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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46303/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 29/02/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Parma in data 22/03/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa per i reati di rapina aggravata in concorso e di lesioni personali aggravate in concorso.

L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in relazione agli artt. 546 lett. e) e 530, comma 2 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge in relazione all'art. 114, comma 1 cod. pen. (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo, evidenzia il Collegio come la ricorrente abbia reiterato la medesima questione già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul motivo di appello titolato "eccessività della pena irrogata in ordine alla particolare tenuità dell'apporto dell'imputata alla realizzazione della fattispecie" avendo la ricorrente dedotto un generico contributo "caratterizzato da particolare tenuità" non corrispondente e, soprattutto, non descrittivo della diversa "opera di minima importanza di cui all'art. 114, comma 1 cod. pen.": da qui la genericità del motivo di appello (che si riverbera nel corrispondente motivo di ricorso per cassazione) e della sua legittima non scrutinabilità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L IGI A OSTINACC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 29/02/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Parma in data 22/03/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa per i reati di rapina aggravata in concorso e di lesioni personali aggravate in concorso. L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in relazione agli artt. 546 lett. e) e 530, comma 2 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge in relazione all'art. 114, comma 1 cod. pen. (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo, evidenzia il Collegio come la ricorrente abbia reiterato la medesima questione già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul motivo di appello titolato "eccessività della pena irrogata in ordine alla particolare tenuità dell'apporto dell'imputata alla realizzazione della fattispecie" avendo la ricorrente dedotto un generico contributo "caratterizzato da particolare tenuità" non corrispondente e, soprattutto, non descrittivo della diversa "opera di minima importanza di cui all'art. 114, comma 1 cod. pen.": da qui la genericità del motivo di appello (che si riverbera nel corrispondente motivo di ricorso per cassazione) e della sua legittima non scrutinabilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L IGI A OSTINACC
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