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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 48988/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che è esaminata l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], convertito in ricorso per cassazione l'appello proposto dal difensore per suo conto, avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Giudice di Pace di Firenze in data 22 marzo 2023 in relazione al delitto di cui all'art. 595 cod. pen. (fatto commesso in Figline ed [OSCURATO:PERSONA] in data prossima al 6 giugno 2019); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'incompletezza dell'istruttoria dibattimentale e deduce l'erronea valutazione delle prove ammesse, poste a sostegno del giudizio di responsabilità dell'imputato, dubitando, quindi, della tenuta dell'impianto motivazionale posto a fondamento della ritenuta responsabilità, è generico e non consentito in questa sede, perché senza neppure allegare gli specifici elementi di decisiva utilità ai fini del giudizio delle prove non ammesse dal giudice di pace, pretende, attraverso una diversa lettura di quelle, invece raccolte, di rimettere in discussione l'apprezzamento delle stesse, compiuto in maniera non implausibile dal giudice di merito (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa della sentenza impugnata [in cui il giudice di merito ha ritenuto confermata la versione dei fatti resa dalla parte offesa sulla base delle prove testimoniali assunte (Ceccarelli e Bianchi)], che non è manifestamente illogica neppure con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato (vedasi pag. 2 della sentenza impucinata); - che il secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Igs. 274/2000, oltre ad essere generico, in quanto il ricorrente non ha neppure allegato di avere avanzato richiesta di applicazione dell'istituto in parola, è altresì manifestamente infondato, posto che, all'udienza del 2 febbraio 2022, la persona offesa ha dichiarato di voler proseguire nell'accertamento della responsabilità dell'imputato; - che il terzo motivo, volto a denunciare la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, in tema di esimente della provocazione, in materia di delitti contro l'onore, il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599, comma 2, cod. pen., con la locuzione avverbiale "subito dopo", pur nella elasticità con cui dev'essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira: conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale Iodio o il rancore a lungo covato, (Sez. 5, n. 29384 del 06/06/2006, Rv. 235005), come nel caso di specie; - che il quarto motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 2 della sentenza impucinata, in cui il giudice ha dato conto dell"iter logico seguito nella determinazione della pena); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 novembre 2023 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che è esaminata l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], convertito in ricorso per cassazione l'appello proposto dal difensore per suo conto, avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Giudice di Pace di Firenze in data 22 marzo 2023 in relazione al delitto di cui all'art. 595 cod. pen. (fatto commesso in Figline ed [OSCURATO:PERSONA] in data prossima al 6 giugno 2019); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'incompletezza dell'istruttoria dibattimentale e deduce l'erronea valutazione delle prove ammesse, poste a sostegno del giudizio di responsabilità dell'imputato, dubitando, quindi, della tenuta dell'impianto motivazionale posto a fondamento della ritenuta responsabilità, è generico e non consentito in questa sede, perché senza neppure allegare gli specifici elementi di decisiva utilità ai fini del giudizio delle prove non ammesse dal giudice di pace, pretende, attraverso una diversa lettura di quelle, invece raccolte, di rimettere in discussione l'apprezzamento delle stesse, compiuto in maniera non implausibile dal giudice di merito (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa della sentenza impugnata [in cui il giudice di merito ha ritenuto confermata la versione dei fatti resa dalla parte offesa sulla base delle prove testimoniali assunte (Ceccarelli e Bianchi)], che non è manifestamente illogica neppure con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato (vedasi pag. 2 della sentenza impucinata); - che il secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Igs. 274/2000, oltre ad essere generico, in quanto il ricorrente non ha neppure allegato di avere avanzato richiesta di applicazione dell'istituto in parola, è altresì manifestamente infondato, posto che, all'udienza del 2 febbraio 2022, la persona offesa ha dichiarato di voler proseguire nell'accertamento della responsabilità dell'imputato; - che il terzo motivo, volto a denunciare la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, in tema di esimente della provocazione, in materia di delitti contro l'onore, il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599, comma 2, cod. pen., con la locuzione avverbiale "subito dopo", pur nella elasticità con cui dev'essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira: conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale Iodio o il rancore a lungo covato, (Sez. 5, n. 29384 del 06/06/2006, Rv. 235005), come nel caso di specie; - che il quarto motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 2 della sentenza impucinata, in cui il giudice ha dato conto dell"iter logico seguito nella determinazione della pena); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il cons
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