Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 50141/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino è inammissibile in quanto proposto contro atto non impugnabile in cassazione (rigetto di pronuncia del decreto penale).

2. Il ricorrente non prospetta neanche una abnormità del provvedimento, ma solo un vizio della motivazione ("Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l'invito a verificare il carattere "particolarmente tenue" dell'illecito contestato nell'imputazione non implica alcuna invasione delle competenze dell'organo requirente, ma appartiene all'attività di qualificazione giuridica propria del giudice)" Sez.

U, Sentenza n. 20569 del 18/01/2018 Cc. (dep. 09/05/2018 ) Rv. 272715 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino è inammissibile in quanto proposto contro atto non impugnabile in cassazione (rigetto di pronuncia del decreto penale). 2. Il ricorrente non prospetta neanche una abnormità del provvedimento, ma solo un vizio della motivazione ("Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l'invito a verificare il carattere "particolarmente tenue" dell'illecito contestato nell'imputazione non implica alcuna invasione delle competenze dell'organo requirente, ma appartiene all'attività di qualificazione giuridica propria del giudice)" Sez. U, Sentenza n. 20569 del 18/01/2018 Cc. (dep. 09/05/2018 ) Rv. 272715 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il
Decreto Cassazione n. 50141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris