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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 17329/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23559/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 138786 del 17/5/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] proponeva tempestivo ricorso per revocazione ex art. 391-bisc.p.c. dell ’ ordinanza di questa Corte n. 13876 del 17/5/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso rubricato al n. 24373/2021 R.G.; −non svolgevano difese [OSCURATO:PERSONA] (già controricorrente) e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (già intimati); −a ll’esito della camera di consiglio del 21 / 5 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente, si osserva che, c on specifico riferimento alle sentenze/ordinanze della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte (è sufficiente richiamare, ex multis , Cass. Sez.

U., 19/07/2024, n. 20013, Cass. n. 35879 del 2022, Cass. n. 29634 del 2019, Cass. n. 12283 del 2004, Cass. n. 3652 del 2006, Cass. n. 10637 del 2007, Cass. n. 5075 del 2008, Cass. n. 22171 del 2010, Cass. n. 27094 del 2011, Cass. n. 4456 del 2015, Cass. n. 24355 del 2018, Cass. n. 26643 del 2018) e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari inda- gini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il conte- nuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa; −ciò posto, si osserva che, col primo motivo, si deduce «Errore di fatto risultante dalla stessa ordinanza, a causa di un contrasto insanabile tra quanto affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza impugnata e gli atti di causa.

Il riferimento è all’inammissibilità dichiarata per il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per la cosiddetta “doppia conforme” exart. 348-ter, comma 5, c.p.c., mentre in un’altra parte della stessa ordi- nanza il primo motivo di ricorso viene correttamente riferito a una violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.

Inoltre e di conseguenza all ’ errore di cui sopra nel non avere percepito che il ricorso aveva esposto che la normativa regionale distingue chiaramente le due fattispecie ([OSCURATO:PERSONA]- nale n. 2153/98) perdita di priorità e decadenza dal contributo.

Questo er- rore ha determinatoun giudizio ingiusto e deve essere considerato decisivo per la revisione della decisione.»; −il motivo è inammissibile; −anche a voler configurare come errore di fatto la qualificazione del primo motivo del ricorso originario come proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e non del n. 5 della citata disposizione (il che non è, sia perché l’ordinanza impugnata inquadra correttamente la censura come «violazione di legge», sia perché un’erronea qualificazione può integrare, al più, un errore di diritto), la doglianza non intercetta l’ulteriore ragione di inammissibilità individuata dalla Corte che ravvisa «l’inammissibilità che de- riva dalla censura dell’attività interpretativa del negozio giuridico, di esclu- siva spettanza del giudice di merito e, in quanto tale, sottratta al sindacato della Suprema Corte»; −nemmeno integra un errore di fatto la prospettata (invero, in modo poco perspicuo) distinzione nella normativa regionale, la cui interpretazione rientra in un giudizio di diritto; −col secondo motivo si deduce «Errore di fatto risultante dalla stessa ordinanza, a causa di un contrasto insanabile tra quanto affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza impugnata e gli atti di causa.

Il riferimento è all’inammissibilità dichiarata per il secondo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 n. 5, nonostante fosse stato presentato ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. ed all’omessa percezione dell’argomento del ricorso circa il fatto passato in giudicato quanto al pagamento della prestazione professionale di Primucci avvenuta in corso di causa risultante dalle sentenze di primo e secondo grado e le conseguenze sull’accettazione dell’opera professionale di reda- zione deposito del progetto nonché sul tipo di contratto professionale og- getto della controversia che non prevedeva che Primucci avesse un incarico professionale per ottenere fondi pubblici, ma solo per la presentazione di un progetto.»; −il motivo è inammissibile; −l ’ ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la seconda censura del ricorso originario perché «La lettura del motivo non evidenzia alcuna anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzional- mente rilevante secondo il noto precedente n. 8053/2014 delle SU della Suprema Corte. … il motivo afferma una lacunosa contraddittorietà e gene- rica apoditticità della motivazione in contrapposizione a mere contestazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta di 1° grado (avere avuto solo una delega alla presentazione del progetto e non anche un incarico esteso all’ottenimento del contributo pubblico), omettendo di riferire se tale questione sia confluita in un motivo di appello, sì da impedire la formazione di un giudicato interno sul punto, in violazione del principio di autosuffi- cienza rinverdito da Cass SU n. 34469/2019 »; −palesemente estranee ad un errore di fatto sono le deduzioni del ri- corrente circa una pretesa discrasia tra la motivazione della sentenza im- pugnata e le risultanze probatorie documentali; −col terzo motivo si deduce «Errore di fatto risultante dagli atti di causa.

Si contesta alla Suprema Corte di aver commesso un errore percet- tivo nel dichiarare l’inammissibilità del terzo e quarto motivo di ricorso.

In particolare, la Corte non ha colto: 1) Errata percezione del nesso temporale tra rinuncia alla DIA, inserimento in graduatoria e perdita di priorità : La Corte ha erroneamente ritenuto che la rinuncia alla DIA da parte di Primucci nel 2004 sia stata la causa della perdita di priorità per il contributo, senza considerare che: • la DIA fu rinunciata nel 2004 (come confermato dalla sentenza di secondo grado), • l’immobile fu successivamente inserito in graduatoria nel 2005, •la perdita della priorità avvenne solo nel 2007-2008, per motivi legati alla destinazione catastale dell’immobile.

Questo errore ha portato la Corte a dedurre erroneamente che la rinuncia alla DIA fosse la causa della perdita del contributo, mentre in realtà essa agevolò l’inseri- mento in graduatoria. 2) Mancata percezione della destinazione catastale al momento del sisma come fatto oggettivo e non modificabile “fatto inconte- stabile”: La Corte ha frainteso la natura della destinazione catastale dell’im- mobile al momento del sisma (cantina/magazzino), presupponendo che Pri- mucci potesse intervenire su tale destinazione per adeguarla alle esigenze del finanziamento.

In realtà, questa classificazione, risalente al momento del sisma, era un limite oggettivo che impediva l ’ accesso alla priorità del contributo, condizione non modificabile da Primucci.

A pagina 6 dell’ordi- nanza, la Corte afferma erroneamente che Primucci “non ha compiuto i do- verosi accertamenti sull’abitabilità e sulla destinazione d’uso dell’immobile,” ma in atti risulta che la destinazione catastale fosse già un fatto giuridico definito e non contestabile.». −il motivo è inammissibile; −la qui gravata ordinanza ha statuito che il terzo «motivo è inammis- sibile in quanto, oltre a indurre il giudice di legittimità a nuove valutazioni in fatto - inammissibili per quanto sopra detto riguardo al primo motivo - , non si confronta adeguatamente con la ratio della decisione. …» e che il quarto «motivo è inammissibile.

Per quanto detto sopra in ordine al vizio motivazionale di cui all’art. 132, co.3 n. 4 c.p.c., in seguito alla riformula- zione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammis- sibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014;Sez.

U, Sen- tenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nulla di tutto ciò appare dalla lettura della motivazione.»; −la censura sviluppata nel ricorso per revocazione non individua alcun errore di fatto nella motivazione della decisione impugnata e, anzi, nem- meno si confronta con le suesposte rationes decidendi(nessuna delle quali sarebbe, di per sé considerata, sussumibile entro la nozione di errore per- cettivo o di fatto), perché mira, evidentemente ed inammissibilmente, ad un ulteriore grado di giudizio; −non occorre provvedere sul le spese di questo giudizio , attesa la indefensiodegli intimati; −va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente ed al competente ufficio di merito , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23559/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 138786 del 17/5/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] proponeva tempestivo ricorso per revocazione ex art. 391-bisc.p.c. dell ’ ordinanza di questa Corte n. 13876 del 17/5/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso rubricato al n. 24373/2021 R.G.; −non svolgevano difese [OSCURATO:PERSONA] (già controricorrente) e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (già intimati); −a ll’esito della camera di consiglio del 21 / 5 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente, si osserva che, c on specifico riferimento alle sentenze/ordinanze della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte (è sufficiente richiamare, ex multis , Cass. Sez. U., 19/07/2024, n. 20013, Cass. n. 35879 del 2022, Cass. n. 29634 del 2019, Cass. n. 12283 del 2004, Cass. n. 3652 del 2006, Cass. n. 10637 del 2007, Cass. n. 5075 del 2008, Cass. n. 22171 del 2010, Cass. n. 27094 del 2011, Cass. n. 4456 del 2015, Cass. n. 24355 del 2018, Cass. n. 26643 del 2018) e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari inda- gini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il conte- nuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa; −ciò posto, si osserva che, col primo motivo, si deduce «Errore di fatto risultante dalla stessa ordinanza, a causa di un contrasto insanabile tra quanto affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza impugnata e gli atti di causa. Il riferimento è all’inammissibilità dichiarata per il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per la cosiddetta “doppia conforme” exart. 348-ter, comma 5, c.p.c., mentre in un’altra parte della stessa ordi- nanza il primo motivo di ricorso viene correttamente riferito a una violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. Inoltre e di conseguenza all ’ errore di cui sopra nel non avere percepito che il ricorso aveva esposto che la normativa regionale distingue chiaramente le due fattispecie ([OSCURATO:PERSONA]- nale n. 2153/98) perdita di priorità e decadenza dal contributo. Questo er- rore ha determinatoun giudizio ingiusto e deve essere considerato decisivo per la revisione della decisione.»; −il motivo è inammissibile; −anche a voler configurare come errore di fatto la qualificazione del primo motivo del ricorso originario come proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e non del n. 5 della citata disposizione (il che non è, sia perché l’ordinanza impugnata inquadra correttamente la censura come «violazione di legge», sia perché un’erronea qualificazione può integrare, al più, un errore di diritto), la doglianza non intercetta l’ulteriore ragione di inammissibilità individuata dalla Corte che ravvisa «l’inammissibilità che de- riva dalla censura dell’attività interpretativa del negozio giuridico, di esclu- siva spettanza del giudice di merito e, in quanto tale, sottratta al sindacato della Suprema Corte»; −nemmeno integra un errore di fatto la prospettata (invero, in modo poco perspicuo) distinzione nella normativa regionale, la cui interpretazione rientra in un giudizio di diritto; −col secondo motivo si deduce «Errore di fatto risultante dalla stessa ordinanza, a causa di un contrasto insanabile tra quanto affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza impugnata e gli atti di causa. Il riferimento è all’inammissibilità dichiarata per il secondo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 n. 5, nonostante fosse stato presentato ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. ed all’omessa percezione dell’argomento del ricorso circa il fatto passato in giudicato quanto al pagamento della prestazione professionale di Primucci avvenuta in corso di causa risultante dalle sentenze di primo e secondo grado e le conseguenze sull’accettazione dell’opera professionale di reda- zione deposito del progetto nonché sul tipo di contratto professionale og- getto della controversia che non prevedeva che Primucci avesse un incarico professionale per ottenere fondi pubblici, ma solo per la presentazione di un progetto.»; −il motivo è inammissibile; −l ’ ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la seconda censura del ricorso originario perché «La lettura del motivo non evidenzia alcuna anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzional- mente rilevante secondo il noto precedente n. 8053/2014 delle SU della Suprema Corte. … il motivo afferma una lacunosa contraddittorietà e gene- rica apoditticità della motivazione in contrapposizione a mere contestazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta di 1° grado (avere avuto solo una delega alla presentazione del progetto e non anche un incarico esteso all’ottenimento del contributo pubblico), omettendo di riferire se tale questione sia confluita in un motivo di appello, sì da impedire la formazione di un giudicato interno sul punto, in violazione del principio di autosuffi- cienza rinverdito da Cass SU n. 34469/2019 »; −palesemente estranee ad un errore di fatto sono le deduzioni del ri- corrente circa una pretesa discrasia tra la motivazione della sentenza im- pugnata e le risultanze probatorie documentali; −col terzo motivo si deduce «Errore di fatto risultante dagli atti di causa. Si contesta alla Suprema Corte di aver commesso un errore percet- tivo nel dichiarare l’inammissibilità del terzo e quarto motivo di ricorso. In particolare, la Corte non ha colto: 1) Errata percezione del nesso temporale tra rinuncia alla DIA, inserimento in graduatoria e perdita di priorità : La Corte ha erroneamente ritenuto che la rinuncia alla DIA da parte di Primucci nel 2004 sia stata la causa della perdita di priorità per il contributo, senza considerare che: • la DIA fu rinunciata nel 2004 (come confermato dalla sentenza di secondo grado), • l’immobile fu successivamente inserito in graduatoria nel 2005, •la perdita della priorità avvenne solo nel 2007-2008, per motivi legati alla destinazione catastale dell’immobile. Questo errore ha portato la Corte a dedurre erroneamente che la rinuncia alla DIA fosse la causa della perdita del contributo, mentre in realtà essa agevolò l’inseri- mento in graduatoria. 2) Mancata percezione della destinazione catastale al momento del sisma come fatto oggettivo e non modificabile “fatto inconte- stabile”: La Corte ha frainteso la natura della destinazione catastale dell’im- mobile al momento del sisma (cantina/magazzino), presupponendo che Pri- mucci potesse intervenire su tale destinazione per adeguarla alle esigenze del finanziamento. In realtà, questa classificazione, risalente al momento del sisma, era un limite oggettivo che impediva l ’ accesso alla priorità del contributo, condizione non modificabile da Primucci. A pagina 6 dell’ordi- nanza, la Corte afferma erroneamente che Primucci “non ha compiuto i do- verosi accertamenti sull’abitabilità e sulla destinazione d’uso dell’immobile,” ma in atti risulta che la destinazione catastale fosse già un fatto giuridico definito e non contestabile.». −il motivo è inammissibile; −la qui gravata ordinanza ha statuito che il terzo «motivo è inammis- sibile in quanto, oltre a indurre il giudice di legittimità a nuove valutazioni in fatto - inammissibili per quanto sopra detto riguardo al primo motivo - , non si confronta adeguatamente con la ratio della decisione. …» e che il quarto «motivo è inammissibile. Per quanto detto sopra in ordine al vizio motivazionale di cui all’art. 132, co.3 n. 4 c.p.c., in seguito alla riformula- zione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammis- sibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014;Sez. U, Sen- tenza n. 8053 del 07/04/2014). Nulla di tutto ciò appare dalla lettura della motivazione.»; −la censura sviluppata nel ricorso per revocazione non individua alcun errore di fatto nella motivazione della decisione impugnata e, anzi, nem- meno si confronta con le suesposte rationes decidendi(nessuna delle quali sarebbe, di per sé considerata, sussumibile entro la nozione di errore per- cettivo o di fatto), perché mira, evidentemente ed inammissibilmente, ad un ulteriore grado di giudizio; −non occorre provvedere sul le spese di questo giudizio , attesa la indefensiodegli intimati; −va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente ed al competente ufficio di merito , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unifi
Sentenza Cassazione n. 17329/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris