CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 11861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'atto di appello presentato per l' imputato e relativo al trattamento sanzionatorio per il reato di bancarotta fraudolenta, rilevandone la mancanza di specificità dei motivi di appello. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale. Il ricorsi è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie l'atto di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta,che ha sottolineato la assenza di argomentazioni in fatto e diritto a sostegno del motivo di gravame non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le pseudoargomentazioni del ricorrente si risolvono in una mera richiesta di trattamento sanzionatorio maggiormente benevolo. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].s-a [OSCURATO:PERSONA] ) i ) ' [OSCURATO:PERSONA] C LERIA oggi