CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 10258/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 120. R.G. 31077 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge processuale in relazione alla diagnosi di inammissibilità dell'atto di appello formulata dalla Corte territoriale, è a sua volta generico per indeterminatezza perché esso stesso privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non in grado di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali, rispetto alla articolata e puntuale motivazione della sentenza di primo grado, l'impugnazione di merito si risolveva in affermazioni apodittiche e di stile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]