CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 22799/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sette mesi di arresto ed € 1.200,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Livorno il 30.8.2019; Ritenuto che con il primo motivo, riguardante la violazione dell'art. 131bis c.p., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); la dimensione dell'oggetto metallico (44,5 centimetri di lunghezza e quasi 2 di diametro), la capacità offensiva, le modalità di trasporto in tempo di notte, sono state evidenziate per segnalare l'oggettiva gravità del pericolo che poteva derivare l'uso dell'arma impropria, che non poteva avere alcuna alternativa destinazione lecita; tali dati sono stati correlati anche ai gravi precedenti penali del condannato, tra i quali se ne segnala uno specifico; con questi elementi il ricorso non si confronta, assertivamente evocando l'episodicità della condotta e l'esiguità dell'offesa; che, con il secondo motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si svolgono considerazioni in diritto smentite dalla costante giurisprudenza, che richiede elementi positivi a favore dell'imputato (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il CTsiglie