CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 37141/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36396-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA 80185250588; - intimato - avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni di fatto e di diritto: 1. con sentenza pubblicata in data 29/5/2018, la Corte di Appello di Genova, respingendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da altri litisconsorti, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta dagli appellanti, avente ad oggetto la declaratoria della illegittimità dei contratti a termine stipulati con il Ministero della Università, dell'Istruzione e della ricerca, la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive o, in via subordinata o aggiuntiva, al risarcimento del danno. A fondamento della decisione la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha dato atto che i dipendenti, odierni ricorrenti, erano stati immessi in ruolo e che tale immissione costituiva una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione e ha, conseguentemente, respinto le domande di conversione del rapporto e di risarcimento del danno. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione; il Ministero non ha svolto attività difensiva. La proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla parte ricorrente. Nell'imminenza dell'adunanza camerale le partì ricorrenti hanno depositato atti di rinuncia al ricorso. Ric. 2018 n. 36396 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- Poiché la controparte non si è costituita, non è necessaria la comunicazione né l'accettazione ai fini della pronuncia sull'estinzione, ai sensi dell'art.390 cod.proc.civ. Poiché non si tratta di una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, bensì di estinzione, la parte ricorrente non è tenuta al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 10E- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]