Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26177/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo u2A,U,221,• )-2- )t-e 4A--<" udito il ffensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato di furto, aggravato, di energia elettrica. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione degli articoli 624 e 625 codice penale e degli articoli 191, 62, 63 nel codice di rito e 202 disposizioni di attuazione.

La Corte di appello ha travisato la prova, segnatamente il verbale di verifica nonché la deposizione del test Virzì, tecnico dell'Enel, incaricato del controllo della fornitura.

Nel verbale la signora Salmeri non dichiarava alcunché, risultava solo presente in casa e sottoscriveva l'atto.

L'utenza era invece intestata al figlio [OSCURATO:PERSONA] non indagato.

Solo in dibattimento il teste riferiva che la signora avrebbe dichiarato verbalmente di essere l'utilizzatrice dell'utenza ma di ciò non si dà atto nel verbale.

La corte di appello erroneamente qualifica la dichiarazione testimoniale del Virzì come dichiarazione confessoria della Salmeri resa al momento del controllo; in realtà il tecnico ha riferito una circostanza che non è stata oggetto di verbalizzazione.

Pertanto è illogica la motivazione della sentenza impugnata che attribuisce all'imputata una " dichiarazione confessoria resa al tecnico ".Tale dichiarazione è in ogni caso inutilizzabile perché la Salmeri in quella fase rivestiva già, anche se non formalmente, la qualifica di indagata.

Illogica è altresì la motivazione nella parte in cui afferma che il tecnico Enel non sia un pubblico ufficiale.

Egli lo è invece a tutti gli effetti e la sua è un'attività inquadrabile in quella di ispezione o vigilanza di cui all'art. 220 disp. att. del codice di rito, con la conseguenza che qualora emergano indizi di reato occorre procedere secondo le modalità previste da tale disposizione, altrimenti la parte redatta dopo detta emersione non può essere utilizzata.

Le dichiarazioni rese dal teste Virzi sono quindi inutilizzabili nella parte in cui egli riferisce su quanto appreso dall'indagata, che in quel momento era già indagata per il solo fatto di essere in casa. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione degli artt. 191 e 63 del codice di rito e 624, 625 cod. pen.; la motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria, emerge infatti che l'utenza Enel era intestata al figlio dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] che non è stato indagato laddove risulta rinviato a giudizio l'altro figlio Filippo, assolto i primo grado. [OSCURATO:PERSONA] era l'unica ad essere presente al controllo.

La corte territoriale pur avendo affermato che "...la stessa appare essere prestata a fare da capro espiatorio nella vicenda /4eè- tenendo indenni dal processo i due figli ", in maniera contraddittoria conclude pei per la conferma della colpevolezza dell'imputata. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione degli artt. 132, 133, 81 cod. pen.

In primo grado si è inflitta unicamente la pena di mesi sei per il furto semplice senza aumento per l'aggravante di cui all'art. 625 cod. pen., neppure esplicitata nell'imputazione, sicchè andava rilevata l'assenza di querela e dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale (a nulla potendo rilevare che invece nella pronuncia di secondo grado vi sia poi nell'imputazione l'indicazione di un secondo comma dell'art. 625 cod. pen.).

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo, che invoca il riconoscimento della inutilizzabilità della testimonianza resa dal verificatore dell'Enel nella parte in cui riferisce su quanto avrebbe al medesimo riferito l'imputata durante l'ispezione presso l'abitazione, è manifestamente infondato.

Innanzitutto, pur a voler ritenere che l'attività di verifica del personale incaricato dalla società che somministra l'energia rientra tra quelle regolate dall'art. 220 disp. att. c.p.p. (cfr. di recente [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 45253 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282286 - 01), non è poi così scontata l'applicazione delle disposizioni invocate dal ricorrente rispetto alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputata, in quella fase, al verificatore, dal momento che l'art. 220 disp. att., del codice di rito, prevede esclusivamente che " [ ...] gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice", laddove, a rigore, le eventuali dichiarazioni rese dalla persona presente al momento della verifica non sono propriamente qualificabili come " atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro...".

In ogni caso, per quel che qui rileva, basti osservare che il ricorrente non ha comunque fornito la cd. prova di resistenza.

Si rammenta che infatti, in tal caso, sarebbe stato onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo à compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), laddove nel caso di specie è piuttosto emerso (e di ciò si dà atto nella pronuncia impugnata) che la Salmeri abitava nella casa in cui era collocato il contatore oggetto di verifica, ed era quindi quanto meno una delle utilizzatrici dell'energia elettrica sottratta.

D'altronde lo stesso ricorrente nell'atto di appello evidenziava che dal verbale di verifica risultasse come lo stesso verificatore avesse di sua iniziativa accertato e trascritto - senza una dichiarazione confessoria della Salmeri - testualmente " Presente l'utilizzatrice dell'allaccio diretto signora [OSCURATO:PERSONA] ".

1.2. Il secondo motivo è anch'esso privo di pregio, vertendo su una mera annotazione, evidentemente svolta ad colorandum dalla corte territoriale e certamente di per sé non idonea a mettere in crisi il complessivo costrutto argomentativo su cui le conformi sentenze di primo e secondo grado si fondano.

1.3. Il terzo motivo non considera che, a differenza di quanto espone, l'aggravante della violenza sulle cose risulta non solo espressamente contestata ma anche considerata dal giudice di merito che dichiarava infatti le concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (ovvero alla recidiva e all'aggravante di cui all'art. 625 cod. pen., entrambe contestate).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo u2A,U,221,• )-2- )t-e 4A--<" udito il ffensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato di furto, aggravato, di energia elettrica. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione degli articoli 624 e 625 codice penale e degli articoli 191, 62, 63 nel codice di rito e 202 disposizioni di attuazione. La Corte di appello ha travisato la prova, segnatamente il verbale di verifica nonché la deposizione del test Virzì, tecnico dell'Enel, incaricato del controllo della fornitura. Nel verbale la signora Salmeri non dichiarava alcunché, risultava solo presente in casa e sottoscriveva l'atto. L'utenza era invece intestata al figlio [OSCURATO:PERSONA] non indagato. Solo in dibattimento il teste riferiva che la signora avrebbe dichiarato verbalmente di essere l'utilizzatrice dell'utenza ma di ciò non si dà atto nel verbale. La corte di appello erroneamente qualifica la dichiarazione testimoniale del Virzì come dichiarazione confessoria della Salmeri resa al momento del controllo; in realtà il tecnico ha riferito una circostanza che non è stata oggetto di verbalizzazione. Pertanto è illogica la motivazione della sentenza impugnata che attribuisce all'imputata una " dichiarazione confessoria resa al tecnico ".Tale dichiarazione è in ogni caso inutilizzabile perché la Salmeri in quella fase rivestiva già, anche se non formalmente, la qualifica di indagata. Illogica è altresì la motivazione nella parte in cui afferma che il tecnico Enel non sia un pubblico ufficiale. Egli lo è invece a tutti gli effetti e la sua è un'attività inquadrabile in quella di ispezione o vigilanza di cui all'art. 220 disp. att. del codice di rito, con la conseguenza che qualora emergano indizi di reato occorre procedere secondo le modalità previste da tale disposizione, altrimenti la parte redatta dopo detta emersione non può essere utilizzata. Le dichiarazioni rese dal teste Virzi sono quindi inutilizzabili nella parte in cui egli riferisce su quanto appreso dall'indagata, che in quel momento era già indagata per il solo fatto di essere in casa. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione degli artt. 191 e 63 del codice di rito e 624, 625 cod. pen.; la motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria, emerge infatti che l'utenza Enel era intestata al figlio dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] che non è stato indagato laddove risulta rinviato a giudizio l'altro figlio Filippo, assolto i primo grado. [OSCURATO:PERSONA] era l'unica ad essere presente al controllo. La corte territoriale pur avendo affermato che "...la stessa appare essere prestata a fare da capro espiatorio nella vicenda /4eè- tenendo indenni dal processo i due figli ", in maniera contraddittoria conclude pei per la conferma della colpevolezza dell'imputata. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione degli artt. 132, 133, 81 cod. pen. In primo grado si è inflitta unicamente la pena di mesi sei per il furto semplice senza aumento per l'aggravante di cui all'art. 625 cod. pen., neppure esplicitata nell'imputazione, sicchè andava rilevata l'assenza di querela e dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale (a nulla potendo rilevare che invece nella pronuncia di secondo grado vi sia poi nell'imputazione l'indicazione di un secondo comma dell'art. 625 cod. pen.). 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo, che invoca il riconoscimento della inutilizzabilità della testimonianza resa dal verificatore dell'Enel nella parte in cui riferisce su quanto avrebbe al medesimo riferito l'imputata durante l'ispezione presso l'abitazione, è manifestamente infondato. Innanzitutto, pur a voler ritenere che l'attività di verifica del personale incaricato dalla società che somministra l'energia rientra tra quelle regolate dall'art. 220 disp. att. c.p.p. (cfr. di recente [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 45253 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282286 - 01), non è poi così scontata l'applicazione delle disposizioni invocate dal ricorrente rispetto alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputata, in quella fase, al verificatore, dal momento che l'art. 220 disp. att., del codice di rito, prevede esclusivamente che " [ ...] gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice", laddove, a rigore, le eventuali dichiarazioni rese dalla persona presente al momento della verifica non sono propriamente qualificabili come " atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro...". In ogni caso, per quel che qui rileva, basti osservare che il ricorrente non ha comunque fornito la cd. prova di resistenza. Si rammenta che infatti, in tal caso, sarebbe stato onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo à compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), laddove nel caso di specie è piuttosto emerso (e di ciò si dà atto nella pronuncia impugnata) che la Salmeri abitava nella casa in cui era collocato il contatore oggetto di verifica, ed era quindi quanto meno una delle utilizzatrici dell'energia elettrica sottratta. D'altronde lo stesso ricorrente nell'atto di appello evidenziava che dal verbale di verifica risultasse come lo stesso verificatore avesse di sua iniziativa accertato e trascritto - senza una dichiarazione confessoria della Salmeri - testualmente " Presente l'utilizzatrice dell'allaccio diretto signora [OSCURATO:PERSONA] ". 1.2. Il secondo motivo è anch'esso privo di pregio, vertendo su una mera annotazione, evidentemente svolta ad colorandum dalla corte territoriale e certamente di per sé non idonea a mettere in crisi il complessivo costrutto argomentativo su cui le conformi sentenze di primo e secondo grado si fondano. 1.3. Il terzo motivo non considera che, a differenza di quanto espone, l'aggravante della violenza sulle cose risulta non solo espressamente contestata ma anche considerata dal giudice di merito che dichiarava infatti le concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (ovvero alla recidiva e all'aggravante di cui all'art. 625 cod. pen., entrambe contestate). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
Sentenza Cassazione n. 26177/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris