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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40597/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale e minaccia, aggravati dall'uso di un'arma e commessi il 18 novembre 2013; mentre ha ridotto la pena ed eliminato le statuizioni civili in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile;

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizio di motivazione per "travisamento della prova" in punto di esclusione della scriminante della legittima difesa: la Corte di appello nega l'esimente sostenendo che le lesioni, asseritamente reciproche, in realtà si collocherebbero in giorni diversi: il fatto per cui è processo è avvenuto il 18 novembre 2013, mentre l'aggressione "a parti invertite" sarebbe avvenuta il 22 dicembre 2012; in realtà nell'affermare ciò incorre in una evidente errore nella lettura degli atti perché il secondo fatto è avvenuto contestualmente al primo (la data del 22 dicembre 2012 era stata indicata per errore materiale e poi corretta dal giudice in quella del 18 novembre 2013).

Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria a sostegno del ricorso, con la quale fa rilevare, tra l'altro, il decorso del termine prescrizionale.

3. Il motivo non è manifestamente infondato, tenuto conto che la motivazione fa perno su un dato cronologico errato derivante dalla erronea lettura di una evidenza documentale.

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 483 giorni di sospensione (cfr. pagg. 2 e 3 sentenze di appello), il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso 11 13 settembre 2022.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale e minaccia, aggravati dall'uso di un'arma e commessi il 18 novembre 2013; mentre ha ridotto la pena ed eliminato le statuizioni civili in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile; 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizio di motivazione per "travisamento della prova" in punto di esclusione della scriminante della legittima difesa: la Corte di appello nega l'esimente sostenendo che le lesioni, asseritamente reciproche, in realtà si collocherebbero in giorni diversi: il fatto per cui è processo è avvenuto il 18 novembre 2013, mentre l'aggressione "a parti invertite" sarebbe avvenuta il 22 dicembre 2012; in realtà nell'affermare ciò incorre in una evidente errore nella lettura degli atti perché il secondo fatto è avvenuto contestualmente al primo (la data del 22 dicembre 2012 era stata indicata per errore materiale e poi corretta dal giudice in quella del 18 novembre 2013). Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria a sostegno del ricorso, con la quale fa rilevare, tra l'altro, il decorso del termine prescrizionale. 3. Il motivo non è manifestamente infondato, tenuto conto che la motivazione fa perno su un dato cronologico errato derivante dalla erronea lettura di una evidenza documentale. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 483 giorni di sospensione (cfr. pagg. 2 e 3 sentenze di appello), il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso 11 13 settembre 2022. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Cos
Sentenza Cassazione n. 40597/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris