Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 04638/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ata all’estero.

L’ordinanza di rimessione precisa che, successivamente al rilievo del giudice, anche le Amministrazioni resistenti hanno sollevato l’eccezione di nullità della procura.

Nel tentativo di adempiere a quanto disposto dal giudice, il ricorrente, mentre si trovava ancora in Sudan, ha conferito una procura alle liti ai propri difensori in Italia attraverso una videoconferenza.

I legali hanno provveduto ad autenticare la F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 sottoscrizione del richiedente visionando le immagini del video.

I difensori del ricorrente hanno dedotto che non era stato possibile per il loro assistito avere l’autentica da un funzionario del Sudan, in ragione delle condizioni di quel Paese, lacerato da un conflitto armato, e nemmeno la legalizzazione, stante la chiusura degli uffici consolari italiani in Sudan. 4. – Il rimettente espone che, nella giurisprudenza del Tribunale di Roma, si sono formati due orientamenti.

Secondo un orientamento, definito dal giudice a quo come più “rigoroso” e recepito dallo stesso rimettente nella fase cautelare del presente procedimento, la procura alle liti conferita all’estero deve necessariamente osservare le formalità della legge italiana, vale a dire quelle sancite dall’art. 83 cod. proc. civ. e dalle leggi speciali in materia di autenticazione e legalizzazione di atti formati all’estero.

In questa prospettiva, poiché il potere di certificazione della firma da parte del difensore è limitato alle procure rilasciate nel territorio italiano, la mancata osservanza delle prescritte formalità renderebbe la procura invalida.

Un altro orientamento, più “flessibile”, ritiene invece che la procedura seguita, con registrazione video e identificazione del ricorrente, offra comunque garanzie sufficienti circa l’effettiva provenienza e la genuinità della volontà di conferire la procura, bilanciando l’esigenza di certezza con il diritto di accesso alla giustizia in situazioni di particolare vulnerabilità o impossibilità.

Questo secondo orientamento si nutre del richiamo alla sentenza della Corte di giustizia (Terza Sezione) del 18 aprile 2023, nella causa C-1/23 PPU.

In base a tale sentenza, l’art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla materia limitrofa del diritto al ricongiungimento familiare, in combinato disposto con l’art. 7 nonché con l’art. 24, paragrafi 2 e 3, F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, richiede ai familiari del soggiornante, che sia stato in particolare riconosciuto come rifugiato, di presentarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente per il loro luogo di residenza o di soggiorno all’estero, e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso la suddetta sede, fatta salva la possibilità per tale Stato membro di richiedere la comparizione personale di tali familiari in una fase successiva della procedura di domanda di ricongiungimento familiare.

5. – La questione pregiudiziale sollevata con l’ordinanza interlocutoria del Tribunale di Roma tocca diversi livelli in sequenza.

A monte, si pone il quesito, definito dall’ordinanza di rimessione come “principale”, concernente la validità di una procura alle liti conferita all’estero e autenticata a distanza dal difensore italiano con modalità telematiche, in assenza di autenticazione da parte di pubblico ufficiale locale e della prescritta legalizzazione o apostille.

Seguono diversi interrogativi, dipendenti o connessi, legati alla eventuale invalidità della procura, che spaziano dalla sanabilità del vizio di tale procura alle modalità e ai termini di contestazione da parte del convenuto, all’operatività del meccanismo di sanatoria previsto dall’art. 182 cod. proc. civ., anche in circostanze di impossibilità o di estrema difficoltà di regolarizzazione formale, inclusa la possibilità di differire il conferimento all’ingresso del ricorrente nel territorio italiano.

6. – Il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026

7. – Difetta, anzitutto, il (pre)requisito della necessità di risolvere una “questione esclusivamente di diritto”, previsto dal primo comma dell’art. 363-bis cod. proc. civ.

La questione “principale”, da cui si dipanano le altre, non è esclusivamente di diritto.

Essa, infatti, rimette a questa Corte lo stesso inquadramento in termini di oggettiva impossibilità di osservare le prescrizioni formali (per il rilascio all’estero di una procura alle liti per un giudizio da promuovere in Italia) allorché ricorra il contesto di chiusura delle rappresentanze consolari a causa di un conflitto armato.

L’interrogativo oggetto del quesito principale, invero, non concerne soltanto la validità di una procura alle liti conferita all’estero ai difensori in Italia attraverso una videoconferenza registrata, con identificazione del conferente tramite esibizione di un documento d'identità e autenticazione da parte del legale in Italia.

Concorrono a delinearlo anche altri elementi della fattispecie concreta, relativi all’impossibilità di fatto di ottenere l’autenticazione della procura all’estero, a causa del conflitto nel Paese di provenienza del richiedente.

Con il rinvio ex art. 363-bis cod. proc. civ., non è devoluto alla Corte di cassazione di risolvere una questione di solo diritto sulla regolarità della costituzione in giudizio e sulla validità degli atti processuali compiuti in nome e per conto del ricorrente, né di valutare l’incidenza al riguardo dispiegata dall’effettività dei diritti fondamentali sull’accesso alla giustizia da parte di soggetti che, trovandosi in situazione di grave vulnerabilità, potrebbero altrimenti vedersi precluso, a causa dell’impossibilità di adempiere alle formalità ordinarie, l’esercizio del diritto di agire dinanzi ai tribunali italiani.

Alla Corte della nomofilachia è richiesto, altresì, di risolvere, in concreto, una preliminare questione processuale attraverso F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 l’apprezzamento dei fatti di causa e la sussunzione degli stessi nella clausola elastica dell’impossibilità di osservare le formalità ordinarie, destinata a fungere, nella prospettiva del rimettente, da condizione per l’applicazione di una deroga per ipotesi speciali.

Difatti, nell’ordinanza vengono rappresentate circostanze fattuali che impedirebbero il rilascio di una regolare procura (“I difensori del ricorrente deducevano che non era stato possibile per il loro assistito avere l’autentica da un funzionario del Sudan in ragione delle condizioni di questo Paese e nemmeno la legalizzazione, stante la chiusura degli uffici consolari italiani in Sudan”; cfr. pag. 2 dell’ordinanza).

In altri termini e conclusivamente, la questione oggetto del rinvio pregiudiziale interpretativo non è “esclusivamente di diritto” (qualificandosi, piuttosto, come “mista”, “di fatto e di diritto”), perché involge la definizione, in relazione alla fattispecie concreta, delle caratteristiche di una oggettiva impossibilità a conseguire all’estero – e in presenza o di persona – una rituale procura per promuovere un giudizio in Italia; e, soprattutto, perché implica la definizione della sussistenza di un impedimento che attinga quel livello di gravità nelle generali condizioni interne al Paese, da apprezzare esclusivamente dal giudice del merito.

A ciò aggiungasi che, non senza una qualche perplessità nel complessivo incedere argomentativo, la stessa ordinanza di rimessione lascia trasparire più di un dubbio sul fatto che la situazione di conflitto in Sudan costituisca una vera e propria causa di oggettiva impossibilità di osservare le formalità richieste, tale da imporre, o da giustificare, una deroga alle stesse per via interpretativa.

Infatti, mentre nel quesito si rappresenta, tout court, una situazione di “oggettiva impossibilità”, in altre parti dell’ordinanza si F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 dà conto di un orientamento (seguito in una fattispecie analoga, sempre in tema di visto umanitario, dallo stesso Tribunale di Roma), in cui si osserva che non è stato “adeguatamente dimostrato l'impedimento assoluto ad avere contatti con soggetti abilitati all'autenticazione o di ottenere la legalizzazione tramite l'Ambasciata competente in Etiopia” (così, le pagine 7-8 dell’ordinanza).

Del resto, quando passa a rappresentare la novità della questione, l’ordinanza evita di ricondurre la situazione di fatto ad una oggettiva impossibilità e si limita a porre l’accento sul “contesto”, non ulteriormente qualificato, di “chiusura delle rappresentanze consolari a causa di un conflitto armato” (così, a pagina 14).

8. – Difetta, comunque, anche il requisito della numerosità e della grave difficoltà interpretativa.

La questione, nelle sue articolate movenze, proprio perché sollevata con l’intento di costruire una regola tutta incentrata sul caso di specie, è priva della suscettibilità di porsi in numerosi giudizi.

Essa, del resto, è controversa soltanto all’interno di una Sezione del Tribunale di Roma e non risulta essersi mai posta nel contenzioso ordinario dinanzi ad altri tribunali o corti di merito.

Preme inoltre sottolineare che, al di là del mero fatto notorio che le situazioni di conflitti più o meno aperti sono sempre più diffuse, l’ordinanza di rinvio non somministra alla Corte gli elementi per apprezzare la potenziale reiterazione di casi di tal fatta.

In definitiva, non sono forniti elementi per configurare una diffusione quantitativamente consistente di fattispecie di contesti bellici o parabellici suscettibili di comportare la materiale inaccessibilità, per i richiedenti la concessione del visto di ingresso per motivi umanitari, alle forme ordinarie di conferimento di procure ad litem all’estero.

Non è configurabile, pertanto, quell’interesse generale allo svolgimento in anticipo, da parte della Corte di cassazione, della F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 funzione di indirizzo della giurisprudenza, che è alla base dell’istituto del rinvio pregiudiziale.

9. – Gli interrogativi che il rimettente solleva con il rinvio pregiudiziale non presentano neppure il connotato della grave difficoltà.

Rientra, infatti, ordinariamente tra i compiti del giudice farsi carico di verificare, nell’interpretazione della legge, la compatibilità dell’approdo ermeneutico con i principi risultanti dalle fonti sovraordinate, quando il risultato dell’esegesi si risolva in un onere tale da rendere impossibile, in talune situazioni di estrema difficoltà, l’esercizio del diritto di azione o lo svolgimento dell’attività processuale.

P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribun

ata all’estero. L’ordinanza di rimessione precisa che, successivamente al rilievo del giudice, anche le Amministrazioni resistenti hanno sollevato l’eccezione di nullità della procura. Nel tentativo di adempiere a quanto disposto dal giudice, il ricorrente, mentre si trovava ancora in Sudan, ha conferito una procura alle liti ai propri difensori in Italia attraverso una videoconferenza. I legali hanno provveduto ad autenticare la F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 sottoscrizione del richiedente visionando le immagini del video. I difensori del ricorrente hanno dedotto che non era stato possibile per il loro assistito avere l’autentica da un funzionario del Sudan, in ragione delle condizioni di quel Paese, lacerato da un conflitto armato, e nemmeno la legalizzazione, stante la chiusura degli uffici consolari italiani in Sudan. 4. – Il rimettente espone che, nella giurisprudenza del Tribunale di Roma, si sono formati due orientamenti. Secondo un orientamento, definito dal giudice a quo come più “rigoroso” e recepito dallo stesso rimettente nella fase cautelare del presente procedimento, la procura alle liti conferita all’estero deve necessariamente osservare le formalità della legge italiana, vale a dire quelle sancite dall’art. 83 cod. proc. civ. e dalle leggi speciali in materia di autenticazione e legalizzazione di atti formati all’estero. In questa prospettiva, poiché il potere di certificazione della firma da parte del difensore è limitato alle procure rilasciate nel territorio italiano, la mancata osservanza delle prescritte formalità renderebbe la procura invalida. Un altro orientamento, più “flessibile”, ritiene invece che la procedura seguita, con registrazione video e identificazione del ricorrente, offra comunque garanzie sufficienti circa l’effettiva provenienza e la genuinità della volontà di conferire la procura, bilanciando l’esigenza di certezza con il diritto di accesso alla giustizia in situazioni di particolare vulnerabilità o impossibilità. Questo secondo orientamento si nutre del richiamo alla sentenza della Corte di giustizia (Terza Sezione) del 18 aprile 2023, nella causa C-1/23 PPU. In base a tale sentenza, l’art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla materia limitrofa del diritto al ricongiungimento familiare, in combinato disposto con l’art. 7 nonché con l’art. 24, paragrafi 2 e 3, F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, richiede ai familiari del soggiornante, che sia stato in particolare riconosciuto come rifugiato, di presentarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente per il loro luogo di residenza o di soggiorno all’estero, e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso la suddetta sede, fatta salva la possibilità per tale Stato membro di richiedere la comparizione personale di tali familiari in una fase successiva della procedura di domanda di ricongiungimento familiare. 5. – La questione pregiudiziale sollevata con l’ordinanza interlocutoria del Tribunale di Roma tocca diversi livelli in sequenza. A monte, si pone il quesito, definito dall’ordinanza di rimessione come “principale”, concernente la validità di una procura alle liti conferita all’estero e autenticata a distanza dal difensore italiano con modalità telematiche, in assenza di autenticazione da parte di pubblico ufficiale locale e della prescritta legalizzazione o apostille. Seguono diversi interrogativi, dipendenti o connessi, legati alla eventuale invalidità della procura, che spaziano dalla sanabilità del vizio di tale procura alle modalità e ai termini di contestazione da parte del convenuto, all’operatività del meccanismo di sanatoria previsto dall’art. 182 cod. proc. civ., anche in circostanze di impossibilità o di estrema difficoltà di regolarizzazione formale, inclusa la possibilità di differire il conferimento all’ingresso del ricorrente nel territorio italiano. 6. – Il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 7. – Difetta, anzitutto, il (pre)requisito della necessità di risolvere una “questione esclusivamente di diritto”, previsto dal primo comma dell’art. 363-bis cod. proc. civ. La questione “principale”, da cui si dipanano le altre, non è esclusivamente di diritto. Essa, infatti, rimette a questa Corte lo stesso inquadramento in termini di oggettiva impossibilità di osservare le prescrizioni formali (per il rilascio all’estero di una procura alle liti per un giudizio da promuovere in Italia) allorché ricorra il contesto di chiusura delle rappresentanze consolari a causa di un conflitto armato. L’interrogativo oggetto del quesito principale, invero, non concerne soltanto la validità di una procura alle liti conferita all’estero ai difensori in Italia attraverso una videoconferenza registrata, con identificazione del conferente tramite esibizione di un documento d'identità e autenticazione da parte del legale in Italia. Concorrono a delinearlo anche altri elementi della fattispecie concreta, relativi all’impossibilità di fatto di ottenere l’autenticazione della procura all’estero, a causa del conflitto nel Paese di provenienza del richiedente. Con il rinvio ex art. 363-bis cod. proc. civ., non è devoluto alla Corte di cassazione di risolvere una questione di solo diritto sulla regolarità della costituzione in giudizio e sulla validità degli atti processuali compiuti in nome e per conto del ricorrente, né di valutare l’incidenza al riguardo dispiegata dall’effettività dei diritti fondamentali sull’accesso alla giustizia da parte di soggetti che, trovandosi in situazione di grave vulnerabilità, potrebbero altrimenti vedersi precluso, a causa dell’impossibilità di adempiere alle formalità ordinarie, l’esercizio del diritto di agire dinanzi ai tribunali italiani. Alla Corte della nomofilachia è richiesto, altresì, di risolvere, in concreto, una preliminare questione processuale attraverso F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 l’apprezzamento dei fatti di causa e la sussunzione degli stessi nella clausola elastica dell’impossibilità di osservare le formalità ordinarie, destinata a fungere, nella prospettiva del rimettente, da condizione per l’applicazione di una deroga per ipotesi speciali. Difatti, nell’ordinanza vengono rappresentate circostanze fattuali che impedirebbero il rilascio di una regolare procura (“I difensori del ricorrente deducevano che non era stato possibile per il loro assistito avere l’autentica da un funzionario del Sudan in ragione delle condizioni di questo Paese e nemmeno la legalizzazione, stante la chiusura degli uffici consolari italiani in Sudan”; cfr. pag. 2 dell’ordinanza). In altri termini e conclusivamente, la questione oggetto del rinvio pregiudiziale interpretativo non è “esclusivamente di diritto” (qualificandosi, piuttosto, come “mista”, “di fatto e di diritto”), perché involge la definizione, in relazione alla fattispecie concreta, delle caratteristiche di una oggettiva impossibilità a conseguire all’estero – e in presenza o di persona – una rituale procura per promuovere un giudizio in Italia; e, soprattutto, perché implica la definizione della sussistenza di un impedimento che attinga quel livello di gravità nelle generali condizioni interne al Paese, da apprezzare esclusivamente dal giudice del merito. A ciò aggiungasi che, non senza una qualche perplessità nel complessivo incedere argomentativo, la stessa ordinanza di rimessione lascia trasparire più di un dubbio sul fatto che la situazione di conflitto in Sudan costituisca una vera e propria causa di oggettiva impossibilità di osservare le formalità richieste, tale da imporre, o da giustificare, una deroga alle stesse per via interpretativa. Infatti, mentre nel quesito si rappresenta, tout court, una situazione di “oggettiva impossibilità”, in altre parti dell’ordinanza si F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 dà conto di un orientamento (seguito in una fattispecie analoga, sempre in tema di visto umanitario, dallo stesso Tribunale di Roma), in cui si osserva che non è stato “adeguatamente dimostrato l'impedimento assoluto ad avere contatti con soggetti abilitati all'autenticazione o di ottenere la legalizzazione tramite l'Ambasciata competente in Etiopia” (così, le pagine 7-8 dell’ordinanza). Del resto, quando passa a rappresentare la novità della questione, l’ordinanza evita di ricondurre la situazione di fatto ad una oggettiva impossibilità e si limita a porre l’accento sul “contesto”, non ulteriormente qualificato, di “chiusura delle rappresentanze consolari a causa di un conflitto armato” (così, a pagina 14). 8. – Difetta, comunque, anche il requisito della numerosità e della grave difficoltà interpretativa. La questione, nelle sue articolate movenze, proprio perché sollevata con l’intento di costruire una regola tutta incentrata sul caso di specie, è priva della suscettibilità di porsi in numerosi giudizi. Essa, del resto, è controversa soltanto all’interno di una Sezione del Tribunale di Roma e non risulta essersi mai posta nel contenzioso ordinario dinanzi ad altri tribunali o corti di merito. Preme inoltre sottolineare che, al di là del mero fatto notorio che le situazioni di conflitti più o meno aperti sono sempre più diffuse, l’ordinanza di rinvio non somministra alla Corte gli elementi per apprezzare la potenziale reiterazione di casi di tal fatta. In definitiva, non sono forniti elementi per configurare una diffusione quantitativamente consistente di fattispecie di contesti bellici o parabellici suscettibili di comportare la materiale inaccessibilità, per i richiedenti la concessione del visto di ingresso per motivi umanitari, alle forme ordinarie di conferimento di procure ad litem all’estero. Non è configurabile, pertanto, quell’interesse generale allo svolgimento in anticipo, da parte della Corte di cassazione, della F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22689/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 4638/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 funzione di indirizzo della giurisprudenza, che è alla base dell’istituto del rinvio pregiudiziale. 9. – Gli interrogativi che il rimettente solleva con il rinvio pregiudiziale non presentano neppure il connotato della grave difficoltà. Rientra, infatti, ordinariamente tra i compiti del giudice farsi carico di verificare, nell’interpretazione della legge, la compatibilità dell’approdo ermeneutico con i principi risultanti dalle fonti sovraordinate, quando il risultato dell’esegesi si risolva in un onere tale da rendere impossibile, in talune situazioni di estrema difficoltà, l’esercizio del diritto di azione o lo svolgimento dell’attività processuale. P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribun
Sentenza Cassazione n. 04638/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris