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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19927/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Palermo, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rigettato il reclamo proposto del detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Palermo che aveva rigettato un'istanza di permesso premio.

La precedente ordinanza di rigetto del medesimo reclamo era stata annullata dalla Corte di cassazione, con sentenza della Prima Sezione penale n. 30280 del 6 luglio 2022.

La sentenza rescindente aveva ravvisato il dedotto vizio motivazionale nella parte in cui l'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto che il condannato aveva già fruito in passato di permesso premio, aveva giustificato la decisione sulla base del contenuto di conversazioni captate a fine 2017 tra soggetti diversi, che descrivevano un ancora attuale ruolo associativo di vertice del condannato nell'ambito del clan camorristico di provenienza.

Le descritte emergenze investigative, però, erano dallo stesso Tribunale di sorveglianza definite come prive di concretezza e specificità, oltre che risalenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, deducendo il medesimo vizio già ravvisato dalla sentenza rescindente.

Secondo il ricorrente, anche la nuova ordinanza sarebbe intrinsecamente contraddittoria, essendosi limitata ad aggiungere alle risalenti e dunque non significative indagini il riferimento alla gravità dei reati oggetto di condanna, al ruolo asseritamente assunto nel clan camorristico - a seguito dell'arresto dei suoi fratelli - proprio in occasione dei precedenti permessi-premio, nonché alla mancanza di revisione critica.

Elementi tutti, secondo il ricorrente, ben presenti al Magistrato di sorveglianza in occasione dei permessi precedentemente concessi con regolarità.

3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1.

Va premesso che il giudice di legittimità è chiamato ad effettuare un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente.

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento esposto.

Alla Corte di cassazione resta preclusa, invece, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

2. Ciò premesso, la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo non è manifestamente illogica.

2.1. Il ricorrente censura il riferimento, da parte del Tribunale, alla valutazione della gravità delle condanne riportate, condanne pure ben presenti anche ai magistrati che per anni gli hanno concesso permessi-premio; come pure la valutazione dell'assenza di revisione critica, elemento ritenuto dal ricorrente contraddittorio rispetto all'affermazione inerente la condotta carceraria irreprensibile.

2.2. In realtà, «ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante» (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola, Rv. 269195).

Tale verifica è necessaria proprio in ragione della funzione premiale del permesso (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273609).

2.3. Nessuna contraddizione vi è dunque, nel negare il beneficio pur dopo che il condannato ne abbia fruito in passato, se la valutazione di pericolosità è mutata rispetto a tale momento.

Nemmeno vi è contraddizione tra la presa d'atto della regolare condotta e profili di pericolosità che, pur in costanza di regolare condotta, impediscono la concessione del permesso.

La mancanza di revisione critica, quando si discuta di condannati con fine pena molto lontano (nel caso in esame, il ricorrente sta scontando due ergastoli) e per reati molto gravi, è profilo essenziale perché collegato al già menzionato giudizio di pericolosità.Nemmeno vi è contraddizione interna tra le diverse proposizioni contenute nell'ordinanza.

Il Tribunale di sorveglianza prende le mosse dal giudizio di gravità dei reati, sintomatico di pericolosità, e collega tale dato all'attualità, evidenziando la perdurante attività del clan criminale di appartenenza, gestito dai due fratelli fino al loro arresto, e il pericolo concreto di assunzione di una diretta responsabilità da parte del ricorrente proprio in ragione della decapitazione del vertice del clan e delle evidenze investigative che ricollegano tale progressiva assunzione di responsabilità ai momenti in cui sono stati fruiti i precedenti permessi.

A ciò il Tribunale aggiunge il significativo riferimento alle ordinanze che, in sostanziale corrispondenza cronologica con l'interruzione dei permessi premio, hanno revocato l'autorizzazione al lavoro all'esterno e respinto l'istanza di semilibertà: misure, ovviamente diverse per presupposti e per ratio, che sono accomunate dalla valutazione circa la pericolosità sociale del richiedente.

Alle premesse enunciate dal Tribunale di sorveglianza, dunque, corrispondono conclusioni pienamente attendibili dal punto di vista logico e ciò comporta il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Palermo, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rigettato il reclamo proposto del detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Palermo che aveva rigettato un'istanza di permesso premio. La precedente ordinanza di rigetto del medesimo reclamo era stata annullata dalla Corte di cassazione, con sentenza della Prima Sezione penale n. 30280 del 6 luglio 2022. La sentenza rescindente aveva ravvisato il dedotto vizio motivazionale nella parte in cui l'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto che il condannato aveva già fruito in passato di permesso premio, aveva giustificato la decisione sulla base del contenuto di conversazioni captate a fine 2017 tra soggetti diversi, che descrivevano un ancora attuale ruolo associativo di vertice del condannato nell'ambito del clan camorristico di provenienza. Le descritte emergenze investigative, però, erano dallo stesso Tribunale di sorveglianza definite come prive di concretezza e specificità, oltre che risalenti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, deducendo il medesimo vizio già ravvisato dalla sentenza rescindente. Secondo il ricorrente, anche la nuova ordinanza sarebbe intrinsecamente contraddittoria, essendosi limitata ad aggiungere alle risalenti e dunque non significative indagini il riferimento alla gravità dei reati oggetto di condanna, al ruolo asseritamente assunto nel clan camorristico - a seguito dell'arresto dei suoi fratelli - proprio in occasione dei precedenti permessi-premio, nonché alla mancanza di revisione critica. Elementi tutti, secondo il ricorrente, ben presenti al Magistrato di sorveglianza in occasione dei permessi precedentemente concessi con regolarità. 3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1. Va premesso che il giudice di legittimità è chiamato ad effettuare un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento esposto. Alla Corte di cassazione resta preclusa, invece, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. 2. Ciò premesso, la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo non è manifestamente illogica. 2.1. Il ricorrente censura il riferimento, da parte del Tribunale, alla valutazione della gravità delle condanne riportate, condanne pure ben presenti anche ai magistrati che per anni gli hanno concesso permessi-premio; come pure la valutazione dell'assenza di revisione critica, elemento ritenuto dal ricorrente contraddittorio rispetto all'affermazione inerente la condotta carceraria irreprensibile. 2.2. In realtà, «ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante» (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola, Rv. 269195). Tale verifica è necessaria proprio in ragione della funzione premiale del permesso (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273609). 2.3. Nessuna contraddizione vi è dunque, nel negare il beneficio pur dopo che il condannato ne abbia fruito in passato, se la valutazione di pericolosità è mutata rispetto a tale momento. Nemmeno vi è contraddizione tra la presa d'atto della regolare condotta e profili di pericolosità che, pur in costanza di regolare condotta, impediscono la concessione del permesso. La mancanza di revisione critica, quando si discuta di condannati con fine pena molto lontano (nel caso in esame, il ricorrente sta scontando due ergastoli) e per reati molto gravi, è profilo essenziale perché collegato al già menzionato giudizio di pericolosità.Nemmeno vi è contraddizione interna tra le diverse proposizioni contenute nell'ordinanza. Il Tribunale di sorveglianza prende le mosse dal giudizio di gravità dei reati, sintomatico di pericolosità, e collega tale dato all'attualità, evidenziando la perdurante attività del clan criminale di appartenenza, gestito dai due fratelli fino al loro arresto, e il pericolo concreto di assunzione di una diretta responsabilità da parte del ricorrente proprio in ragione della decapitazione del vertice del clan e delle evidenze investigative che ricollegano tale progressiva assunzione di responsabilità ai momenti in cui sono stati fruiti i precedenti permessi. A ciò il Tribunale aggiunge il significativo riferimento alle ordinanze che, in sostanziale corrispondenza cronologica con l'interruzione dei permessi premio, hanno revocato l'autorizzazione al lavoro all'esterno e respinto l'istanza di semilibertà: misure, ovviamente diverse per presupposti e per ratio, che sono accomunate dalla valutazione circa la pericolosità sociale del richiedente. Alle premesse enunciate dal Tribunale di sorveglianza, dunque, corrispondono conclusioni pienamente attendibili dal punto di vista logico e ciò comporta il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
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