CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23757/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2808 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 2294/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/10/2021 R.G.N. 4311/2016;Numero registro generale 2394/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 23757/202605/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 22/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero del Lavorodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 6.1.1998 nella ex carriera direttiva, conqualifica di direttore amministrativo, poi posto fuori ruolo dal7.1.1998 al 31.8.2000 al Garante per la protezione dei datipersonali, presso i cui ruoli transitava in data 1.9.2000, coninquadramento prima nell’area direttiva, poi in quelladirigenziale livello 10, agiva dinanzi al tribunale di Romachiedendo accertarsi: "l'illegittimità dell'iscrizione del Dr.[OSCURATO:PERSONA] all'INPS all'atto del passaggio nei ruoli delGarante per la protezione dei dati personali e, quindi, l'obbligodi ripristinare la continuità del corretto rapporto assicurativo trail ricorrente e l'INPDAP, ora INPS, [OSCURATO:PERSONA], conconsequenziale ricongiunzione dei versamenti effettuati"; "ildiritto del Dr. [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere, in dipendenza dellacessazione del rapporto di pubblico impiego, la liquidazione delTFS e di un TFS unico, calcolato sull'intera anzianità di serviziomaturata alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] ecommisurato alla retribuzione da ultimo percepita prima diessere collocato in quiescenza".2. Il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazionepassiva dell'[OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei datipersonali; accoglieva il ricorso nei confronti dell'INPS; perl'effetto dichiarava che il ricorrente aveva diritto di ottenere laliquidazione del TFS unico calcolato sull'intera anzianità diservizio maturata alle dipendenze della pubblicaamministrazione e condannava l'INPS al pagamento dellasomma di € 261.916,50, oltre interessi.Numero registro generale 2394/20223. La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza dNi umero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 23757/2026primo grado, nel senso del diritto, nel lavoro pubblicDoat a pubblicazione 22/07/2026contrattualizzato, in caso di rapporto di lavoro intrattenuto conpiù enti pubblici senza soluzione di continuità, al trattamentounitario di fine servizio, con unica liquidazione dell’indennità dibuonuscita tenendo conto dell’anzianità di serviziocomplessivamente maturata.4. Ricorre per la cassazione parziale della sentenza d’appellol’[OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati personali, con unicomotivo limitato alla mancata ammissione della domandariconvenzionale proposta per la restituzione di quota parte dellesomme erroneamente versate alla parte privata a titolo di TFR(€ 90.000); resiste l’interessato con controricorso, contenentericorso incidentale condizionato, e con memoria. Non si ècostituito in questa sede l’INPS.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazionedell'art. 36 c.p.c. e degli artt. 2033 e 2036 c.c.; sostiene che laCorte di Appello ha erroneamente affermato che il difetto dilegittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] per la protezione deidati personali precludesse l'esame della domandariconvenzionale da essa proposta nei confronti dell’INPS perdifetto di connessione per titolo alla domanda principale; infatti,detta Autorità aveva chiesto in via riconvenzionale, in caso diaccoglimento del ricorso e di condanna dell’ente previdenzialeal pagamento in favore del ricorrente di un'unica indennità difine servizio per tutti i servizi prestati alle dipendenze delloStato, la condanna dell'INPS o del dott. [OSCURATO:PERSONA], anche insolido, a restituire a essa la somma corrisposta al medesimo atitolo di TFR per il periodo di servizio prestato presso l'Autorità,oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo.Numero registro generale 2394/20222. Il motivo, di natura processuale, è fondato. Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 23757/20263. La Corte d'Appello, sul punto, ha rilevato che, anche alDlaat a pubblicazione 22/07/2026stregua di quanto ritenuto dall'INPS con propria circolare del2010, l'unico legittimato passivo per la liquidazionedell'indennità di buonuscita è proprio tale ente, per cui ladomanda riconvenzionale non risulterebbe connessa per titoloalla domanda principale, potendo le richieste restitutorie trovareadeguato componimento nella sede processuale e con lemodalità di introduzione della domanda proprie del titolosuccessivo, anche tenendo conto della distinzione tra il rapportotra datore di lavoro ed ente previdenziale da quello tralavoratore ed ente previdenziale.4. Tuttavia, la corretta individuazione del soggettolegittimato passivo rispetto alla domanda di unica liquidazionedell’indennità di fine servizio non determina una deroga alleregole del simultaneus processus, come declinate dallagiurisprudenza di questa Corte.5. È stato, infatti, chiarito (Cass. n. 5484/2024) chel’ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto èsubordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titologià dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene allacausa come mezzo di eccezione, purché non ecceda lacompetenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia,se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento dicompetenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazionegiuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con ladomanda principale, tale da rendere consigliabile e opportunala celebrazione del simultaneus processus, secondo lavalutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto dimotivare al riguardo. Invero, qualora la domandariconvenzionale non ecceda la competenza del giudice dellaNumero registro generale 2394/2022causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titoloN umero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 23757/2026non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purchDéat a pubblicazione 22/07/2026sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli ilsimultaneus processus secondo la valutazione discrezionale delmedesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivarel'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale,senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per lamancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio; ciò inquanto l'art. 36 c.p.c. è sorretto da ratio da rapportarsi altradizionale principio dell'economia processuale, in seguitoampliato nel principio della ragionevole durata del processoconcentrare in un unico giudizio, purché non si travalichi lacompetenza per materia o per valore del giudice della causaprincipale, “domande riconvenzionali che dipendono dal titolodedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene allacausa come mezzo di eccezione” (Cass. n. 533/2020; v. ancheCass. n. 15271/2006, n. 27564/2011).6. La sentenza impugnata, nella parte relativa all’esercizio,quantunque discrezionale, del potere di diniego di esame delladomanda riconvenzionale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], risultacarente di adeguata motivazione sulle ragioni di deroga allaregola del simultaneus processus di cui all’art. 36 c.p.c., nontrattandosi di questione collegata alla legittimazione passiva, népreclusa dalle relative statuizioni (peraltro non più incontestazione). Essa deve, pertanto, essere cassata in partequa, con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversacomposizione al fine dell’esame delle questioni relativeall’ammissione della domanda riconvenzionale dell’Autoritàodierna ricorrente alla luce dei principi di diritto processualesopra richiamati.Numero registro generale 2394/20227. Rimane, di conseguenza, assorbito il ricorso incidentaleN umero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 23757/2026condizionato di parte controricorrente, avente ad oggettDoat a pubblicazione 22/07/2026denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 25d.P.R. 29.12.1973, n., 1032, 1 e 4 d. lgs. 30.6.1994, n. 479, 26d.l. 6.12.2011, n. 201, conv. in legge 22.12.2011, n.214, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., proposto appuntoin riferimento all’ipotesi di ritenuta fondatezza del ricorsodell'AGPDP avverso la sentenza della Corte d'Appello e chel’interessato si trovi quindi tenuto, alternativamente o in solidocon l'INPS, a rifondere all'[OSCURATO:PERSONA] quanto dalla stessacorrispostogli a titolo di TFR, con ogni consequenzialestatuizione in relazione ai conteggi formulati nelle conclusioni.8. Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorsoincidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Romain diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale della Sezionelavoro del 5 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi