CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 40682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che Leonardo LORUSSO, per il tramite del difensore, propone ricorso per vizio di motivazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare, avanzata in qualità di collaboratore della giustizia ai sensi dell'art. 16-nonies I. n. 82/1991; RILEVATO che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, in pendenza del giudizio di cassazione, risulta dal [OSCURATO:PERSONA] che il predetto ricorrente ha ottenuto la liberazione per intervenuta espiazione della pena (la sua uscita dal carcere risale, in particolare, alla data del 14 gennaio 2022); CONSIDERATO che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chíappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]