Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16578/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che si richiama alla memoria depositata e conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si associa a quanto detto dal Procuratore Generale e si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di assoluzione emessa il 4.12.2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia a lui ascritto, condannandolo alla pena di anni due di reclusione e risarcimento alla parte civile [OSCURATO:PERSONA].

La calunnia sarebbe consistita nell'avere denunciato, pur sapendoli innocenti, due ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] del reato di falsità materiale ex art. 476 cod.pen., per avere questi ultimi falsamente attribuitoa [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un'ispezione presso lo stabilimento Euro-Steel di cui l'imputato è rappresentante legale, la commissione del reato di deposito di rifiuti non autorizzato sul terreno contraddistinto al mappale 3204 del Comune, nonché per avere falsamente classificato quali "rifiuti", anziché quali materiali cd. end of waste (cioè materiali già sottoposti ad interventi di recupero), dei prodotti metallici che in realtà non rivestivano più la qualifica contestata (in quanto lavorati per il recapito in fonderia).

2. Il ricorrente, tramite gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso fondato su tre motivi, riassunti di seguito nei termini funzionali all'esame del ricorso stesso, chiedendo l'annullamento, eventualmente con rinvio, della sentenza impugnata. 2.1 Con il primo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., derivante da un travisamento della prova rispetto all'oggetto della denuncia che avrebbe riguardato una pretesa falsità, coincidente solo con l'erronea classificazione da parte degli operanti del materiale ritrovato e della sua quantificazione, e non pure con l'asserito utilizzo dell'area per il deposito di tale materiale che, in effetti, non era stato autorizzato. 2.2 II secondo e il terzo motivo, insistono sulla violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in punto di prova del dolo di calunnia; l'imputato si è limitato a recepire il consiglio dei suoi consulenti, il tecnico ambientale Paolillo e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -come dimostrato dalla carta intestata della denuncia-, di proporre denuncia e va quindi esclusa la consapevolezza dell'innocenza degli incolpati.

In particolare, per quanto riguarda l'illogicità della motivazione in punto di prova del dolo di calunnia, la Corte si è basata sul fatto che l'imputato si era appoggiato a dei professionisti, deducendone che non poteva essere negligenza scusabile, mentre il giudice di primo grado aveva pronunciato l'assoluzione proprio per la stessa circostanza.

Mancherebbe, inoltre, la c.d. motivazione rafforzata, doverosa a seguito dell'assoluzione pronunciata in primo grado; i consigli tecnici a cui si era affidato [OSCURATO:PERSONA] e la complessità giuridica della vicenda, peraltro ribadita in sede di tribunale del riesame, è diventata prova di accusa presso la Corte di Milano, dove la qualità di consulente commerciale dell'imputato e l'assistenza dei professionisti è diventata prova della sua consapevolezza di accusare degli innocenti; nel caso in esame è stato sì risentito il tecnico Paolillo e poi uno degli operanti di [OSCURATO:PERSONA], oltre a risentire [OSCURATO:PERSONA], ma la lettura data della Corte è del tutto aspecifica e si (: ilimita a dare una diversa lettura senza spiegare gli errori del primo grado o senza introdurre valutazioni nuove. 2Infine, dal momento che Paolillo e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno, secondo la motivazione fatta della Corte, indotto il ricorrente a calunniare [OSCURATO:PERSONA], dovrebbero essere considerati concorrenti nel reato, e pertanto Paolillo non poteva essere sentito come semplice testimone, senza gli avvertimenti di legge.

3. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Il primo motivo implica una differente lettura del contenuto della denuncia, che il giudicante estende sino a ricomprendere il profilo di asserita falsità delle attestazioni degli operanti in ordine all'autorizzazione sull'utilizzo dell'area, sulla legittima collocazione del materiale e sul suo deposito, nell'ambito di un'operazione interpretativa non del tutto coerente ai profili di falsità per cui vi è stata la denuncia ritemuta calunniosa, nella quale in realtà gon si stigmatizza il tema dell'utilizzo non autorizzato del mappale 32O4 riportatinel capo di incolpazione nel quale, a sua volta, si riferisce come il ricorrente, nella stessa denuncia, avrebbe accusato gli agenti anche di avere a lui falsamente attribuito un utilizzo non autorizzato del mappale 3204, pur non potendo detta area essere destinata al deposito di materiale classificabile come rifiuto.

In realtà nella denuncia, allegata agli atti del ricorso, non si parla del mappale e del suo utilizzo.

Ne deriva una motivazione contradditoria nel valutare come integrati gli elementi della calunnia, in particolare dovendosi rilevare come la Corte di appello attribuisca un rilevante valore alla circostanza, indicandola quale certo riscontro della sussistenza materiale del delitto di calunnia.

3. Anche il secondo ed il terzo motivo sono fondati.

La Corte territoriale utilizza un percorso argomentativo in cui la prova del dolo della calunnia viene desunta - essenzialmente - dalla qualifica di [OSCURATO:PERSONA] di persona competente nel settore, nonché dalla circostanza dell'essersi fatto assistere da un consulente ambientale (Ing.

Paolillo), che, quale teste a discarico, ha confermato che a suo avviso il materiale in questione era materiale di recupero del tipo 'end of waste', avviabile alla fonderia, e non rifiuto; e da un avvocato di fiducia nella predisposizione e presentazione della denuncia-querela, che infatti risulterebbe redatta sulla carta intestata del legale.

Il giudicante, quindi, con una motivazione incoerente ed illogica, trae sostanzialmente dalle situazioni fattuali sopra individuate, gli elementi dimostrativi della consapevolezza certa da parte del ricorrente in merito all'innocenza dei/ 3pubblici ufficiali, senza tuttavia indicare le ragioni per tali circostanze - per come accertate in istruttoria - avrebbero dovuto giustificare l'inverosimiglianza della versione difensiva della buona fede del prevenuto, anziché confortarla, tanto più che il tema oggetto delle deduzioni formulate in denuncia ineriva ad un profilo eminentemente valutativo.

Peraltro, anche il giorno di deposito dell'atto di denuncia -che coincide con quello della celebrazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame, adito avverso il provvedimento di sequestro preventivo- è stato ritenuto un elemento da valutarsi come eccentrico rispetto alle finalità stesse della denuncia, in quanto asseritamente strumentale ad interferire sull'esito decisorio del procedimento incidentale, con argomenti assertivi rispetto al più ampio contesto dell'esistenza di un procedimento penale a carico dell'imputato e alle scelte sulla sua linea di difesa.

Né la Corte prende specificamente posizione su punti della decisione di primo grado valorizzati al fine della pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale - per carenza dell'elemento soggettivo, appunto -, quale quello afferente al contenuto dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che avrebbe stigmatizzato la difficile classificazione tecnica del materiale in oggetto (a supporto della soggettiva convinzione dell'imputato della effettiva attribuibilità al materiale ferroso della qualifica di prodotto cd. end of waste), con conseguente violazione anche dell'obbligo della cd. motivazione rafforzata.

In definitiva, né la sussistenza dell'elemento oggettivo né di quello soggettivo, risulta adeguatamente motivata dalla Corte di appello.

4. Va sottolineato come la Corte di cassazione debba pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, possa decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, e comunque se, per l'avvenuta disamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio di merito, il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez.

Un., n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831 - 01; Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026 Rv. 289324 - 01) Vale, nel caso in esame, l'applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 4Nel caso del giudizio di legittimità, l'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., tra i casi di "annullamento senza rinvio", prevede l'ipotesi in cui la Corte di cassazione ritenga di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altro caso in cui giudica superfluo il rinvio.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciata nel senso di ritenere consentita l'adozione di una decisione di annullamento senza rinvio, applicando una formula di proscioglimento alla quale sarebbe comunque tenuto il giudice di rinvio, in ossequio ai principi di diritto enunciati in sentenza (cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Rv. 279555).

Nel caso in esame, la conclusione assolutoria è fin d'ora imposta dall'esito del giudizio di primo grado, cui la Corte di appello ha contrapposto argomenti inidonei a sovvertire quel giudizio.

5. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, non apparendo possibile, in un eventuale giudizio di rinvio, acquisire nuovi e significativi elementi di giudizio.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che si richiama alla memoria depositata e conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si associa a quanto detto dal Procuratore Generale e si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di assoluzione emessa il 4.12.2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia a lui ascritto, condannandolo alla pena di anni due di reclusione e risarcimento alla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. La calunnia sarebbe consistita nell'avere denunciato, pur sapendoli innocenti, due ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] del reato di falsità materiale ex art. 476 cod.pen., per avere questi ultimi falsamente attribuitoa [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un'ispezione presso lo stabilimento Euro-Steel di cui l'imputato è rappresentante legale, la commissione del reato di deposito di rifiuti non autorizzato sul terreno contraddistinto al mappale 3204 del Comune, nonché per avere falsamente classificato quali "rifiuti", anziché quali materiali cd. end of waste (cioè materiali già sottoposti ad interventi di recupero), dei prodotti metallici che in realtà non rivestivano più la qualifica contestata (in quanto lavorati per il recapito in fonderia). 2. Il ricorrente, tramite gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso fondato su tre motivi, riassunti di seguito nei termini funzionali all'esame del ricorso stesso, chiedendo l'annullamento, eventualmente con rinvio, della sentenza impugnata. 2.1 Con il primo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., derivante da un travisamento della prova rispetto all'oggetto della denuncia che avrebbe riguardato una pretesa falsità, coincidente solo con l'erronea classificazione da parte degli operanti del materiale ritrovato e della sua quantificazione, e non pure con l'asserito utilizzo dell'area per il deposito di tale materiale che, in effetti, non era stato autorizzato. 2.2 II secondo e il terzo motivo, insistono sulla violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in punto di prova del dolo di calunnia; l'imputato si è limitato a recepire il consiglio dei suoi consulenti, il tecnico ambientale Paolillo e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -come dimostrato dalla carta intestata della denuncia-, di proporre denuncia e va quindi esclusa la consapevolezza dell'innocenza degli incolpati. In particolare, per quanto riguarda l'illogicità della motivazione in punto di prova del dolo di calunnia, la Corte si è basata sul fatto che l'imputato si era appoggiato a dei professionisti, deducendone che non poteva essere negligenza scusabile, mentre il giudice di primo grado aveva pronunciato l'assoluzione proprio per la stessa circostanza. Mancherebbe, inoltre, la c.d. motivazione rafforzata, doverosa a seguito dell'assoluzione pronunciata in primo grado; i consigli tecnici a cui si era affidato [OSCURATO:PERSONA] e la complessità giuridica della vicenda, peraltro ribadita in sede di tribunale del riesame, è diventata prova di accusa presso la Corte di Milano, dove la qualità di consulente commerciale dell'imputato e l'assistenza dei professionisti è diventata prova della sua consapevolezza di accusare degli innocenti; nel caso in esame è stato sì risentito il tecnico Paolillo e poi uno degli operanti di [OSCURATO:PERSONA], oltre a risentire [OSCURATO:PERSONA], ma la lettura data della Corte è del tutto aspecifica e si (: ilimita a dare una diversa lettura senza spiegare gli errori del primo grado o senza introdurre valutazioni nuove. 2Infine, dal momento che Paolillo e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno, secondo la motivazione fatta della Corte, indotto il ricorrente a calunniare [OSCURATO:PERSONA], dovrebbero essere considerati concorrenti nel reato, e pertanto Paolillo non poteva essere sentito come semplice testimone, senza gli avvertimenti di legge. 3. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Il primo motivo implica una differente lettura del contenuto della denuncia, che il giudicante estende sino a ricomprendere il profilo di asserita falsità delle attestazioni degli operanti in ordine all'autorizzazione sull'utilizzo dell'area, sulla legittima collocazione del materiale e sul suo deposito, nell'ambito di un'operazione interpretativa non del tutto coerente ai profili di falsità per cui vi è stata la denuncia ritemuta calunniosa, nella quale in realtà gon si stigmatizza il tema dell'utilizzo non autorizzato del mappale 32O4 riportatinel capo di incolpazione nel quale, a sua volta, si riferisce come il ricorrente, nella stessa denuncia, avrebbe accusato gli agenti anche di avere a lui falsamente attribuito un utilizzo non autorizzato del mappale 3204, pur non potendo detta area essere destinata al deposito di materiale classificabile come rifiuto. In realtà nella denuncia, allegata agli atti del ricorso, non si parla del mappale e del suo utilizzo. Ne deriva una motivazione contradditoria nel valutare come integrati gli elementi della calunnia, in particolare dovendosi rilevare come la Corte di appello attribuisca un rilevante valore alla circostanza, indicandola quale certo riscontro della sussistenza materiale del delitto di calunnia. 3. Anche il secondo ed il terzo motivo sono fondati. La Corte territoriale utilizza un percorso argomentativo in cui la prova del dolo della calunnia viene desunta - essenzialmente - dalla qualifica di [OSCURATO:PERSONA] di persona competente nel settore, nonché dalla circostanza dell'essersi fatto assistere da un consulente ambientale (Ing. Paolillo), che, quale teste a discarico, ha confermato che a suo avviso il materiale in questione era materiale di recupero del tipo 'end of waste', avviabile alla fonderia, e non rifiuto; e da un avvocato di fiducia nella predisposizione e presentazione della denuncia-querela, che infatti risulterebbe redatta sulla carta intestata del legale. Il giudicante, quindi, con una motivazione incoerente ed illogica, trae sostanzialmente dalle situazioni fattuali sopra individuate, gli elementi dimostrativi della consapevolezza certa da parte del ricorrente in merito all'innocenza dei/ 3pubblici ufficiali, senza tuttavia indicare le ragioni per tali circostanze - per come accertate in istruttoria - avrebbero dovuto giustificare l'inverosimiglianza della versione difensiva della buona fede del prevenuto, anziché confortarla, tanto più che il tema oggetto delle deduzioni formulate in denuncia ineriva ad un profilo eminentemente valutativo. Peraltro, anche il giorno di deposito dell'atto di denuncia -che coincide con quello della celebrazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame, adito avverso il provvedimento di sequestro preventivo- è stato ritenuto un elemento da valutarsi come eccentrico rispetto alle finalità stesse della denuncia, in quanto asseritamente strumentale ad interferire sull'esito decisorio del procedimento incidentale, con argomenti assertivi rispetto al più ampio contesto dell'esistenza di un procedimento penale a carico dell'imputato e alle scelte sulla sua linea di difesa. Né la Corte prende specificamente posizione su punti della decisione di primo grado valorizzati al fine della pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale - per carenza dell'elemento soggettivo, appunto -, quale quello afferente al contenuto dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che avrebbe stigmatizzato la difficile classificazione tecnica del materiale in oggetto (a supporto della soggettiva convinzione dell'imputato della effettiva attribuibilità al materiale ferroso della qualifica di prodotto cd. end of waste), con conseguente violazione anche dell'obbligo della cd. motivazione rafforzata. In definitiva, né la sussistenza dell'elemento oggettivo né di quello soggettivo, risulta adeguatamente motivata dalla Corte di appello. 4. Va sottolineato come la Corte di cassazione debba pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, possa decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, e comunque se, per l'avvenuta disamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio di merito, il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. Un., n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831 - 01; Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026 Rv. 289324 - 01) Vale, nel caso in esame, l'applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 4Nel caso del giudizio di legittimità, l'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., tra i casi di "annullamento senza rinvio", prevede l'ipotesi in cui la Corte di cassazione ritenga di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altro caso in cui giudica superfluo il rinvio. Del resto, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciata nel senso di ritenere consentita l'adozione di una decisione di annullamento senza rinvio, applicando una formula di proscioglimento alla quale sarebbe comunque tenuto il giudice di rinvio, in ossequio ai principi di diritto enunciati in sentenza (cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Rv. 279555). Nel caso in esame, la conclusione assolutoria è fin d'ora imposta dall'esito del giudizio di primo grado, cui la Corte di appello ha contrapposto argomenti inidonei a sovvertire quel giudizio. 5. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, non apparendo possibile, in un eventuale giudizio di rinvio, acquisire nuovi e significativi elementi di giudizio. P P.Q.M