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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 00319/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che APICELLA Stefania - condannata anche in appello per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/03/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Milano deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle prove acquisite ex art. 507 cod. proc. pen. dal giudice di primo grado, e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo sia palesemente inammissibile per genericità, avendo la difesa prospettato un abuso dello strumento di cui all'art. 507 cod. proc. pen. senza minimamente confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata né, tanto meno, con la costante elaborazione giurisprudenziale in materia, ampiamente richiamata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 11 segg. della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo alla motivazione della Corte d'Appello in ordine alla congruità del modesto discostamento dal minimo edittale, con la valorizzazione della gravità dei fatti reiterati nel tempo, e con il precedente a carico (cfr. pag. 14): motivazione del tutto immune da criticità qui deducibili, e ampiamente idonea a supportare il modesto dscostamento dal minimo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am mende P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rohi , il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re e tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che APICELLA Stefania - condannata anche in appello per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/03/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Milano deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle prove acquisite ex art. 507 cod. proc. pen. dal giudice di primo grado, e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo sia palesemente inammissibile per genericità, avendo la difesa prospettato un abuso dello strumento di cui all'art. 507 cod. proc. pen. senza minimamente confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata né, tanto meno, con la costante elaborazione giurisprudenziale in materia, ampiamente richiamata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 11 segg. della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo alla motivazione della Corte d'Appello in ordine alla congruità del modesto discostamento dal minimo edittale, con la valorizzazione della gravità dei fatti reiterati nel tempo, e con il precedente a carico (cfr. pag. 14): motivazione del tutto immune da criticità qui deducibili, e ampiamente idonea a supportare il modesto dscostamento dal minimo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am mende P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rohi , il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re e tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00319/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris