . civ . alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagliartt. 2727e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte dipresunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass. 06/05/2021, n. 11985, Cass. 05/05/2017, n. 10973). 4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, nel rispetto dei principi sopra indicati, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributa
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